Sentenza 24 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione dell'azienda.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3762 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 07/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 07/02/2022), n.3762 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5789-2016 proposto da: EVAMAR S.N.C. DI G.E. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARIA CACCIAPAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BIESSE SRL;
e sul 2^ ricorso n. 18751/98 proposto da:
BIESSE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato CARNEVALI RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato TORLINI EDOARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1240/97 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 18/10/97 R.G.N. 985/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato PONTURO per delega SGROI;
udito l'Avvocato TORLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, e per l'assorbimento il primo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.3.1996 la soc. r. l. Biesse proponeva appello avverso la sentenza n. 323/95 del Pretore di Perugia che aveva respinto due riunite opposizioni a decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti ad iniziativa dell'Inps, per contributi omessi. Secondo il Giudice di Perugia la società aveva simulato un rapporto di partecipazione in associazione, mentre in effetti aveva posto in essere con i vari gestori dei propri esercizi un rapporto di lavoro subordinato.
Si costituiva in giudizio l'Istituto convenuto eccependo l'infondatezza dell'appello e proponeva appello incidentale concernente la pronunzia sulle spese del giudizio di primo grado. Con sentenza del 10.10.1997 il Tribunale di Perugia, in riforma della sentenza pretorile, annullava i decreti ingiuntivi opposti, compensando le spese del gravame tra le parti.
Osservava il Tribunale che erroneamente il primo giudice aveva dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla società appellante esclusivamente sulla base della circostanza che i compensi corrisposti ai gestori non erano computati in relazione ai ricavi sociali: le risultanze istruttorie evidenziavano, al contrario, la carenza di un effettivo potere gerarchico, potendo i gerenti svolgere in maniera sostanzialmente autonoma la prestazione lavorativa. Era risultato altresì che gli associati potevano temporaneamente astenersi dalla prestazione lavorativa facendosi sostituire.
Per la cassazione di questa sentenza l'Inps ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo cui la società intimata replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale, aventi ad oggetto la medesima sentenza.
Con l'unico motivo - deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, e 2697 c.c., nonché vizi di motivazione - lamenta l'Inps che il Tribunale non ha preso in considerazione una serie di elementi analiticamente evidenziati dal pretore a dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quali, in particolare: l'orario di lavoro predeterminato;
la circostanza che i lavoratori comunicavano le loro assenze per malattia e ferie, e chiedevano i permessi alla società che poteva negarli;
la sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione richiesta quale condizione per l'instaurazione del rapporto di lavoro;
la circostanza che i presunti associati non avevano mai versato il capitale di apporto, come stabilito dal contratto;
il fatto che il compenso veniva erogato in forma forfettaria, non collegata agli utili, ed era soggetto ad aumenti periodici;
la circostanza che gli associati non avevano mai provveduto a ripianare le perdite annuali della società. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La sentenza impugnata è carente di motivazione essendo mancata una adeguata indagine in ordine a quelli che la giurisprudenza e la dottrina concordemente considerano gli "indici rivelatori" della natura - subordinata o autonoma del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Con particolare riferimento alla distinzione - rilevante nel caso di specie - tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative, questa Corte ha in più occasioni avvertito che è determinante accertare se il corrispettivo dell'attività lavorativa escluda o meno un apprezzabile rischio, se colui che la esplica sia, o meno, assoggettato al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo nell'organizzazione dell'azienda. In tale indagine deve considerarsi che, mentre il rapporto di associazione in partecipazione implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante, che ha un potere di controllo sulla gestione economica dell'impresa, il rapporto di lavoro subordinato comporta un effettivo vincolo di subordinazione, di per sè più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all'impresa (Cass., 3.2.2000, n. 1188; Cass., 12.1.2000, n. 290; Cass., 10. 8.1999, n. 8578; Cass., 23.1.1999, n. 655; Cass., 6.11.1998, n. 11222). Tenendo presenti questi criteri dovrà essere integrata l'indagine in sede di merito, al fine di verificare l'effettivo grado di autonomia del lavoro prestato, non essendo sufficiente operare - come ha fatto la sentenza impugnata - la scelta tra l'uno e l'altro tipo di rapporto sulla base soltanto di elementi pur sintomatici, ma di opposto segno, quali, per un verso, il corrispettivo dell'attività svolta indipendentemente dai ricavi sociali, e, per altro verso, la carenza di un effettivo potere gerarchico, ne' sulla base di un grado imprecisato di fungibilità delle prestazioni lavorative rese.
Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 25, 27, e 28 c.p.p., del r.d. 10.10.1930, n. 1399 e dell'art. 652 c.p.p. nonché omessa pronunzia sulla circostanza che in sede penale era stata esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che, con sentenza penale del 10.4.1997, ormai definitiva, l'amministratore delegato della società era stato assolto dall'accusa di truffa per simulazione di contratti di partecipazione in luogo di rapporti di lavoro subordinato. Il motivo non può trovare ingresso per più ordini di motivi. Sotto un primo profilo, esso appare inammissibile in quanto il riferimento ai procedimenti penali - prima ancora che ininfluente - è assolutamente generico, ne' trova possibile definizione nel ricorso principale cui esso pure fa rinvio, ne' nella sentenza impugnata, sicché il ricorso incidentale è privo del requisito coessenziale della autosufficienza comunemente richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.
Per altro verso, il riferimento al procedimento penale ed alla conseguente sentenza assolutoria, non può spiegare alcun effetto decisivo nel presente giudizio nei confronti dell'Inps il quale non è stato parte nella indicata sede penale (arg. da ult. Cass., 17.7.2000, n. 9410). Fondato, invece, appare il secondo motivo del ricorso incidentale col quale - deducendo l'errata qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, nonché vizi di motivazione - la società rileva che "quando le parti nel regolare i loro reciproci interessi abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto stesso".
Valgono in proposito gli argomenti già esposti con riferimento al ricorso principale, con - la precisazione - che, esclusa l'incidenza determinante della qualificazione espressa dalle parti sull'effettiva natura del rapporto, assumendo piuttosto rilievo le concrete modalità di svolgimento del rapporto, il motivo in esame pone in ulteriore luce le già censurate carenze della sentenza impugnata nel non aver compiuto una indagine su aspetti ulteriori significativi del concreto dispiegarsi dell'autonomia o della subordinazione nel corso della collaborazione tra le parti. Da quanto precede, accolti il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, e dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia che si atterrà ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2001