Sentenza 7 aprile 2000
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino di stranieri, previsto dall'art. 12, commi primo e terzo, d. lgs. n. 286 del 1998, il fatto dell'autotrasportatore che accompagni in Italia cittadini stranieri sprovvisti del visto di ingresso delle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di origine, a nulla rilevando il possesso, da parte loro, di visto del Paese di primo ingresso, una volta individuato con certezza il nostro Stato come Paese di destinazione principale. (Nell'occasione la S.C. ha anche escluso, in considerazione dell'esperienza professionale del soggetto attivo, la configurabilità, nel fatto, dell'illecito amministrativo previsto dal comma sesto dello stesso articolo e consistente nel mancato accertamento del vettore circa il possesso, da parte dello straniero, della documentazione richiesta per il suo ingresso nel territorio dello Stato o, alternativamente, nell'omissione di comunicazione alla polizia di frontiera della presenza a bordo del mezzo di trasporto di stranieri in posizione irregolare, traendo, anzi, da tale circostanza motivo per ritenere corretta la qualificazione come dolosa della condotta, eseguita dai giudici di merito).
Commentari • 2
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Leggi di più… - 2. Ditta individuale e separazione dei coniugiRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2000, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 07.04.2000
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 2680
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 50113/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TR IV IN n. il 23.11.1970
avverso ordinanza del 28.10.1999 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI PALOMBARINI, il quale chiese il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 28 ottobre 1999 il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da TR IV IN, indagato per il reato di cui all'art. 12 co. 1^ e 3^ d.lg. 25.7.1998 n. 286, sostituiva alla misura della custodia cautelare in carcere quella degli arresti domiciliari, confermando nel resto l'ordinanza emessa dal g.i.p. dello stesso tribunale in data 18 ottobre 1999. Il tribunale affermava che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, titolare di una ditta di trasporti entrato in Italia come accompagnatore di un gruppo di dodici cittadini rumeni asseritamente temporanei visitatori di una mostra in Bologna, erano costituiti dalle dichiarazioni di alcuni dei predetti viaggiatori, i quali riferivano di avere pagato sia un cittadino italiano titolare dell'agenzia di viaggio Comes di Foucsia (Romania), che il sunnominato indagato per raggiungere l'Italia, ove era loro intenzione di rimanere per lavoro, attraverso la Grecia;
dai visti rilasciati per la Grecia dal consolato di tale nazione di Costanza (Romania); dalla circostanza che i viaggiatori erano transitati dalla Grecia per imbarcarsi per l'Italia senza colà fermarsi per visitare una mostra edilizia, come affermato dall'indagato; dal fatto che erano stata fatta una prenotazione alberghiera in Porretta per sole otto persone;
dalle annotazioni su di un quaderno sequestrato al TR, indicanti nominativi e somme in dollari e marchi nonché dati inerenti a precedenti viaggi, delle quali costui non dava logiche spiegazioni;
dalla necessaria consapevolezza da parte dell'indagato, titolare di una ditta di trasporti e che più volte era venuto in Italia, dell'irregolarità, per l'ingresso in Italia, del visto rilasciato dalla legazione greca;
dalla mancanza di ogni documentazione di viaggio relativa all'asserita prosecuzione dei viaggiatori per l'Austria, dalla quale, poi, sarebbero rientrati in Romania.
Precisava che sussistevano le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p., in quanto rimaneva il pericolo di reiterazione dello stesso reato attesi l'attività professionale dell'indagato e i collegamenti vantati in Romania tali da organizzare ulteriori operazioni di immigrazioni clandestina di cittadini extracomunitari, ma che per la loro preservazione era sufficiente applicare all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Concludeva con la condanna del TRAFIN al pagamento delle spese processuali.
2. Ricorre per cassazione il TRAFIN, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 12 co. 6^ d.lg. 286/1998 e 5,
12 co. 1^ e 15 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schentgen del 14.6.1985), assumendo che la condotta addebitata all'indagato non era penalmente sanzionabile, atteso che egli, quale vettore, aveva ottemperato all'obbligo, il solo posto a suo carico, di accertare che i cittadini rumeni trasportati fossero, come lo erano, in possesso di regolare e idonea documentazione per entrare nell'area dei paesi sottoscrittori della convenzione di Schengen;
b) inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 274 lett. c), 299 e 275
stesso codice ), rilevando che la motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari era carente, in quanto astratta e generica per avere fatto riferimento non a circostanze concrete, ma a situazioni meramente ipotetiche, quali quelle indicate, nonché lamentando che, per salvaguardare dette esigenze, la misura degli arresti domiciliari era inadeguata;
c) manifesta illogicità e contraddittoria della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 309 e 592 stesso codice) in quanto, pur essendo stata parzialmente accolta la richiesta di riesame, disponendosi la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'indagato era stato condannato al pagamento delle spese processuali.
3. Il ricorso è infondato relativamente ai primi due motivi, mentre è meritevole di accoglimento riguardo al terzo.
Riguardo al primo motivo di gravame la Corte rileva che la condotta contestata all'odierno ricorrente è costitutiva del reato di cui all'art. 12 d.lg. 25.7.1998 n. 286, che punisce l'attività di favoreggiamento dell'ingresso nel territorio dello Stato di cittadini stranieri in violazione delle disposizioni del sopra citato testo unico sull'immigrazione, l'art. 4 del quale prescrive (comma 1^) che il cittadino straniero deve essere munito, oltre che di valido passaporto o di documento equipollente, del visto di ingresso, rilasciato (comma 2^) dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Detta disposizione, contrariamente all'avviso del ricorrente, è conforme a quanto stabilito, in materia di visti, dalla Convenzione del 19.6.1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.6.1985 ratificata con legge 30.9.1993 n. 388, che all'art. 12 co. 2^ precisa che è competente al rilascio del visto di ingresso nel territorio delle Parti contraenti quella della destinazione principale, potendo essere rilasciato dalle sedi diplomatiche e consolari della parte contraente nel cui territorio avviene il primo ingresso soltanto se non è possibile stabilire tale destinazione.
Ne discende che, essendosi accertato in sede di merito che la destinazione principale dei cittadini rumeni accompagnati dall'indagato era l'Italia e non la Grecia, il visto in possesso di costoro è risultato essere irregolare e, quindi, è configurabile il reato sopra indicato.
Inoltre, relativamente all'elemento soggettivo del reato in questione, i giudici del merito hanno correttamente dedotto l'esistenza di tale requisito dalla comprovata esperienza professionale dell'indagato, sicché la condotta da questi realizzata non è sussumibile sotto la fattispecie, amministrativamente sanzionata dal sesto comma dell'art. 12 d.lg. 286/1998, la cui applicabilità presuppone una condotta omissiva del vettore - mancato accertamento del possesso da parte dello straniero della documentazione richiesta per il suo ingresso nel territorio dello Stato ovvero omessa comunicazione alla polizia di frontiera di presenza a bordo del mezzo di trasporto di stranieri in posizione irregolare - diversa da quella commissiva richiesta dal reato di cui all'art. 12 citato.
Per quanto, poi, concerne il secondo motivo vale rilevare che la situazione indicata dai giudici del merito non è astrattamente configurabile, bensì ne è stata affermata l'esistenza sulla scorta di specifici elementi probatori acquisiti agli atti, quali l'attività di trasportatore dell'indagato, il suo collegamento con l'agenzia Comes per la quale curava il trasporto dei cittadini rumeni, i numerosi viaggi in Italia già effettuati, idonei a configurare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. e) così come indicato nel provvedimento gravato.
Inoltre i motivi che hanno determinato il tribunale del riesame ad applicare all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari e a ritenerla proporzionata alla condotta contestatagli sono correttamente indicati (cfr. pag. 5 dell'ordinanza gravata), sicché il dedotto vizio di motivazione si risolve in censura in fatto, come tale inammissibile in questa sede di legittimità, mirando il ricorrente ad una valutazione degli elementi presi in considerazione diversa da quella fatta dai giudici del merito, e in tal modo richiedendo a questa Corte un giudizio sul fatto, non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. c.p.p.) come motivo per ricorrere per cassazione.
Per le suesposte ragioni, pertanto, i primi due motivi di ricorso vanno respinti.
Per contro, relativamente al terzo motivo di gravame, la Corte rileva che nell'ipotesi di parziale accoglimento di una richiesta di riesame - come verificatosi nella specie che ci occupa - la parte privata non deve essere condannata al pagamento delle spese della procedura, in quanto detta pronuncia presuppone la totale soccombenza della parte, che non si verifica allorquando dalla decisione scaturisce un effetto, sia pure parziale, favorevole, che, nella specie, è costituito dalla sostituzione della più afflittiva misura cautelare prevista dall'ordinamento processuale con una meno gravosa. Sul punto l'ordinanza impugnata deve essere, a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p., annullata senza rinvio.
Il parziale accoglimento del ricorso evita la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la condanna alle spese processuali.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2000