Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di imputabilità, qualora il giudice abbia ritenuto sussistente un grave disturbo della personalità dell'imputato (nella specie, "paranoide") alla luce delle valutazioni medico-legali, ma abbia poi escluso la riconducibilità della condotta delittuosa (nella specie, omicidiaria) a tale disturbo, dissentendo dalle conclusioni dei periti e facendo ricorso non già alle regole della scienza, ma a quelle di comune esperienza, si verifica una intrinseca contraddizione del percorso argomentativo della decisione e quindi il vizio di illogicità della motivazione della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Grave disturbo di personalità: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 15878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15878 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/01/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 10
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria IN - Consigliere - N. 033209/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI LA N. IL 17/11/1956;
avverso SENTENZA del 03/04/2006 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano che ha concluso per l'annullamento c.r. della sentenza impugnata;
uditi, per le parti civili, gli avv.ti VOCE Antonio, BOREA Leonzio e ZAMBONI Gabriele, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ZOLLETTO Lorenzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/4/2006 la Corte di Assise di Appello di Firenze ha confermato la sentenza 23/12/2004 del GUP del Tribunale di Firenze con la quale AN HI era stata condannata, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni trenta di reclusione ed alle previste pene accessorie, oltre che al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - in favore delle parti civili, con assegnazione alle medesime di una provvisionale, quale responsabile del reato di omicidio pluriaggravato in danno di AN D'NI e del connesso reato di porto ingiustificato di un coltello a serramanico;
reati commessi in Firenze l'8/11/2003.
A seguito delle indagini espletate si accertava: che la vittima era stata raggiunta al volto ed al collo da numerosi colpi di coltello che avevano, tra l'altro, reciso le strutture del collo e prodotto lo scannamento;
che la donna, aggredita nei pressi della porta di ingresso dell'appartamento, ove viveva con il marito Paolo TT e con le due figlie minori IA e IN, era stata poi trascinata nella camera da letto ove era rimasta riversa senza vita in una pozza di sangue;
che le copiose tracce ematiche rinvenute nell'appartamento appartenevano alla vittima e ad altra donna;
che le telefonate "mute" in precedenza pervenute in orario notturno presso l'abitazione della famiglia TT, erano riconducigli a HI AN;
che quest'ultima, fermata qualche giorno dopo la commissione dell'omicidio da personale della Questura di Firenze, era in possesso di un grosso coltello imbrattato di sangue riposto all'interno della sua borsetta nonché di due schede telefoniche;
che il coltello era quello utilizzato per l'omicidio e che una delle due schede telefoniche era stata utilizzata per le telefonate importune;
che, infine, alla HI erano riconducibili le tracce ematiche non appartenenti alla D'NI.
Nel corso dell'interrogatorio dinanzi al P.M. (così come riepilogato nella sentenza impugnata) AN HI ammetteva di essere l'autrice dell'omicidio, riferendo di avere ucciso la donna spinta da un sentimento di invidia tramutatosi in rabbia furiosa, avendo scoperto che la D'NI era felicemente sposata con TT Paolo, suo compagno di università casualmente rivisto dopo circa trenta anni;
riferiva che nel corso della propria vita aveva accumulato frustrazioni e vessazioni di ogni tipo da parte soprattutto dei compagni di liceo ed universitari, che il TT era stato l'unico ad essersi comportato gentilmente con lei, che, rivedendolo, aveva rimuginato sulle proprie condizioni di solitudine, sulle sopraffazioni subite e sulla persa possibilità di divenire moglie di un colto e benestante farmacista, che aveva pertanto maturato, mossa da invidia e rabbia rancorosa, il proposito di fare del male alla moglie del TT;
spiegava le modalità della condotta attuata per farsi aprire la porta dalla vittima;
affermava di avere, alla vista della D'NI, presa da fortissimo furore, estratto il coltello e colpito più volte la donna, a sua volta ferendosi alle mani, di avere, resasi conto dell'allarme suscitato nello stabile a seguito delle grida di aiuto della vittima, trascinato il corpo dalla soglia alla camera da letto, di essersi tamponate le ferite e di essersi cambiata gli abiti sporchi di sangue, di essere rimasta nell'appartamento per circa due ore fino a che la situazione non era ritornata tranquilla, di avere poi buttato in un cassonetto gli abiti prelevati dall'abitazione della vittima.
La Corte di Assise di Appello, sintetizzata la ricostruzione dei fatti quale operata nella sentenza di primo grado e riepilogate le argomentazioni svolte dal GUP nonché le censure mosse con gli atti di appello, ha richiamato i dati di fatto accertati ed ha altresì esaminato le eccezioni di nullità e di illegittimità costituzionale formulate dalla difesa, rilevandone la infondatezza. In particolare, quanto alla lamentata partecipazione del C.T di parte prof. OR nella scelta dei test da somministrare all'imputata, alla omessa consegna dei dati cd. "bruti o grezzi" conseguenti alla somministrazione dei test, alla denegata possibilità per il C.T. di aver colloqui con l'imputata anche fuori dall'attività peritale, la Corte ha sottolineato: che i consulenti non risultavano avere formulato richieste o riserve di alcun tipo, che non è previsto un diritto di previa consultazione del consulente di parte sulle metodiche di svolgimento delle operazioni peritali, che ai sensi dell'art. 230 c.p.p., comma 2 il consulente può partecipare alle operazioni peritali con proposte ed osservazioni ma non già procedere ad esame diretto della persona sottoposta a perizia. Quanto alla sostenuta illegittimità costituzionale dell'art. 90 c.p., la Corte ha escluso ogni contrasto con l'art. 27 Cost., atteso che l'articolo in questione non esclude ne' mina il principio della responsabilità penale, così come ha escluso la illegittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p., comma 5 in ordine alla impossibilità di far valere il proprio diritto alla prova contraria in caso di integrazione probatoria da parte del Giudice dopo l'ammissione al giudizio abbreviato, sottolineando come nella specie le parti avessero partecipato con i loro consulenti allo svolgimento della perizia disposta dal GUP.
La Corte ha poi proceduto alla valutazione della sussistenza o meno delle ravvisate circostanze aggravanti della premeditazione nonché dell'avere agito con sevizie sulla vittima e per motivi futili. In proposito la Corte di merito ha ricordato i principi giurisprudenziali in materia, i dati di fatto ritenuti rilevanti per la risoluzione di tali questioni (l'insorgenza da tempo nella HI del proposito di "fare del male" alla D'NI, il tipo di arma approntata per attuare tale proposito, la predisposizione dei mezzi occorrenti per la consumazione del delitto, l'organizzazione e le modalità del delitto, la serie di ferite inferte al volto della vittima, la dilatazione nel tempo dell'aggressione, le modalità efferate della stessa, la motivazione di invidia rancorosa che aveva condotto all'omicidio della moglie mai vista di un compagno di scuola solo perché termine di paragone vivente del suo fallimento vitale) ed ha concluso per la sussistenza di tutte le aggravanti in questione.
In ordine alla questione della imputabilità la Corte, ricordate le molte informazioni sulla vita di AN HI emerse in atti e le motivazioni dell'omicidio come raccontate dalla stessa imputata, ha preso in esame i vari elaborati psichiatrici (la perizia disposta dal GIP in sede di incidente probatorio, la perizia ordinata dal GUP in sede di giudizio di primo grado svoltosi con il rito abbreviato, la perizia collegiale disposta dalla Corte medesima e le consulenze redatte dai consulenti del P.M., delle parti civili e dell'imputata) precisando come in tutti si facesse riferimento ad un disturbo della personalità - da alcuni definito di tipo paranoide, da altri indicato come disturbo complesso di personalità - seppure con caratteristiche non sempre sovrapponibili e comunque con incidenza diversa sulla capacità di intendere e di volere dell'imputata, incidenza da alcuni sottolineata come assolutamente nulla, avendo la HI mantenuto integre le proprie capacità, e da altri ritenuta invece di valenza tale da grandemente scemare tali sue capacità. Più in particolare: i periti dr. Marchi e prof. Ballerini, nominati dal GIP in sede di incidente probatorio, hanno concluso nel senso che la HI era al momento del fatto affetta da un disturbo paranoide di personalità tale che la sua capacità di intendere e di volere era al momento dell'omicidio grandemente scemata.
A pressoché analoghe conclusioni è giunto il consulente della difesa prof. OR nelle sue due relazioni, facendo riferimento ad un "disturbo grave di personalità", nonché il consulente da ultimo nominato prof. Ferraro.
I consulenti del P.M. Dr. Paterniti e prof Galliani hanno condiviso la diagnosi di disturbo di personalità, sottolineando peraltro come non fosse emersa una interferenza concreta di tale disturbo al momento della ideazione ed esecuzione dell'omicidio. Il consulente di una delle parti civili prof. Nardini ha contestato la diagnosi di disturbo paranoide di personalità, del quale a suo avviso mancherebbero i tratti essenziali.
Il consulente dell'altra parte civile prof. Francia ha sottolineato come l'organizzazione dettagliata e coerente del delitto denunciasse capacità cognitive e consapevoli.
I periti nominati dal GUP prof. Fornari e dott.ssa Cantarella, somministrati all'imputata alcuni test., hanno ritenuto che la HI presentasse un disturbo complesso di personalità che però non si era manifestato in maniera qualitativamente o quantitativamente sufficiente per conferire valore di "malattia" al reato commesso, conservando la donna indenni le funzioni percettive, memorizzative, organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive sulle quali si incardina l'autonomia funzionale dell'Io, sicché le capacità di intendere e di volere dell'imputata non erano al momento del fatto escluse o grandemente scemate.
Il collegio peritale (AS, ZZ e IC) nominato dalla Corte di merito ha concluso che il disturbo di personalità paranoide - integrante un disturbo nucleare certamente grave - di cui era affetta la HI aveva inciso sulle sue capacità di intendere e di volere, scemandole grandemente al momento del fatto. La Corte di Assise di Appello, preso atto del contenuto e delle conclusioni rese dai periti e dai consulenti e ricordato altresì i principi di diritto di recente enunciati da questa Corte a Sezioni Unite in tema di disturbi di personalità, potendo anche agli stessi essere attribuita una attitudine a proporsi come causa idonea ad escludere o grandemente scemare la capacità di intendere e di volere del soggetto, ha riesaminato la vicenda alla luce degli elaborati psichiatrici in atti e di quanto altro di utile emerso in giudizio al fine precipuo di risolvere la questione della imputabilità dell'imputata; ha quindi rilevato che la dinamica del delitto, nelle sue fasi di preparazione non brevi ma progettate ed organizzate nel tempo, di attuazione ed in quelle successive, si era dimostrata completamente rispondente ad una logica personale della prevenuta, con piena consapevolezza e valutazione del suo agire e delle conseguenze che ne potevano derivare;
ha pertanto concluso per la sussistenza nella HI di una capacità di intendere e di volere pienamente conservata.
La Corte ha infine escluso l'applicabilità nella specie delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputata articolando undici motivi di ricorso denunzianti violazione di legge e vizi di motivazione sotto plurimi profili. Con il primo motivo si è eccepita la nullità del giudizio di appello e conseguentemente della sentenza ricorsa non essendo stata tenuta la relazione introduttiva della causa in violazione dell'art. 602 c.p.p., comma 1, fatto non riconducibile per i suoi riflessi ad una mera irregolarità e comportando un siffatto assunto la illegittimità costituzionale dell'articolo di legge citato. Con il secondo motivo la difesa ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alla sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 441 c.p.p., comma 5 rilevando al proposito: come, avendo l'integrazione officiosa trasformato i connotati del rito abbreviato, non valesse la deroga al contraddittorio fondata sulla volontà dell'imputato; come peraltro, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 438 c.p.p., comma 5, vi fosse un trattamento disuguale per situazioni identiche;
come il diritto alla prova dinanzi ad una perizia non potesse ritenersi esaurito con la semplice partecipazione del consulente alle operazioni peritali;
come, infine, la Corte avesse omesso di motivare su talune delle questioni prospettate. Con il terzo motivo la difesa ha eccepito la nullità della sentenza per avere il GUP proceduto ad integrazione probatoria officiosa disponendo nuova perizia invece di procedere a convocazione per chiarimenti dei precedenti periti, in violazione del principio per il quale al Giudice dell'abbreviato è preclusa l'apertura di nuovi itinerari probatori non risultanti dagli atti.
Con il quarto motivo la difesa ricorrente ha eccepito la nullità della perizia Fornari-Cantarella in conseguenza della mancata partecipazione del C.T prof. OR alla scelta dei test da somministrare all'imputata e della omessa consegna al consulente dei cd. dati "bruti o grezzi", rilevando come su tali questioni l'apparato motivazionale della sentenza impugnata fosse del tutto inconsistente.
Con il quinto motivo si è eccepita la nullità dei giudizi e delle sentenze di primo e secondo grado in conseguenza della denegata possibilità per il C.T. di avere colloqui anche fuori dalla perizia con la propria assistita, rilevando come la motivazione resa al proposito dalla Corte fosse limitata alla citazione di un precedente non conferente.
Con il sesto articolato motivo si sono lamentati violazioni di legge e vizi di motivazione sotto plurimi profili in relazione alla questione della imputabilità, sottolineando la illogicità, contraddittorietà ed incompletezza dell'apparato motivazionale. In particolare ed in sintesi: si era nella sentenza impugnata ritenuto che la "malattia di mente" (con evidente confusione concettuale tra malattia ed infermità) fosse incompatibile con la perfetta e lucida concezione ed esecuzione di un delitto, si era confusa l'intensità del dolo tipica della premeditazione con il diverso piano della imputabilità su cui opera il vizio di mente (dimenticando peraltro come il vizio parziale di mente sia compatibile con la premeditazione e comunque enfatizzando la "perfezione" della condotta criminosa e non valutando la compresenza di indicatori di un comportamento criminale disorganizzato); si era relegato, con riferimento all'invidia come unica ed esclusiva molla scatenante dell'evento omicidiario, sotto la previsione dell'art. 90 c.p. il diagnosticato grave disturbo di personalità di tipo paranoide, peraltro non tenendo conto delle considerazioni dei tecnici sulla natura patologica di tale invidia;
si era confutata la perizia collegiale in maniera parziale, insufficiente ed inconferente, senza spiegare le ragioni scientifiche per cui i passaggi centrali della perizia non avrebbero assolto all'onere dimostrativo demandato dal quesito della Corte e pretermettendo di dar conto della quasi totalità degli argomenti portati dai periti a sostegno delle loro conclusioni, solo confutando, ma in maniera illogica, la tesi del "raptus" che sarebbe scattato nella mente della HI una volta trovatasi dinanzi alla D'NI; si era fatto riferimento a deliri ed allucinazioni o ad altre condizioni diagnosticabili come disturbi dell'area psicotica senza tenere conto che si discuteva solo di vizio parziale di mente e si era affermata l'esistenza di un controllo degli impulsi senza fornire la benché minima dimostrazione;
in conclusione, nella sentenza impugnata non si smentiva con argomenti logici e scientifici che il disturbo di personalità della HI, certamente grave, avesse inciso sulla sua capacità di intendere e di volere determinando causalmente il delitto commesso.
Con il settimo motivo si è lamentata carenza di motivazione sulla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 c.p., u.c. (concernente gli stati emotivi e passionali) che si poneva in evidente contrasto con il principio di responsabilità penale personale colpevole sancito dall'art. 27 Cost.. Con i motivi sub 8-9-10 la difesa ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla ravvisata sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dell'avere agito con sevizie e per motivi futili. In proposito si è rilevato: travisamento dei fatti, inconferenza degli elementi di mera preordinazione del delitto, la sequenza degli atti volta solo alla realizzazione dell'omicidio, la labilità motivazionale dell'agire della HI. Infine con l'ultimo motivo si è lamentata la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla quale avrebbe dovuto condurre il disturbo di personalità, seppure non riconosciuto di gravità tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere, tanto più se valutato quanto affermato dal perito prof. Fornari in ordine alla personalità dell'imputata, descritta come donna bisognosa di cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuna condivisione merita il primo motivo di ricorso, non ravvisando il Collegio ragione alcuna che imponga di discostarsi dal precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. sent. n. 21398/2005), al quale pure la difesa ha fatto cenno. Si ribadisce, al fine di escludere la eccepita nullità, la valenza meramente espositiva della relazione introduttiva da parte del Giudice relatore e si sottolinea altresì la conoscenza diretta da parte di tutti i componenti del Collegio della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione (ad ognuno dei componenti della Corte di Assise di Appello venendo distribuiti i "fascicoli" contenenti siffatti atti), la nessuna incidenza negativa della rilevata omissione sul principio del contraddittorio nonché sul diritto di difesa, potendo le parti precisare fatti e censure, oltre che immediatamente denunciare l'omissione e pretendere lo svolgimento della pretermessa relazione introduttiva, ed assumendo comunque significatività l'acquiescenza verificatasi nella specie nonché la tardività del rilievo in proposito avanzato.
Parimenti non condivisibili sono le censure di cui al secondo motivo di ricorso. Innanzi tutto deve sottolinearsi come dall'integrazione probatoria ex officio non consegua alcuna compressione delle garanzie difensive costituzionalmente protette, avendo l'imputato con la richiesta di giudizio abbreviato rinunciato al contraddittorio e nel contempo accettato l'eventualità normativamente prevista di una integrazione probatoria da parte del giudicante;
ne' è ravvisabile alcuna disparità di trattamento per la carenza nell'art. 441 c.p.p., comma 5 di previsione analoga a quella di cui all'art. 438 c.p.p., comma 5, diverse essendo le fattispecie regolate dalle citate norme,
in un caso prevedendosi la possibilità di integrazione probatoria ex officio e nell'altro caso prevedendosi la assai diversa ipotesi di una integrazione probatoria di parte da necessariamente controbilanciare con l'assunzione di prova contraria su richiesta della contrapposta parte pubblica. Infine devesi sottolineare come nella specie il GUP non abbia proceduto all'assunzione di una vera e propria prova ma all'espletamento di una perizia con partecipazione delle parti e possibilità per le stesse di intervento, così come previsto in materia di perizia ed operazioni peritali. Alla stregua di quanto sopra pertanto non solo devono ritenersi infondati i plurimi rilievi avanzati con tale secondo motivo di ricorso ma deve altresì escludersi ogni profilo di incostituzionalità della normativa in questione.
Quanto al successivo e connesso terzo motivo di gravame, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa ricorrente, non si ravvisa alcuna inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, atteso che la scelta del GUP di procedere all'espletamento di una nuova perizia non costituisce "apertura di nuovi itinerari probatori non risultanti dagli atti" ma approfondimento del principale tema di indagine (la capacità di intendere e di volere dell'imputata al momento dei fatti e, quindi, imputabilità o meno della stessa) che il Giudice ha ritenuto necessario ai fini del decidere, al proposito congruamente argomentando, valutando all'evidenza inutile una nuova escussione a chiarimenti dei periti nominati in sede di incidente probatorio, non potendo costoro ulteriormente arricchire il loro apporto valutativo sulla questione, avendo già sufficientemente esplicitato le loro opinioni e rassegnato le loro conclusioni, e non potendo, in ragione dell'impianto generale della loro indagine peritale, colmare - ad avviso del GUP - le ravvisate lacune o superare le rilevate illogicità argomentative.
Parimenti infondate sono le censure di cui al quarto motivo di ricorso relative all'asserita inosservanza delle disposizioni attinenti all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputata nonché alla sostenuta violazione del diritto alla prova, con le quali si è eccepita la nullità della perizia Fornari-Cantarella svolta dinanzi al GUP, avuto riguardo alla mancata partecipazione del C.T. di parte alla scelta dei test da somministrare all'imputata ed alla omessa consegna dei dati cd. "bruti e grezzi". Ed infatti, da un lato deve riconoscersi al perito di ufficio la più ampia autonomia circa tipo e modalità attuative delle espletande indagini psicodiagnostiche (sempre che, naturalmente, trattasi di indagini e metodiche di riconosciuta validità scientifica), sicché nessuna condivisione merita il rilievo in ordine alla mancata partecipazione dei consulenti di parte alla scelta dei test ed alle metodiche di somministrazione dei medesimi all'imputata; dall'altro lato la partecipazione dei consulenti alle operazioni peritali trova concreta attuazione nelle riconosciute possibilità di proporre al perito specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve (delle quali deve darsi atto nella relazione, così da rendere edotto il Giudice della eventuale non concordanza sulle seguite metodiche di indagine e porlo in condizioni di meglio valutare la completezza e la congruità dell'incarico espletato dal perito). Ciò non implica certo che i consulenti possano e debbano partecipare direttamente alla somministrazione e valutazione dei test in unione al perito, ma consente agli stessi di eventualmente esporre e proporre indagini psicodiagnostiche differenti, di formulare critiche e riserve su quelle attuate, di sottolineare lacune ed incongruenze delle metodiche seguite, di rassegnare le proprie conclusioni anche in antitesi a quelle del perito. Nè può ravvisarsi una lesione del diritto di difesa nella mancata consegna dei cd. dati "bruti o grezzi", dovendosi escludere l'esistenza di un obbligo di articolata documentazione della somministrazione dei test e, quindi, dei dati in questione da parte del perito e ben potendo i consulenti di parte procedere ad autonoma somministrazione dei test e, sulla base del loro esito, contrapporre (o consentire alla difesa di contrapporre) le proprie eventuali diverse conclusioni, ovvero procedere dopo il deposito della relazione peritale alla contestazione dei dati esposti e delle valutazioni in essa espresse. E dunque, poiché nella sentenza impugnata si è data su tali punti sintetica ma congrua motivazione (anche sottolineando come nulla emerga a sostegno di una impedita partecipazione dei consulenti della difesa alle operazioni peritali e circa una omessa menzione o pretermissione di richieste, riserve ed osservazioni avanzate da tali consulenti) deve concludersi per la totale infondatezza dei rilievi di cui al motivo in esame. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Esso si risolveva in appello e si risolve in questa sede nella mera prospettazione della asserita violazione - il mancato consenso del primo Giudice all'espletamento da parte del consulente di due colloqui con l'imputata indipendentemente dallo svolgimento delle attività peritali -, senza riferimento alcuno a conseguenze lesive o implicazioni negative nell'espletamento della consulenza che da tali dinieghi sarebbero derivate. La genericità della censura non richiedeva risposta alcuna da parte della Corte di merito (che, peraltro, ha valutato sia pure in modo complessivo i rilievi mossi in punto di attività peritale, concludendo per la loro infondatezza) e comporta necessariamente la annunciata declaratoria di inammissibilità.
A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine al sesto motivo di ricorso con il quale si è sostenuta la nullità della sentenza impugnata rilevandosi la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, essendo tali censure condivisibili in larga parte come appresso precisato. La Corte di merito ha dato atto della complessa elaborazione fornita dal Collegio peritale, da essa stessa richiesto dei (conclusivi) chiarimenti sulla tematica che costituiva oggetto principale del giudizio, attraversata da difformi opinioni tecniche non già sulla riconducibilità dell'agire generale e consueto dell'imputata a grave disturbo della personalità (paranoide o, comunque, presentante anche e per gran parte i tratti di tale disturbo), bensì sulla riconducibilità della condotta omicidiaria a tale grave disturbo. Ebbene, la Corte ha in proposito sottolineato la valutazione per la quale nella specie sarebbero sussistiti tutti e sette i tratti caratteristici del disturbo di personalità paranoide (pag. 73) e non ha negato, quindi, l'imponenza devastante del disturbo;
ma ha ritenuto di risolvere il problema della riconducibilità o meno della condotta omicidiaria dell'imputata non già dissentendo (come legittimo) dalle valutazioni peritali per la contrarietà dello sviluppo argomentativo alle regole della scienza e/o per la non persuasività delle conclusioni rassegnate alla stregua delle regole stesse, bensì inopinatamente cambiando......le regole della valutazione. La Corte, cioè, ha abbandonato il terreno del contributo della scienza medico legale (alla cui stregua ha pur ritenuto di disporre la consulenza collegiale, quale elemento decisivo a dirimere i diversi opinamenti tecnici sino ad allora raccolti) ed ha privilegiato solo la disamina della condotta e dell'agire della persona, scrutinati sulla base di regole di comune esperienza (la pretesa perfezione della condotta di cui a pag. 88 o la motivazione dell'invidia di cui a pag. 96). In tal modo la Corte territoriale ha offerto, all'evidenza, un elemento di seria contraddizione intrinseca dell'argomentare, non essendo consentito al Giudice, che si accinge alla valutazione dell'unico thema decidendi interamente appartenente alla valutazione medico-legale, dissentire da conclusioni rassegnate nell'ambito di tale scienza sulla base di considerazioni del tutto estranee ad essa e ricavate dalla comune esperienza: la Corte - come esattamente rilevato in ricorso - avrebbe dovuto ben più ampiamente dare conto delle ragioni per le quali il Collegio peritale aveva ritenuto che la condotta omicidiaria fosse causalmente riconducibile - quale raptus subitaneo - al grave disturbo della personalità che attinge l'imputata, ed altrettanto chiaramente avrebbe dovuto fondare su dati contrari ma omogenei - ricavati dalla scienza e certamente rinvenibili nelle tante opinioni peritali in atti- il proprio dissenso da quelle ragioni. Il ricorso alla valutazione della perfezione della condotta (pagg. 88- 89), sintomatica di una sorta di premeditazione incompatibile con il raptus espressivo della personalità gravemente disturbata, è poi un dato nel quale si evidenzia non solo la testè citata disomogeneità dei piani di critica ma nel quale si palesa anche (come rilevato nel motivo di ricorso in esame) una illogicità intrinseca ulteriore, quella per la quale la enfatica affermazione di perfezione (la estrema perfezione) deve fare i conti con il banale rilievo della assoluta imperfezione della condotta "sbadata" conseguente al fatto:
non avere l'assassina gettato via ne' l'arma del delitto ne' la tessera telefonica usata per le chiamate preparatorie (in tal guisa favorendo una sua pronta individuazione).
Altrettanto incongruo è negare - motivatamente - l'ipotesi del raptus omicidiario insorto alla vista della povera vittima sulla base delle citate osservazioni sulla meticolosa preparazione dell'incontro e poi registrare, senza esprimere alcuna riserva sulla credibilità della dichiarazione, le affermazioni dell'imputata (pag. 94) per le quali ella si sarebbe recata a casa TT con il desiderio solo di "fare del male" alla moglie dell'antico compagno di università e che, poi, il desiderio di uccidere sarebbe ivi insorto in via automatica alla vista della odiata vittima.
Carente di alcuna serietà scientifica è poi l'affermazione chiave - nella tenuta logica della espressione di dissenso dalle conclusioni della perizia collegiale - per la quale l'invidia e solo l'invidia avrebbe armato la mano della HI (pag. 96): l'apoditticità della affermazione, confinante con la banalità e del tutto singolare, peraltro, in una trattazione che si mitre giustamente di dati e valutazioni di scienza, si commenta da sola.
Non diversa valutazione va infine riservata alla affermazione (pag. 100), priva anch'essa del conforto di una base scientifica, per la quale l'agire della HI appena dopo l'omicidio, in quanto mancante del necessario stato confusionale (che a parere della Corte territoriale dovrebbe sempre seguire l'agire in stato delirante) attesterebbe l'assenza di segni di un difetto della capacità di intendere e di volere.
Alla stregua di quanto sopra osservato si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata;
il Giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame della vicenda con riguardo alla tematica della imputabilità, da un canto seguendo i principi di diritto sopra indicati e dall'altro canto formulando valutazioni che non contengano le omissioni e le illogicità dianzi rilevate. Nella pronuncia rescindente rimane assorbita, con tutta evidenza, la cognizione di cui ai residui motivi sub nn. 7-8-9-10-11 del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007