CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16186 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 17/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA EL, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 13.9.2022, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 1.7.2021 di condanna – in parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice di pace di Bologna – di LE ES per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso il 26.1.2015 e consistito nell’avere l’imputato diffamato l’avvocato Daniela DI, componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Modena, in un procedimento disciplinare a cui egli era sottoposto. In particolare, la Quinta Sezione ha annullato la sentenza in accoglimento del motivo di ricorso che aveva lamentato la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 598 cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16186 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 06/02/2026 pen. Il Tribunale di Bologna, infatti, aveva ritenuto che l’art. 598 cod. pen. comprendesse solo gli atti e gli scritti difensivi in senso stretto e non anche quelli prodotti nell’ambito di procedimenti disciplinari davanti ad organismi di categoria. La sentenza rescindente, ritenendo che i precedenti di legittimità non escludessero l’operatività dell’esimente in ragione della natura del procedimento o dell’autorità dinanzi alla quale si svolge il procedimento ma solo in ragione del ruolo che assume l’autore nel procedimento, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva affermato, contrariamente a ciò, che l’imputato non poteva invocare l’esimente, nonostante fosse sottoposto a procedimento a disciplinare e fosse parte interessata, e ha pertanto annullato perché, tenuto conto del ruolo di ES, si accertasse nel merito la eventuale presenza degli altri presupposti di applicabilità dell’art. 598 cod. pen. 2. Con sentenza emessa in sede di rinvio il 17.2.2025, il Tribunale di Bologna ha premesso che nel corso del giudizio, a seguito del rilievo della intervenuta prescrizione del reato, era stata disposta la prosecuzione del processo per le sole questioni civili;
ciò posto, ha preso atto del perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e ha dichiarato la non punibilità di LE ES per l’operatività della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 598 cod. pen. In via preliminare, il Tribunale ha osservato che alcune delle espressioni contenute nell’esposto di ES sono offensive nei confronti dell’avv. DI, facendo riferimento a “intenti persecutori, abusivi e ritorsivi della parte civile” e alla dichiarazioni circa il “sospetto di essere stato perseguitato … per aver pestato i piedi a qualche personaggio influente, che forse ha qualche conoscenza all’interno del COF di Modena, nonché circa il fatto che “la perpetuazione del procedimento disciplinare” costituirebbe “un vero e proprio abuso da parte del consigliere relatore avv. Daniela DI, che si traduce in un mezzo di indebita ritorsione/intimidazione”. Si tratta – secondo il Tribunale – di affermazioni oggettivamente idonee a gettare discredito sulla reputazione della persona offesa contenute in un documento diretto ad un soggetto terzo, che è il Consiglio distrettuale di Disciplina in cui la DI era il relatore del procedimento disciplinare. Non può trovare applicazione, quindi, la scriminante del diritto di difesa ex artt. 51 cod. pen. e 24 Cost. per l’insussistenza della necessarietà dell’offesa ai fini dell’esercizio delle prerogative difensive. Quelle contenute nella memoria sono affermazioni offensive che esprimono soltanto convincimenti personali dell'imputato e che non allegano fatti nuovi ovvero elementi probatori o valutazioni relative agli elementi istruttori del procedimento disciplinare, sicché, isolatamente considerate, non avrebbero potuto condurre il Consiglio distrettuale a escludere gli addebiti disciplinari e ad archiviare il procedimento. Si tratta, pertanto, di 2 espressioni non qualificabili come necessarie rispetto al thema decidendum. Viceversa, non residuano margini di dubbio sulla operatività della causa di non punibilità dell'art. 598 cod. pen., in quanto la memoria è uno scritto presentato nell'ambito di un procedimento disciplinare, è proveniente da una parte del procedimento e contiene espressioni offensive. Per l'effetto, il Tribunale ha disposto anche la revoca delle statuizioni civili adottate dalla sentenza impugnata. 3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LE ES, articolando quattro motivi.
3.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata, nell'escludere l'applicazione dell'art. 51 cod. pen., ha fatto riferimento a espressioni non contenute nel capo di imputazione, ritenendo erroneamente che avessero carattere offensivo e non fossero state espresse per finalità difensive. In particolare, i giudici di merito non hanno preso in considerazione gli obblighi professionali gravanti sull’avvocato al fine di assicurare ai propri assistiti la effettività del diritto di difesa. A questo proposito, va evidenziato che ES non ha soltanto contestato nel merito le incolpazioni disciplinari, ma ha eccepito l'abusività dei procedimenti ai quali è stato sottoposto. Sotto questo profilo, si deve tenere conto che egli è stato completamente assolto dalle incolpazioni di natura disciplinare, che dunque hanno integrato a suo carico un'azione temeraria e non una mera azione giudiziaria. L'applicazione dell'art. 51 cod. pen. è da ricondursi anche all'obbligo del legale di tutelare la propria indipendenza, obbligo a cui il ricorrente ha assolto mediante la segnalazione di quanto subito nelle sedi a ciò deputate. Senza la distinzione tra atto “lecito” benché infondato e atto “illecito”, qualsiasi avvocato dovrebbe essere perseguito disciplinarmente per ogni contestazione che formuli nell'interesse di un suo assistito. I giudici di merito, dunque, non hanno considerato che l'essere perseguiti per lo svolgimento dell'attività difensiva ordinaria significa essere ostacolati nella propria attività difensiva, tanto che nella propria memoria ES non ha sottaciuto di ritenere l'esposto della controparte come un atto intimidatorio. Il principio di autonomia e indipendenza dell'avvocato è un principio fondamentale della professione forense, rimarcato più volte dalle disposizioni della legge forense e dal codice deontologico del 2014. 3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’errata ricostruzione del fatto storico. Nell’atto di appello era stata contestata la ricostruzione del fatto, in quanto le espressioni utilizzate nella memoria difensiva sono diverse da quelle riportate nel capo di 3 imputazione: tuttavia, il giudice del gravame non si è pronunciato sul motivo. La circostanza segnalata incide sul merito del fatto illecito e ne esclude la sussistenza. Nella memoria era scritto non che “l’abuso dell’avv. DI… si traduce in un mezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”, ma che “il procedimento disciplinare … si traduce in un mezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”. L’incolpato, cioè, voleva significare di ritenersi offeso e leso nelle sue prerogative dall’indebita sottoposizione a procedimento disciplinare. Inoltre, nel ricostruire la vicenda il giudice d’appello ha affermato che ES era destinatario di un esposto di un consulente tecnico di un procedimento in cui il ricorrente era difensore di una delle parti. Ma le realtà l’esposto era stato presentato da un certo dottor CH, che era sua controparte in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da parte dello stesso CH. Ai fini disciplinari, un conto è che le espressioni offensive siano rivolte ad un consulente terzo e un conto è che siano rivolte ad una controparte, ipotesi – quest’ultima – in cui non è astrattamente ipotizzabile una violazione disciplinare.
3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale in relazione alla omessa modifica dell’imputazione e alla nullità della sentenza ex artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen. Il ricorso evidenzia che per lo stesso fatto era stato aperto un procedimento per calunnia e diffamazione, poi archiviato con decreto del G.i.p. del 23.7.2019. Il 6.11.2017 il ricorrente era stato citato a giudizio in questo procedimento per la sola diffamazione integrata, secondo la prospettazione accusatoria, dall’identico fatto. Nel caso di specie, dunque, sono rimasti pendenti per una buona parte della fase di primo grado due procedimenti per lo stesso fatto.
3.4 Con il quarto motivo, riguardante le statuizioni civili, il ricorso sostiene che la sentenza di assoluzione ex art. 598 cod. pen. è impugnabile per ottenere una sentenza più favorevole, perché ricorrono i presupposti della condanna della parte civile ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen. alla rifusione delle spese processuali. Il giudice di appello ha solo revocato le statuizioni civili, ma non ha disposto nulla sulle spese processuali dei precedenti gradi di giudizio. 3. Con requisitoria scritta dell’11.9.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il giudice di appello ha reso una motivazione ampia e coerente con i principi di legittimità indicati dalla sentenza rescindente, che il ricorrente contrasta con argomenti inidonei. 4. In data 22.12.2025, infine, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione al solo quarto motivo del ricorso, mentre i primi tre motivi sono da considerarsi inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione. L’imputato, dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 598 cod. pen., invoca l’applicazione dell’art. 51 cod. pen., che è stata esclusa dal Tribunale di Bologna in sede di rinvio. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità non dubita che, in tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. (in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce – pur operando su un piano diverso (v. Sez. 5, n. 14542 del 7/3/2017, Palmieri, Rv. 269734 – 01) – applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod. pen., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost., e si fonda esclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, sicché non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità o una particolare continenza espressiva (Sez. 5, n. 6701 dell’8/2/2006, Massetti, Rv. 234008 – 01; Sez. 5, n. 40452 del 21/9/2004, Ummarino, Rv. 230063 – 01; Sez. 5, n. 7000 del 3/12/2001, dep. 2002, Luongo, Rv. 221388 – 01). La sola condizione di applicabilità della norma è che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (Sez. 5, n. 10007 del 4/4/2000, Tumbiolo, Rv. 217523 - 01). Se è così, deve ritenersi che non sussista un interesse all’impugnazione da parte dell’imputato, tale non potendosi ritenere quello desumibile dalla doglianza concretamente formulata nel ricorso, secondo cui i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione che la condotta di ES fosse scriminata, non solo dall’esercizio del diritto di difesa, ma anche dall’adempimento di un dovere professionale. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur occupandosi delle sole questioni civili a seguito della intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 595 cod. pen., ha dichiarato l’imputato non punibile (ciò che equivale nel merito ad una sentenza di assoluzione in quanto il reato è stato commesso da persona non punibile, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 530, comma 1, cod. proc. pen.) e ha revocato le statuizioni civili adottate dalla sentenza di primo grado. Di conseguenza, la conclusiva statuizione contenuta nella pronuncia impugnata non può essere modificata in senso ulteriormente favorevole al ricorrente. Deve trovare applicazione, pertanto, il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano 5 rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli dall'imputato: l'impugnazione, infatti, si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, P.G. in proc. Fachini, Rv. 203762 – 01, Sez. 1, n. 14599 del 24/11/1999, PG e Musolino, Rv. 216131 – 01).). Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione al solo scopo di assicurare la congruità della motivazione e l'esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato favorevole (Sez. 1, n. 9531 del 22/3/1999, P.G. in proc. Merlino, Rv. 215126 – 01). Nel caso di specie, peraltro, il motivo di ricorso, in definitiva, non indica in modo specifico quale sia il concreto svantaggio processuale che l’eventuale accoglimento nel merito delle censure formulare consentirebbe di rimuovere, ciò che invece sarebbe stato vieppiù necessario se si considera che la pronuncia liberatoria ha esentato l’imputato da ogni obbligo risarcitorio sotto il profilo civilistico. Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso pone una questione lessicale priva di consistenza, perché la prospettazione difensiva non muta affatto la sostanza dei termini utilizzati nell’esposto e la loro portata offensiva, e cioè che ES scriva nell’esposto di ritenere che “la perpetuazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti possa integrare un vero e proprio abuso da parte del consigliere relatore avv. Daniela DI” e che il procedimento disciplinare “si traduce in un mezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”. Sostenere, come fa il ricorso, che da questa frase si desuma che ES abbia riferito il carattere ritorsivo e intimidatorio al solo procedimento disciplinare senza alcuna implicazione del comportamento dell’avv. DI, è affermazione che contrasta palesemente con il tenore letterale della espressione, nel contesto della quale si afferma appena prima che il procedimento (se la sua apertura o la sua “perpetuazione”, nulla cambia) integra un vero e proprio abuso da parte del relatore Se l’abuso è evidentemente l’uso illecito di un potere oltre i limiti stabiliti dalla legge, non si vede francamente come si possa anche solo dubitare che scrivere che l’avvocato DI ha abusato dei suoi poteri quale relatore di un procedimento disciplinare che viene definito ritorsivo e intimidatorio non significhi, al contempo, avere coinvolto la stessa DI nell’addebito di avere partecipato alla instaurazione del procedimento ritenuto gravemente indebito, foss’anche solo come concorrente “di coloro che direttamente o indirettamente abbiano dato seguito al suddetto procedimento”. In ogni caso, ove pure si volesse seguire il ricorrente in questo suo ragionamento, resterebbero tutte le altre espressioni letterali dell’esposto - di cui il ricorso non contesta 6 l’interpretazione – che non hanno a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa e che sono offensive, consistendo, non nell’allegazione di fatti o di elementi attinenti alla materia oggetto del procedimento disciplinare, ma nella manifestazione di convincimenti personali dell’esponente, pur ad accedere ai quali non si sarebbero potuti trarre argomenti tecnici idonei a determinare l’archiviazione del procedimento. Di conseguenza, nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella sentenza impugnata nella parte in cui apprezza il contenuto dell’esposto, che il ricorso avversa per il tramite di critiche infondate in punto di fatto e comunque prive di decisiva rilevanza. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, comunque, generico. A stare a quello che sostiene il ricorrente (sebbene senza darne dimostrazione), dopo l’esercizio dell’azione penale per il reato di diffamazione in questo processo (avvenuto il 6.11.2017, per quanto risulta dalla sentenza di primo grado), sarebbe stato archiviato in data 23.7.2019 un altro procedimento iscritto per i reati di calunnia e diffamazione in relazione allo stesso fatto. Non si comprende bene dal tenore del ricorso quale sarebbe il vizio connesso all’archiviazione del secondo procedimento, che anzi è senza dubbio esito rispondente al principio da tempo affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800 - 01). Il ricorso invoca la violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. e individua la violazione del diritto di difesa nel fatto che l’imputato ha dovuto difendersi da un’accusa di calunnia archiviata, peraltro in un procedimento svoltosi – secondo il ricorrente – “a sua insaputa” (in quanto archiviato). Ma ES è stato sin dall’inizio processato (e, peraltro, infine anche assolto per la sussistenza di una causa di non punibilità) per il reato di diffamazione, sicché non si vede a quale modifica dell’imputazione avrebbe dovuto procedere il pubblico ministero nel corso del dibattimento (il fatto è sempre rimasto uguale) e quale difetto di correlazione vi sarebbe tra l’imputazione originaria di diffamazione e la sentenza di proscioglimento per diffamazione. Nessuna violazione di norme processuali si è verificata e, soprattutto, nessun pregiudizio del diritto di difesa avrebbe mai potuto prodursi in un processo in cui la sentenza ha avuto ad oggetto lo stesso reato contestato dall’accusa, rispetto al quale, pertanto, l’imputato ha avuto ogni possibilità di difendersi. 4. Il quarto motivo di ricorso, invece, è fondato. 7 Risulta dagli atti, infatti, che l’imputato aveva richiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali nell’atto di appello originario e che aveva rinnovato la richiesta anche in due memorie presentate al Tribunale dopo l’annullamento con rinvio della precedente sentenza d’appello ad opera della Quinta Sezione della Corte di cassazione. Il Tribunale non ha in alcun modo preso in considerazione la richiesta, in violazione dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, “se ne è fatta richiesta”, il giudice, in caso di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, può condannare la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato. La omessa risposta integra una mancanza di motivazione, cui il Tribunale, impregiudicato il merito della questione, dovrà porre rimedio, esaminando specificamente la richiesta formulata dall’imputato ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta, peraltro, di una conferma del difetto di interesse dell’imputato a impugnare la sentenza, affermata in relazione al primo motivo di ricorso, perché, anche ai fini dell’eventuale operatività del disposto di cui all’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non v’è alcuna differenza tra l’applicazione dell’art. 598 cod. pen. e l’applicazione dell’art. 51 cod. pen. 5. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 541, comma 2, con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, per un nuovo esame della richiesta dell’imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato. Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 541 comma 2 cpp con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA EL, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 13.9.2022, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 1.7.2021 di condanna – in parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice di pace di Bologna – di LE ES per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso il 26.1.2015 e consistito nell’avere l’imputato diffamato l’avvocato Daniela DI, componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Modena, in un procedimento disciplinare a cui egli era sottoposto. In particolare, la Quinta Sezione ha annullato la sentenza in accoglimento del motivo di ricorso che aveva lamentato la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 598 cod. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16186 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 06/02/2026 pen. Il Tribunale di Bologna, infatti, aveva ritenuto che l’art. 598 cod. pen. comprendesse solo gli atti e gli scritti difensivi in senso stretto e non anche quelli prodotti nell’ambito di procedimenti disciplinari davanti ad organismi di categoria. La sentenza rescindente, ritenendo che i precedenti di legittimità non escludessero l’operatività dell’esimente in ragione della natura del procedimento o dell’autorità dinanzi alla quale si svolge il procedimento ma solo in ragione del ruolo che assume l’autore nel procedimento, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva affermato, contrariamente a ciò, che l’imputato non poteva invocare l’esimente, nonostante fosse sottoposto a procedimento a disciplinare e fosse parte interessata, e ha pertanto annullato perché, tenuto conto del ruolo di ES, si accertasse nel merito la eventuale presenza degli altri presupposti di applicabilità dell’art. 598 cod. pen. 2. Con sentenza emessa in sede di rinvio il 17.2.2025, il Tribunale di Bologna ha premesso che nel corso del giudizio, a seguito del rilievo della intervenuta prescrizione del reato, era stata disposta la prosecuzione del processo per le sole questioni civili;
ciò posto, ha preso atto del perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e ha dichiarato la non punibilità di LE ES per l’operatività della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 598 cod. pen. In via preliminare, il Tribunale ha osservato che alcune delle espressioni contenute nell’esposto di ES sono offensive nei confronti dell’avv. DI, facendo riferimento a “intenti persecutori, abusivi e ritorsivi della parte civile” e alla dichiarazioni circa il “sospetto di essere stato perseguitato … per aver pestato i piedi a qualche personaggio influente, che forse ha qualche conoscenza all’interno del COF di Modena, nonché circa il fatto che “la perpetuazione del procedimento disciplinare” costituirebbe “un vero e proprio abuso da parte del consigliere relatore avv. Daniela DI, che si traduce in un mezzo di indebita ritorsione/intimidazione”. Si tratta – secondo il Tribunale – di affermazioni oggettivamente idonee a gettare discredito sulla reputazione della persona offesa contenute in un documento diretto ad un soggetto terzo, che è il Consiglio distrettuale di Disciplina in cui la DI era il relatore del procedimento disciplinare. Non può trovare applicazione, quindi, la scriminante del diritto di difesa ex artt. 51 cod. pen. e 24 Cost. per l’insussistenza della necessarietà dell’offesa ai fini dell’esercizio delle prerogative difensive. Quelle contenute nella memoria sono affermazioni offensive che esprimono soltanto convincimenti personali dell'imputato e che non allegano fatti nuovi ovvero elementi probatori o valutazioni relative agli elementi istruttori del procedimento disciplinare, sicché, isolatamente considerate, non avrebbero potuto condurre il Consiglio distrettuale a escludere gli addebiti disciplinari e ad archiviare il procedimento. Si tratta, pertanto, di 2 espressioni non qualificabili come necessarie rispetto al thema decidendum. Viceversa, non residuano margini di dubbio sulla operatività della causa di non punibilità dell'art. 598 cod. pen., in quanto la memoria è uno scritto presentato nell'ambito di un procedimento disciplinare, è proveniente da una parte del procedimento e contiene espressioni offensive. Per l'effetto, il Tribunale ha disposto anche la revoca delle statuizioni civili adottate dalla sentenza impugnata. 3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LE ES, articolando quattro motivi.
3.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa applicazione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata, nell'escludere l'applicazione dell'art. 51 cod. pen., ha fatto riferimento a espressioni non contenute nel capo di imputazione, ritenendo erroneamente che avessero carattere offensivo e non fossero state espresse per finalità difensive. In particolare, i giudici di merito non hanno preso in considerazione gli obblighi professionali gravanti sull’avvocato al fine di assicurare ai propri assistiti la effettività del diritto di difesa. A questo proposito, va evidenziato che ES non ha soltanto contestato nel merito le incolpazioni disciplinari, ma ha eccepito l'abusività dei procedimenti ai quali è stato sottoposto. Sotto questo profilo, si deve tenere conto che egli è stato completamente assolto dalle incolpazioni di natura disciplinare, che dunque hanno integrato a suo carico un'azione temeraria e non una mera azione giudiziaria. L'applicazione dell'art. 51 cod. pen. è da ricondursi anche all'obbligo del legale di tutelare la propria indipendenza, obbligo a cui il ricorrente ha assolto mediante la segnalazione di quanto subito nelle sedi a ciò deputate. Senza la distinzione tra atto “lecito” benché infondato e atto “illecito”, qualsiasi avvocato dovrebbe essere perseguito disciplinarmente per ogni contestazione che formuli nell'interesse di un suo assistito. I giudici di merito, dunque, non hanno considerato che l'essere perseguiti per lo svolgimento dell'attività difensiva ordinaria significa essere ostacolati nella propria attività difensiva, tanto che nella propria memoria ES non ha sottaciuto di ritenere l'esposto della controparte come un atto intimidatorio. Il principio di autonomia e indipendenza dell'avvocato è un principio fondamentale della professione forense, rimarcato più volte dalle disposizioni della legge forense e dal codice deontologico del 2014. 3.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’errata ricostruzione del fatto storico. Nell’atto di appello era stata contestata la ricostruzione del fatto, in quanto le espressioni utilizzate nella memoria difensiva sono diverse da quelle riportate nel capo di 3 imputazione: tuttavia, il giudice del gravame non si è pronunciato sul motivo. La circostanza segnalata incide sul merito del fatto illecito e ne esclude la sussistenza. Nella memoria era scritto non che “l’abuso dell’avv. DI… si traduce in un mezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”, ma che “il procedimento disciplinare … si traduce in un mezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”. L’incolpato, cioè, voleva significare di ritenersi offeso e leso nelle sue prerogative dall’indebita sottoposizione a procedimento disciplinare. Inoltre, nel ricostruire la vicenda il giudice d’appello ha affermato che ES era destinatario di un esposto di un consulente tecnico di un procedimento in cui il ricorrente era difensore di una delle parti. Ma le realtà l’esposto era stato presentato da un certo dottor CH, che era sua controparte in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da parte dello stesso CH. Ai fini disciplinari, un conto è che le espressioni offensive siano rivolte ad un consulente terzo e un conto è che siano rivolte ad una controparte, ipotesi – quest’ultima – in cui non è astrattamente ipotizzabile una violazione disciplinare.
3.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione della legge processuale in relazione alla omessa modifica dell’imputazione e alla nullità della sentenza ex artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen. Il ricorso evidenzia che per lo stesso fatto era stato aperto un procedimento per calunnia e diffamazione, poi archiviato con decreto del G.i.p. del 23.7.2019. Il 6.11.2017 il ricorrente era stato citato a giudizio in questo procedimento per la sola diffamazione integrata, secondo la prospettazione accusatoria, dall’identico fatto. Nel caso di specie, dunque, sono rimasti pendenti per una buona parte della fase di primo grado due procedimenti per lo stesso fatto.
3.4 Con il quarto motivo, riguardante le statuizioni civili, il ricorso sostiene che la sentenza di assoluzione ex art. 598 cod. pen. è impugnabile per ottenere una sentenza più favorevole, perché ricorrono i presupposti della condanna della parte civile ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen. alla rifusione delle spese processuali. Il giudice di appello ha solo revocato le statuizioni civili, ma non ha disposto nulla sulle spese processuali dei precedenti gradi di giudizio. 3. Con requisitoria scritta dell’11.9.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il giudice di appello ha reso una motivazione ampia e coerente con i principi di legittimità indicati dalla sentenza rescindente, che il ricorrente contrasta con argomenti inidonei. 4. In data 22.12.2025, infine, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in relazione al solo quarto motivo del ricorso, mentre i primi tre motivi sono da considerarsi inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione. L’imputato, dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 598 cod. pen., invoca l’applicazione dell’art. 51 cod. pen., che è stata esclusa dal Tribunale di Bologna in sede di rinvio. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità non dubita che, in tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. (in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce – pur operando su un piano diverso (v. Sez. 5, n. 14542 del 7/3/2017, Palmieri, Rv. 269734 – 01) – applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod. pen., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost., e si fonda esclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, sicché non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità o una particolare continenza espressiva (Sez. 5, n. 6701 dell’8/2/2006, Massetti, Rv. 234008 – 01; Sez. 5, n. 40452 del 21/9/2004, Ummarino, Rv. 230063 – 01; Sez. 5, n. 7000 del 3/12/2001, dep. 2002, Luongo, Rv. 221388 – 01). La sola condizione di applicabilità della norma è che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (Sez. 5, n. 10007 del 4/4/2000, Tumbiolo, Rv. 217523 - 01). Se è così, deve ritenersi che non sussista un interesse all’impugnazione da parte dell’imputato, tale non potendosi ritenere quello desumibile dalla doglianza concretamente formulata nel ricorso, secondo cui i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione che la condotta di ES fosse scriminata, non solo dall’esercizio del diritto di difesa, ma anche dall’adempimento di un dovere professionale. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur occupandosi delle sole questioni civili a seguito della intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 595 cod. pen., ha dichiarato l’imputato non punibile (ciò che equivale nel merito ad una sentenza di assoluzione in quanto il reato è stato commesso da persona non punibile, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 530, comma 1, cod. proc. pen.) e ha revocato le statuizioni civili adottate dalla sentenza di primo grado. Di conseguenza, la conclusiva statuizione contenuta nella pronuncia impugnata non può essere modificata in senso ulteriormente favorevole al ricorrente. Deve trovare applicazione, pertanto, il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano 5 rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli dall'imputato: l'impugnazione, infatti, si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, P.G. in proc. Fachini, Rv. 203762 – 01, Sez. 1, n. 14599 del 24/11/1999, PG e Musolino, Rv. 216131 – 01).). Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione al solo scopo di assicurare la congruità della motivazione e l'esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato favorevole (Sez. 1, n. 9531 del 22/3/1999, P.G. in proc. Merlino, Rv. 215126 – 01). Nel caso di specie, peraltro, il motivo di ricorso, in definitiva, non indica in modo specifico quale sia il concreto svantaggio processuale che l’eventuale accoglimento nel merito delle censure formulare consentirebbe di rimuovere, ciò che invece sarebbe stato vieppiù necessario se si considera che la pronuncia liberatoria ha esentato l’imputato da ogni obbligo risarcitorio sotto il profilo civilistico. Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso pone una questione lessicale priva di consistenza, perché la prospettazione difensiva non muta affatto la sostanza dei termini utilizzati nell’esposto e la loro portata offensiva, e cioè che ES scriva nell’esposto di ritenere che “la perpetuazione del procedimento disciplinare nei suoi confronti possa integrare un vero e proprio abuso da parte del consigliere relatore avv. Daniela DI” e che il procedimento disciplinare “si traduce in un mezzo di indebita ritorsione e/o intimidazione”. Sostenere, come fa il ricorso, che da questa frase si desuma che ES abbia riferito il carattere ritorsivo e intimidatorio al solo procedimento disciplinare senza alcuna implicazione del comportamento dell’avv. DI, è affermazione che contrasta palesemente con il tenore letterale della espressione, nel contesto della quale si afferma appena prima che il procedimento (se la sua apertura o la sua “perpetuazione”, nulla cambia) integra un vero e proprio abuso da parte del relatore Se l’abuso è evidentemente l’uso illecito di un potere oltre i limiti stabiliti dalla legge, non si vede francamente come si possa anche solo dubitare che scrivere che l’avvocato DI ha abusato dei suoi poteri quale relatore di un procedimento disciplinare che viene definito ritorsivo e intimidatorio non significhi, al contempo, avere coinvolto la stessa DI nell’addebito di avere partecipato alla instaurazione del procedimento ritenuto gravemente indebito, foss’anche solo come concorrente “di coloro che direttamente o indirettamente abbiano dato seguito al suddetto procedimento”. In ogni caso, ove pure si volesse seguire il ricorrente in questo suo ragionamento, resterebbero tutte le altre espressioni letterali dell’esposto - di cui il ricorso non contesta 6 l’interpretazione – che non hanno a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa e che sono offensive, consistendo, non nell’allegazione di fatti o di elementi attinenti alla materia oggetto del procedimento disciplinare, ma nella manifestazione di convincimenti personali dell’esponente, pur ad accedere ai quali non si sarebbero potuti trarre argomenti tecnici idonei a determinare l’archiviazione del procedimento. Di conseguenza, nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella sentenza impugnata nella parte in cui apprezza il contenuto dell’esposto, che il ricorso avversa per il tramite di critiche infondate in punto di fatto e comunque prive di decisiva rilevanza. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, comunque, generico. A stare a quello che sostiene il ricorrente (sebbene senza darne dimostrazione), dopo l’esercizio dell’azione penale per il reato di diffamazione in questo processo (avvenuto il 6.11.2017, per quanto risulta dalla sentenza di primo grado), sarebbe stato archiviato in data 23.7.2019 un altro procedimento iscritto per i reati di calunnia e diffamazione in relazione allo stesso fatto. Non si comprende bene dal tenore del ricorso quale sarebbe il vizio connesso all’archiviazione del secondo procedimento, che anzi è senza dubbio esito rispondente al principio da tempo affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800 - 01). Il ricorso invoca la violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. e individua la violazione del diritto di difesa nel fatto che l’imputato ha dovuto difendersi da un’accusa di calunnia archiviata, peraltro in un procedimento svoltosi – secondo il ricorrente – “a sua insaputa” (in quanto archiviato). Ma ES è stato sin dall’inizio processato (e, peraltro, infine anche assolto per la sussistenza di una causa di non punibilità) per il reato di diffamazione, sicché non si vede a quale modifica dell’imputazione avrebbe dovuto procedere il pubblico ministero nel corso del dibattimento (il fatto è sempre rimasto uguale) e quale difetto di correlazione vi sarebbe tra l’imputazione originaria di diffamazione e la sentenza di proscioglimento per diffamazione. Nessuna violazione di norme processuali si è verificata e, soprattutto, nessun pregiudizio del diritto di difesa avrebbe mai potuto prodursi in un processo in cui la sentenza ha avuto ad oggetto lo stesso reato contestato dall’accusa, rispetto al quale, pertanto, l’imputato ha avuto ogni possibilità di difendersi. 4. Il quarto motivo di ricorso, invece, è fondato. 7 Risulta dagli atti, infatti, che l’imputato aveva richiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali nell’atto di appello originario e che aveva rinnovato la richiesta anche in due memorie presentate al Tribunale dopo l’annullamento con rinvio della precedente sentenza d’appello ad opera della Quinta Sezione della Corte di cassazione. Il Tribunale non ha in alcun modo preso in considerazione la richiesta, in violazione dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, “se ne è fatta richiesta”, il giudice, in caso di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, può condannare la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato. La omessa risposta integra una mancanza di motivazione, cui il Tribunale, impregiudicato il merito della questione, dovrà porre rimedio, esaminando specificamente la richiesta formulata dall’imputato ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta, peraltro, di una conferma del difetto di interesse dell’imputato a impugnare la sentenza, affermata in relazione al primo motivo di ricorso, perché, anche ai fini dell’eventuale operatività del disposto di cui all’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non v’è alcuna differenza tra l’applicazione dell’art. 598 cod. pen. e l’applicazione dell’art. 51 cod. pen. 5. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 541, comma 2, con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, per un nuovo esame della richiesta dell’imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato. Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 541 comma 2 cpp con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8