Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2562
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

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Alla stregua dei principi enunciati nella sentenza n. 258 del 1992 della Corte Costituzionale, in ogni caso di tutela previdenziale o assistenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale reddito vanno valutate, salvo diversa disposizione di legge, tutte le attuali disponibilità di mezzi economici, perciò con inclusione, nel computo dei redditi dell'anno considerato, anche delle eventuali somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti, secondo un criterio di cassa e non di competenza - (Fattispecie relativa al requisito reddituale richiesto dall'art. 13 legge n. 118 del 1981 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2562
    Data del deposito : 19 marzo 1999

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