Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
Alla stregua dei principi enunciati nella sentenza n. 258 del 1992 della Corte Costituzionale, in ogni caso di tutela previdenziale o assistenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale reddito vanno valutate, salvo diversa disposizione di legge, tutte le attuali disponibilità di mezzi economici, perciò con inclusione, nel computo dei redditi dell'anno considerato, anche delle eventuali somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti, secondo un criterio di cassa e non di competenza - (Fattispecie relativa al requisito reddituale richiesto dall'art. 13 legge n. 118 del 1981 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/1999, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL IG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 129/95 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 31/5/95, R.G. 2310/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/1/98 dal Consigliere Dott. Ugo BERNI CANANI;
udito l'Avvocato SABELLI S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.12.1992 il Pretore di Piacenza dichiarava che GI PP aveva diritto, per le infermità dalle quali era affetto, di conseguire dalla data della domanda amministrativa l'assegno di invalidità parziale di cui all'art. 13 della legge 13 marzo 1971 n. 118. Avverso la decisione del Pretore il Ministero dell'Interno proponeva appello dolendosi del mancato accertamento del requisito economico richiesto dall'art. 12 della stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'ulteriore requisito della "incollocazione" al lavoro.
Con sentenza del 31.5.1995 il Tribunale di Piacenza rigettava il gravame considerando:
- che, avendo il Pretore fatto decorrere il diritto all'assegno dalla domanda amministrativa del 1991, erano irrilevanti i redditi percepiti dal PP negli anni precedenti, ed in particolare quello del 1990 che, secondo gli accertamenti della competente Prefettura, avrebbe superato il limite di legge;
- che nel 1991, non potendo imputarsi a tale anno gli arretrati versati nel corso dello stesso per un'indennità di malattia relativa all'anno precedente, il reddito del PP era rimasto al di sotto della soglia legale;
- che per l'anno 1992 non risultava alcun reddito, ne' il beneficio richiesto presupponeva l'iscrizione nelle liste di collocamento o la dichiarazione di incollocabilità.
Avverso la decisione del Tribunale il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/71, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto irrilevante il reddito del PP relativo all'anno 1990 sull'erroneo presupposto che la sentenza del Pretore facesse decorrere il beneficio dal 27.11.1991. Il motivo è fondato, poiché il Tribunale non ha rilevato che in data 22 dicembre 1992 il Pretore, su istanza dei difensori delle parti, aveva disposto ai sensi degli artt. 287 e 288, comma 1 , c.p.c., la correzione della sentenza nella parte relativa alla decorrenza del diritto riconosciuto, indicata per errore materiale nel 27.11.1991 anziché nel 27.11.1990.
Con il secondo motivo si denunzia ulteriore violazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/71, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale omesso di tener conto, ai fini della determinazione del requisito reddituale per il 1991, dei pagamenti effettuati dall'INPS in favore del PP, nell'aprile di tale anno, a titolo di indennità di malattia relative all'anno precedente. Si deduce che, considerati tali pagamenti il PP, come emerso dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal medesimo ai sensi degli artt. 2 e 20 della legge n. 15/68, aveva superato il limite di reddito anche per l'anno 1991; sicché il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno limitare la statuizione di condanna al periodo di ricorrenza dei requisiti del diritto all'assegno.
Il motivo è fondato poiché, alla stregua dei principi enunciati con la sentenza n. 258/92 della Corte costituzionale, in ogni caso di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito vanno valutate ai fini della determinazione di tale reddito, salva diversa previsione di legge (insussistente in relazione all'assegno in discorso atteso il rinvio dell'art. 13 della legge del 1971 all'art. 12 della stessa legge, e quindi al requisito reddituale ivi richiesto per l'attribuzione della pensione) tutte le attuali disponibilità di mezzi economici, con inclusione quindi nel computo dei redditi dell'anno considerato anche delle somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti, secondo un criterio di cassa e non di competenza (v. Cass. nn. 7624/95, 5468/93). Con il terzo motivo del ricorso si denunzia violazione dell'art. 13 della legge n. 118/71 e degli artt. 5 e 19 della legge n. 482/68, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non richiesta per la concessione dell'assegno l'iscrizione nelle liste di collocamento o la dichiarazione di incollocabilità. Il motivo è fondato.
Per la sussistenza del requisito della "incollocazione" al lavoro previsto dall'art. 13 della legge n. 118/71 non è sufficiente il mero stato di disoccupazione o di non occupazione, ma è necessario che sia provato il mancato conseguimento di un'occupazione in mansioni compatibili, nonostante l'iscrizione nelle speciali liste per il collocamento obbligatorio o, quanto meno, la presentazione della domanda di iscrizione (v. Cass. nn. 6368/96, 7050/94, 6014/93, S.U. n. 203/92). Per le svolte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, annullata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi enunciati.
Al giudice di rinvio è opportuno commettere anche il regolamento, in relazione all'esito finale della lite, delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Parma.