Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sè solo, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento in quanto l'art. 176 cod. pen. richiede soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2013, n. 33302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33302 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
33302/1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/06/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA UMBERTO GIORDANO Dott. - Consigliere - N. 2410/2013- Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI N. 363/2013 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI Rel. Consigliere - M ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE IM N. IL 23/01/1975 avverso l'ordinanza n. 884/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 24/10/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
te/sentite le conclusioni del PG Dott. il quale the cust I u llamesto dell' ordinuje rijugrats Gou neufio. Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa in data 24 ottobre 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Catania respingeva l'istanza di liberazione condizionale presentata da IM TA, condannato alla pena complessiva di anni ventidue e quattro sei di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 14/2/2002, ritenendo ostativa la circostanza della mancata ammissione da parte dell'istante delle proprie responsabilità.
2.Ha proposto ricorso per cassazione il TA personalmente, lamentando che le proprie proteste di innocenza non avevano compromesso il percorso rieducativo intrapreso durante la detenzione tanto da aver conseguito diversi diplomi di studio e sostenendo di aver sempre tenuto comportamento corretto, di essere stato ammesso al lavoro esterno ed ai permessi premio senza rilievi di sorta e di non aver potuto risarcire il danno poiché la parte civile lo aveva sempre ritenuto estraneo al reato addebitatogli.
3. Con requisitoria scritta depositata l'8 febbraio 2013 il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1.Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza di applicazione del beneficio richiesto dal ricorrente con una motivazione carente e non rispettosa dell'interpretazione dell'istituto offerta da questa Corte. In particolare, pur avendo dato atto che il TA ha seguito "un buon percorso trattamentale, che ha portato il detenuto a fruire di regolari permessi premio già a far data dal 2007", ha ritenuto di non poter ravvisare elementi certi dai quali desumere il sicuro ravvedimento per avere egli sempre negato le proprie responsabilità.
2. Va premesso che, con riferimento al presupposti applicativi della misura della liberazione condizionale, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare il principio di diritto, che viene qui ribadito, secondo il quale l'istituto in esame richiede una condotta del reo tale da far ritenere il suo sicuro ravvedimento, ossia da consentire la formulazione di un giudizio prognostico, basato sul completamento del percorso trattamentale di rieducazione e recupero, quale certa previsione di corretti futuri comportamenti e del rispetto delle regole di convivenza civile ( Cass. sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504; sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, rv. 248984). In altri termini per l'ammissione al beneficio è richiesta la valutazione del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato e della positiva evoluzione della sua personalità successivamente al fatto in funzione del suo sicuro e proficuo reinserimento sociale. 1 2.1 L'art. 176 cod. pen. non richiede, invece, che la concessione della liberazione condizionale sia subordinata all'ammissione delle proprie responsabilità da parte del condannato, ma soltanto l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena ed i suoi positivi risultati in termini di conseguito ravvedimento.
2.2 In casi similari la giurisprudenza di questa Corte ha già rilevato come anche al condannato, non soltanto all'imputato, spetti il diritto di non essere costretto a confessare gli addebiti, perché, diversamente, la prospettiva di accesso alla liberazione condizionale potrebbe indurre a strumentali e non spontanee ammissioni di colpevolezza, pur potendo rilevare l'atteggiamento negazionistico, assunto rispetto al reato, quale sintomo di una non compiuta adesione all'opera rieducativa (Cass. sez. 1, n. 1907 del 30/04/1993 - dep. 08/06/1993, Djiabukji, Rv. 194245; sez. 1, n. 819 del 15/11/2000, Gallo, rv. 217621; sez. 1, n. 12416 del 20/12/2000, la Barbera, rv. 218402).
2.3 Al tempo stesso, in situazioni siffatte si è avvertita l'esigenza di non arrestare la disamina al solo dato della mancata confessione, ma di estendere l'esame a tutte le informazioni disponibili, riguardanti la personalità del soggetto, la condotta carceraria, l'evoluzione comportamentale con il miglioramento del livello culturale e l'impegno in attività lavorative, l'esito dell'eventuale accesso a misure alternative alla detenzione, secondo quanto emergente dai dati dell'osservazione inframuraria e dalle considerazioni degli operatori dei servizi sociali.
2.4 Il provvedimento impugnato non si è attenuto ai superiori principi, essendosi limitato al rilievo di un solo profilo, ritenuto negativo, sicchè la relativa motivazione risulta carente ed insufficiente;
se ne impone, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo esame della istanza al Tribunale di Sorveglianza di Catania, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra indicati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Umberto Giordano Mow your de DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 LUG 2013 IL CANCELLI for N