Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 24549
CASS
Sentenza 17 giugno 2010

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L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l'intangibilità del giudicato. (Fattispecie relativa all'applicazione dell'indulto a pena irrogata per delitto in relazione al quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 24549
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24549
    Data del deposito : 17 giugno 2010

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