Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5912
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Ai sensi dell'art. 3 d.P.R 31 dicembre 1971 n. 1432 la cosiddetta neutralizzazione dei periodi di rapporto di lavoro subordinato svolti all'estero (istituto finalizzato ad evitare che il lavoratore migrante venga pregiudicato dal mancato incremento della anzianità assicurativa), postula il mantenimento della cittadinanza italiana per il periodo svolto all'estero; ed infatti, ai sensi di detta disposizione, l'istituto della neutralizzazione è applicabile solo ove non esistano convenzioni (che riconoscano il periodo lavorato ai fini assicurativi) tra lo Stato italiano ed il paese ove viene svolto il rapporto di lavoro, convenzioni la cui esistenza è da escludere in radice nel caso di cittadino straniero, non potendo lo Stato italiano stipulare convenzioni con altri stati per il riconoscimento ai fini previdenziali dell'attività lavorativa svolta fuori del suo territorio da soggetti non aventi nazionalità italiana.(La S.C. ha precisato che il meccanismo della neutralizzazione, riguardando la valutazione ai fini assicurativi in Italia di un rapporto di lavoro svolto all'estero, non ha nulla a che vedere con il principio della territorialità della tutela previdenziale, in base al quale, in caso di attività lavorativa svolta in Italia, non è necessaria la cittadinanza italiana).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5912
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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