Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 3 d.P.R 31 dicembre 1971 n. 1432 la cosiddetta neutralizzazione dei periodi di rapporto di lavoro subordinato svolti all'estero (istituto finalizzato ad evitare che il lavoratore migrante venga pregiudicato dal mancato incremento della anzianità assicurativa), postula il mantenimento della cittadinanza italiana per il periodo svolto all'estero; ed infatti, ai sensi di detta disposizione, l'istituto della neutralizzazione è applicabile solo ove non esistano convenzioni (che riconoscano il periodo lavorato ai fini assicurativi) tra lo Stato italiano ed il paese ove viene svolto il rapporto di lavoro, convenzioni la cui esistenza è da escludere in radice nel caso di cittadino straniero, non potendo lo Stato italiano stipulare convenzioni con altri stati per il riconoscimento ai fini previdenziali dell'attività lavorativa svolta fuori del suo territorio da soggetti non aventi nazionalità italiana.(La S.C. ha precisato che il meccanismo della neutralizzazione, riguardando la valutazione ai fini assicurativi in Italia di un rapporto di lavoro svolto all'estero, non ha nulla a che vedere con il principio della territorialità della tutela previdenziale, in base al quale, in caso di attività lavorativa svolta in Italia, non è necessaria la cittadinanza italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. AL PICONE - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER CE VED RB, RB DO CA, RB OM IA, RB SC UA, RB CO in qualità di eredi di RB US, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende giusta procura dell'Ambasciata d'Italia di Canberra del 25/06/96 rep.n.43/96;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI con mandato in calce al ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 15145/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/11/95 r.g.n.22506/88;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato Franco AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. PE ON, assicurato Inps residente in Australia, aveva chiesto la pensione di invalidità dopo avere domandato ed ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi. L'Inps aveva respinto la domanda di pensione per insussistenza del requisito contributivo, poiché aveva revocato l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria precedentemente concessa ed aveva annullato i contributi gia, versati, avendo il ON acquistato la nazionalità australiana il 10.9.73 ed avendo chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria per gli anni 1977 e 1978.
Il ON adiva quindi il RE del lavoro di Roma perché fosse dichiarato illegittimo il provvedimento di revoca dell'autorizzazione e validi i contributi volontari versati, e venisse quindi riconosciuto il suo diritto a pensione di invalidità. Con sentenza del primo luglio 1987 il RE respingeva la domanda e la statuizione veniva confermata dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 marzo-17 novembre 1995. Il Tribunale, esclusa la possibilità di procedere all'annullamento dell'atto con cui l'Inps aveva revocato l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari, e affermato che oggetto del giudizio era il diritto dell'appellante alla pensione di invalidità, osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - il quale aveva escluso la possibilità dei versamenti volontari perché l'assicurato aveva perso la cittadinanza italiana e assunto quella australiana - il principio di nazionalità e in linea di massima estraneo all'ordinamento previdenziale, non potendosi ricavare ne' dalla lettera ne' dalla ratio del sistema che la cittadinanza sia condizione per essere soggetti all'assicurazione obbligatoria.
Rilevato tuttavia che in mancanza dei contributi volontari non veniva integrata il requisito contributivo necessaria per la pensione richiesta, il Tribunale osservava che, la prosecuzione volontaria viene autorizzata dall'Inps ove sussistano determinate condizioni, tra le quali l'esistenza di un certo numero di contributi effettivi nel quinquennio precedente la domanda di prosecuzione;
dal computo di detto quinquennio dovevano perà essere esclusi, (neutralizzati) ai sensi dell'art. 3, del DPR 1432 del 1971 i periodi di lavoro Subordinata o autonomo che avrebbero comportato in Italia l'obbligo di assicurazione. Rilevava quindi il Tribunale che ai fini della "neutralizzazione" e, necessario allegare e provare l'esistenza di una attività di lavoro autonomo o subordinato non protetto svolta all'estera per l'intero periodo che si intende neutralizzare e tale fatto, in quanto costitutivo del diritto, avrebbe dovuto essere allegato nel ricorso introduttiva. Pertanto, stante il difetto di autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria (a seguito della revoca operata) e stante la mancata prova della attività lavorativa non protetta svolta all'estero, il Tribunale perveniva al rigetto della domanda di pensione.
Avverso detta sentenza propongono ricorso gli eredi dell'assicurato deceduto nelle more, ossia RR NC ved. ON, ON RA RI, ON HO RI, ON SC AL e ON OC affidato a un unico complesso motivo illustrato da memoria.
L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1 e 3 del DPR 31 dicembre 1971 n. 1432, dell'art.10 RDL 14 aprile 1939 n. 636, degli artt. 1 e 2 della L. 11 giugno 1984 n. 222 nonché delle norme che regolano la costituzione della posizione assicurativa dell'assicurazione invalidità-vecchiaia dell'Inps e dei requisiti contributivi di cui agli artt. 9 sub art. 2 L 218 del 1952, nonché omesso esame di punti decisivi della controversia e motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Premesso che l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari, decisivi per conseguire il diritto alla pensione richiesta, era stato prima concessa e poi revocata dall'Inps, che aveva addotto come unica motivazione la perdita della cittadinanza italiana, osservano i ricorrenti essere incontestato che il loro dante causa aveva lavorato in Australia e quindi il Tribunale erroneamente aveva ritenuto necessario per ottenere la neutralizzazione, la prova su detta circostanza che era pacifica, atteso che l'unico motivo della revoca dell'autorizzazione era appunto la questione della nazionalità. Il ricorso va respinto, sebbene le motivazioni espresse dalla sentenza impugnata per il rigetto della domanda debbano essere corrette ai sensi dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ. Per ottenere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari (occorrenti al dante causa - dei ricorrenti per conseguire il requisito prescritto per la pensione di invalidità) era necessario il possesso di un certo numero di contributi nel quinquennio antecedente alla domanda.
Per verificare la sussistenza di tale requisito accorre preliminarmente verificare se al ON competesse la "neutralizzazione" del periodo di lavoro compiuto in Australia, nonostante la perdita della cittadinanza italiana e l'acquisizione di quella australiana.
La Corte viene quindi chiamata ad interpretare i criteri che regolano l'istituto della neutralizzazione di cui all'art. 3 del DPR 31 dicembre 1971 n. 1432, la cui violazione è stata denunziata in ricorso.
Può accadere che il lavoratore, titolare di una posizione assicurativa presso l'Inps per aver lavorato in Italia, si trasferisca in un altro stato e vi svolga un'attività lavorativa autonoma a subordinata che in Italia avrebbe dato diritto ad assicurazione.
In mancanza di convenzioni internazionali, l'attività lavorativa ivi svolta sarebbe priva di ogni riconoscimento ai fini assicurativi in Italia.
Al mancato incremento della anzianità assicurativa e contributiva ai fini Inps per il periodo Compiuto all'estero conseguirebbe anche l'impossibilità di chiedere la prosecuzione volontaria, poiché il quinquennio antecedente alla domanda risulterebbe totalmente o parzialmente priva di contribuzione.
In questo caso a favore del lavoratore migrante soccorre l'art. 3 del DPR 1432 del 1971, il quale dispone che il periodo svolta all'estero sia escluso, avvero considerato come parentesi neutra: di esso cioè non si deve tener conto ai fini del requisito contributivo del quinquennio necessario alla prosecuzione volontaria, la quale quindi può essere più facilmente conseguibile sulla base dei contributi già versati in Italia in relazione all'attività lavorativa svolta in precedenza.
Si tratta pertanto di una norma di tutela del lavoratore migrante, il quale, a causa della migrazione verrebbe ad essere danneggiato, perché perderebbe quei vantaggi, come ad es. la prosecuzione volontaria, di cui avrebbe goduto continuando a lavorare in Italia. Il meccanismo della neutralizzazione riguarda dunque la valutazione ai fini contributivi in Italia di un rapporto di lavora svolto all'estero, e quindi non ha nulla a che vedere con il principio della territorialità, che vige in via generale per l'assicurazione sociale obbligatoria italiana.
È invero indubbio, in linea di massima, che quando si svolge attività lavorativa in Italia, non è necessario, per ottenere la tutela assicurativa, possedere la nazionalità italiana, valendo la "lex loci laboris", ed infatti l'assicurazione si ricollega automaticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, autonoma o subordinata, prevista dalla legge e solo pochissime norme del tutto speciali richiedono l'ulteriore requisito della nazionalità, ad es. l'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 in tema di pensione sociale.
Il caso in esame riguarda invece la diversa fattispecie cui l'interessato non svolgeva attività lavorativa in Italia ma in un diverso paese, e chiedeva il beneficio della neutralizzazione (nell'assicurazione Inps) del periodo svolto all'estero. In tal caso il possesso della cittadinanza italiana sembra elemento imprescindibile, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 1371 del 1989. In prima luogo la norma, ossia l'art. 3 del DPR 1432/71 prevede la neutralizzazione del periodo di lavora" compiuto all'estero", ma allorquando il lavoratore, avente come nella specie nazionalità australiana, lavora in Australia, non lo si può considerare come lavoratore "all'estero", perché egli lavora proprio nel suo paese. Si vuol dire cioè che la regola che i periodi da neutralizzare debbano essere prestati "all'estero", esclude che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 3 citato, i periodi lavorativi svolti da stranieri nel paese in cui hanno la nazionalità. La necessità del possesso della nazionalità italiana è avvalorata altresì dalla previsione del citato art. 3, secondo il quale il beneficio della neutralizzazione è consentito soltanto quando manchino accordi o convenzioni internazionali diretti a riconoscere effetti, nel regime assicurativa italiano, ai periodi svolti all'estero.
È ovvio infatti che, quando una convenzione tra l'Italia ed un altro stato attribuisce effetti, ai fini della assicurazione italiana, al lavoro svolto nel territorio dell'altro contraente, non vi è necessità di neutralizzare il relativa periodo.
Ma le convenzioni Stipulate tra gli stati non possano che riguardare i cittadini degli stati contraenti e non certo soggetti di nazionalità diversa.
La norma non puo quindi riferirsi agli stranieri in quanto, rispetto ad essi non troverebbe mai applicazione la deroga al criterio di neutralizzazione prevista dal citato art. 3, ossia l'esistenza di convenzioni internazionali. Dalla contraria interpretazione discenderebbe dunque che gli stranieri, a differenza dei cittadini. italiani, avrebbero sempre diritto alla neutralizzazione dei periodi lavorati fuori dell'Italia, il che però non sarebbe coerente con la previsione normativa.
Poiché dunque non spetta il diritto alla neutralizzazione, sia pure per ragioni diverse da quelle ravvisate dal Tribunale, essendo il dispositivo conforme a diritto, la motivazione va corretta ex art.384 secondo comma cod. proc. civ. ed il ricorso va respinto.
Nulla per le spese del giudizio dato che l'Istituto, dopo il deposito della procura, non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999