Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 15878
CASS
Sentenza 9 gennaio 2007

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In tema di imputabilità, qualora il giudice abbia ritenuto sussistente un grave disturbo della personalità dell'imputato (nella specie, "paranoide") alla luce delle valutazioni medico-legali, ma abbia poi escluso la riconducibilità della condotta delittuosa (nella specie, omicidiaria) a tale disturbo, dissentendo dalle conclusioni dei periti e facendo ricorso non già alle regole della scienza, ma a quelle di comune esperienza, si verifica una intrinseca contraddizione del percorso argomentativo della decisione e quindi il vizio di illogicità della motivazione della sentenza.

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  • 1Grave disturbo di personalità: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 ottobre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 15878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15878
Data del deposito : 9 gennaio 2007

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