Sentenza 30 ottobre 2007
Massime • 1
L'irrituale avviso all'indagato dell'udienza fissata a seguito della richiesta di archiviazione non accolta dal G.i.p., (art. 409, comma secondo, cod. proc. pen.), non configura una nullità assoluta, in quanto il riferimento dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen. alla citazione deve essere inteso nel senso della citazione a giudizio; detta irritualità, peraltro, è idonea ad incidere esclusivamente sul diritto dell'indagato ad interloquire in punto di completezza delle indagini, diritto che può essere parimenti esercitato qualora, come nella specie, a seguito dell'espletamento delle indagini disposte dal G.i.p. e dell'ordine al P.M. di formulare l'imputazione coatta, l'imputato abbia ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che ove nulla venga eccepito, dedotto o richiesto in ordine alla indagine espletata o da espletarsi deve ritenersi che non sussiste un reale interesse "ad loquendum" sul punto e che, pertanto, tale comportamento abbia efficacia sanante, ex art. 182, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2007, n. 44894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44894 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 30/10/2007
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2186
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 45221/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA DI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 23.6.2006 della Corte d'appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per l'imputato l'avv. Valcanover Flavio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Trento confermava la sentenza 7.7.2005 del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato HA DI responsabile del reato di lesioni, commesso il 27.9.2000, condannandolo, riconosciute le attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito abbreviato, alla pena di due mesi di reclusione.
1.1. Il fatto addebitato all'HA consisteva nell'avere colpito con pugni e strattoni TI BD cagionandogli lesioni consistite in distorsione cervicale, guaribile in 15 giorni, e frattura del 2, 3 e 4 metatarso del piede sinistro, guaribili in 30 giorni.
2. Ricorre l'HA DI a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo ripropone preliminarmente le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IC MU il 22.4.2004 come conseguenza delle nullità verificatesi in fase d'indagini, in particolare per violazione del contraddittorio e vizio della notificazione effettuata a seguito di decreto d'irreperibilità anch'esso viziato, dell'udienza di archiviazione non accolta e per violazione del diritto di difesa dell'indagato a causa della sostituzione del difensore d'ufficio precedentemente nominato. Censura quindi le considerazioni con le quali la Corte d'appello ha respinto le medesime questioni.
2.2. Con il secondo motivo denunzia la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze e contraddittorietà deducendo: che la Corte d'appello avrebbe frainteso quanto affermato dal teste Lammsiti, sovvertendone il racconto;
che non sarebbero stata valutata "la versione dell'imputato che la rende in spontanee dichiarazioni" opposta a quella della persona offesa;
che le due dichiarazioni andavano comparate;
che la deposizione della persona offesa era priva di coerenza;
che la stessa non era credibile anche per la diversità rispetto a quanto affermato nell'atto d'opposizione alla richiesta d'archiviazione, nonché per il "presunto movente"; che era stata erroneamente sottovalutata la deposizione della moglie dell'imputato.
2.3. Con il terzo motivo "in ordine alla erronea valutazione del quantum della pena" osserva che v'era incertezza assoluta sulla causa delle lesioni e che i fatti che osterebbero ad una riduzione della pena o alla sua sostituzione sono lontani nel tempo, e dunque che era illogico ritenerli ostativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Va preliminarmente rilevato che nel ricorso la censura è interamente rivolta alla inutilizzabilità delle dichiarazioni della MU, assunte dal Pubblico ministero (rectius, dalla Polizia giudiziaria si sua delega) a seguito del provvedimento preso a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 4, dal Giudice delle indagini preliminari all'esito di un'udienza camerale che il difensore assume insanabilmente viziata dalla irritualità della notifica dell'avviso all'indagato e dal mutamento della persona del difensore d'ufficio che lo assisteva. Si trattava della stessa eccezione d'inutilizzabilità avanzata in dibattimento preliminarmente e in vista della richiesta (poi comunque avanzata) di giudizio abbreviato, come emerge dagli atti e dal riassunto della memoria che le conteneva inserito in ricorso. In sede di discussione il difensore ha peraltro insistito anche sulla nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione a giudizio, conseguenza dei medesimi vizi sopra indicati verificatesi nel corso della procedura incidentale sulla richiesta di archiviazione che, dopo l'espletamento delle indagini imposte al Pubblico ministero e nuova udienza, s'era conclusa con l'ordine al Pubblico ministero di formulare l'imputazione.
Ad entrambe le censure ha però già risposto la Corte d'appello osservando che il ricorrente confondeva la procedura incidentale sulla richiesta d'archiviazione con le attività processuali che erano seguite all'ordine di formulare l'imputazione, che dopo l'imputazione coatta l'imputazione aveva regolarmente ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini nulla eccependo sulle asserite precedenti irregolarità e che pure il decreto di citazione a giudizio gli era stato regolarmente notificato.
Si tratta di considerazioni sostanzialmente corrette, che vanno solamente chiarite.
1.1. L'art. 409 c.p.p., comma 5, prevede che "l'ordinanza di archiviazione" è ricorribile per Cassazione solo nei casi di violazione del contraddittorio. Nulla dice a proposito di sanzioni di nullità ovvero della ricorribilità avverso gli altri provvedimenti che, invece, possono condurre all'imputazione coatta ne' a proposito di questa. Il problema sta dunque nell'individuare se altre norme impongano di connettere, in via sistematica, una nullità, e di che genere, alla violazione del contraddittorio imposto dall'art. 409 c.p.p., comma 2 anche nei confronti dell'indagato.
Ora è pacifico che la procedura camerale, e con essa l'ascolto anche dell'indagato in contraddittorio con la persona offesa opponente (con esclusione perciò di altre eventuali persone offese) è prevista solamente nel caso di procedimento dinanzi al Tribunale. Il procedimento per i reati di competenza del Giudice di pace conosce difatti solamente un contraddittorio cartolare da intavolarsi esclusivamente con la persona offesa;
la medesima cosa prevedeva il codice di rito con riferimento al giudizio pretoriale. Proprio con riferimento a tale rito la giurisprudenza di questa Corte e la Corte costituzionale, chiamate a verificare la legittimità della mancata estensione della procedura partecipata, avevano osservato che l'omesso ascolto dell'indagato non conduceva ad alcuna lesione del suo diritto di difesa.
Affermava in particolare S.U. n. 10 del 29/05/1992 che, con riferimento all'ordinanza emessa de plano, la persona sottoposta ad indagini non aveva titolo per denunciare discriminazioni processuali giacché "lo svolgimento delle ulteriori necessarie indagini potrà tutt'al più non consentire al p.m. e "all'indagato" di "interloquire nel merito dell'opposizione", ma, alla fine, il pregiudizio si risolverà nel ritardare di alcuni giorni - quelli "indispensabili per il compimento" delle indagini indicate dal Giudice delle indagini preliminari - l'accoglimento, evitando il giudizio, della richiesta di archiviazione prima disattesa;
mentre, quando il risultato delle indagini lo imponga, si acquisirà, non un danno, ma il vantaggio di dare al giudizio una base probatoria più completa, nell'interesse superiore del rendere giustizia, interesse che è in perenne contrasto soltanto con quello di chi, intralciandolo, intende osteggiarlo", con ciò espressamente escludendo, altresì, che potesse ravvisarsi in capo all'indagato un interesse giuridicamente garantito alla riduzione dell'ambito delle indagini. Ancora più esplicitamente C. cost. n. 95 del 1998 ricordava, richiamando la sentenza n. 88 del 1991, che il problema dell'archiviazione è di evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà dell'azione penale ed anzi controllando caso per caso la legalità dell'inazione, onde far sì che i processi concretamente non instaurati siano solo quelli risultanti effettivamente superflui;
che gli strumenti di verifica e controllo del giudice in ordine all'attività omissiva del pubblico ministero sono dunque finalizzati a contrastare le inerzie e le lacune investigative di quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione) penale;
che a tale logica, e in vista di quei risultati funzionali, andava ricondotta la previsione di uno ius ad loquendum della sola persona offesa quale strumento di sua tutela e a differenza della persona sottoposta ad indagine, non "portatrice di diritti ... coinvolti dal parametro che quel controllo mira a presidiare". Concludendo perciò nel senso che a causa della mancanza di contraddittorio con l'opponente "nessuna violazione appare subire il diritto di difesa" dell'indagato.
D'altronde che il tema della necessaria (tendenziale) completezza delle indagini preliminari compiute dal Pubblico ministero nulla avesse a che vedere con i meccanismi volti a realizzare il principio della "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento" o con gli strumenti a tutela del diritto di difesa dell'indagato era già stato chiarito da C. cost. n. 96 del 1997. Mentre la previsione - recata dalla legge 7 dicembre 2000, n, 397 - delle indagini difensive ed il conseguente ampliamento, su autonoma iniziativa e attività delle parti private, del tema decisorio, che non è più così necessariamente confinato al materiale raccolto dall'organo dell'accusa, toglie, se ve ne fosse stato motivo, ogni dubbio sulla correttezza sistematica di tale ipostazione.
Sotto diverso ma speculare profilo, introdotto l'avviso di conclusione delle indagini (ex art. 415 bis c.p.p.), unanimemente s'è riconosciuto che esso è funzionale all'esercizio dello ius ad loquendum dell'indagato sulla completezza delle indagini, intanto giustificato in quanto siano coltivabili prospettive di esercizio dell'azione penale;
ed a ragione di tale sua funzione è oramai consolidato il principio della piena fungibilità di detto avviso con l'udienza ex art. 409 c.p.p. (cfr. tra molte C. cost. n. 441 del 2004, n. 460 e n. 491 del 2002), trattandosi di momenti entrambi deputati alla interlocuzione appunto dell'indagato sulla completezza delle indagini.
1.2. Sicché è certamente rilevante e sanante nel caso in esame la circostanza che dopo la conclusione della procedura sulla richiesta di archiviazione, all'imputato sia stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. senza che nulla abbia eccepito, dedotto o richiesto in ordine alle indagine espletate o da espletarsi. Traendo le fila dal precedente discorso e ponendo mente al principio che anche in materia di nullità vige il principio di offensività, del quale le sono espressione in particolare le norme in tema di deducibilità e sanatoria, può difatti concludersi che l'irritualità dell'avviso all'indagato dell'udienza fissata a seguito della richiesta d'archiviazione opposta: non configura certamente una nullità assoluta escludendolo il riferimento alla citazione, da intendersi a giudizio, contenuto nell'art. 179 c.p.p.;
era idonea ad incidere esclusivamente sul diritto dell'indagato ad interloquire in punto di completezza delle indagini (non esistendo viceversa alcun diritto o aspettativa difensiva tutelabile volta a "garantirne" la incompletezza); tale diritto poteva tuttavia essere parimenti esercitato, nel caso in esame, a seguito della rituale notificazione dell'avviso di cui l'art. 415 bis;
la circostanza che ciò l'imputato o il suo difensore non abbiano fatto non può che essere interpretato nel senso che la parte non aveva reale interesse ad loquendum sul punto (art. 182 c.p.p., comma 1).
1.3. Può solo aggiungersi, con specifico riferimento al profilo pure eccepito della inutilizzabilità della prova assunta a seguito del provvedimento ex art. 409 c.p.p. che si afferma irritualmente preso, che nessuna sanzione di tale tipo è prevista dal codice nella situazione dedotta. Le considerazioni svolte, su ratio e funzione del controllo demandato al giudice in sede di verifica di legalità dell'inazione del Pubblico, forniscono ampia giustificazione dell'assenza di detta sanzione una volta che, richiesta l'archiviazione dal Pubblico ministero, le ulteriori indagini siano frutto dell'ordine imposto dal Giudice nell'esercizio dei poteri connessi a tale funzione.
La natura della previsione dell'art. 407 c.p.p., comma 3, la quale secondo la lettura prevalsa disciplina gli effetti di un'ipotesi del tutto singolare di decadenza da un'attività doverosa per effetto del suo omesso espletamento nei termini, non ne consente poi certamente interpretazioni analogiche.
2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ineccepibilmente osservato che la attendibilità della versione della persona offesa (era stato aggredito in strada senza apparente motivo all'altezza del n. 58 di via Soprasasso nei pressi dell'abitazione della amica MU, presente, alla presenza pure della moglie dell'imputato) rispetto a quella dell'imputato (non aveva neppure toccato l'antagonista, venuto a casa sua, al n. 40, per minacciarlo) traeva conforto dalla circostanza che la stessa moglie dell'imputato (pur tentando di scagionare il marito) aveva riferito che il fatto s'era svolto all'altezza del civico 58, in sincronia con le concordi dichiarazioni della persona offesa e della MU;
che non sussistevano le dedotte discrepanze nelle dichiarazioni della persona offesa;
che i testi dell'accusa era del tutto credibili.
La tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui era invece credibile la propria versione, sostenuta da quella della moglie, anche per via del movente illustrato è appunto una questione in fatto, che non può essere presa in considerazione, a fronte della motivazione adeguata, conforme a regole della logica e priva di vizi giuridici, resa dai giudici di merito.
3. Inammissibile è pure il terzo motivo, che articola doglianze genetiche e confuse in ordine alla quantificazione della pena, e cioè a valutazioni squisitamente di merito adeguatamente motivate con riferimento alla gravità dei fatti e ai precedenti penali dell'imputato, non suscettibili di sindacato in questa sede.
4. Conclusivamente, il ricorso non può perciò che essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2007