Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l'intangibilità del giudicato. (Fattispecie relativa all'applicazione dell'indulto a pena irrogata per delitto in relazione al quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 24549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24549 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1832
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 6592/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME;
nei confronti di:
1) VE HE N. IL 04/12/1940 C/;
avverso l'ordinanza n. 324/2004 GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del 11/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. VOLPE Giusppe sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 11 dicembre 2009 e depositata in pari data, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero di revoca del condono applicato a EL CI colla sentenza del ridetto giudice della udienza preliminare, 15 febbraio 2007 (irrevocabile dal 17 aprile 2009), di condanna per il delitto di usura, escluso dall'indulto. 2. - Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso giudice a quo, mediante atto recante la data del 23 dicembre 2009, col quale denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. a), n. 25, e art. 674 c.p.p. deducendo: il titolo del delitto osta alla applicazione del condono;
alla revoca dell'indulto, ancorché concesso colla sentenza di condanna, deve provvedere il giudice della esecuzione alla luce del principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze 749/2000, 7261/2006 e 11647/2008), circa la revoca del condono erroneamente applicato nella fase del giudizio "in presenza di una causa di revoca". 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 24 marzo 2010, obietta;
gli arresti citati dal ricorrente contraddicono la tesi sostenuta nel ricorso;
dalla giurisprudenza citata dal Procuratore della Repubblica è, invece, desumibile "il principio per cui il giudicato in ordine alla applicazione dell'indulto è da considerare intangibile allorché il giudice della cognizione - come nella fattispecie - abbia avuto conoscenza della possibile causa di non applicabilità" del condono sicché la relativa elargizione costituisce "frutto consapevole di scelta errata, ma ormai definitiva".
4. - Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza invocata dal ricorrente, in tema di revoca dell'indulto concesso nella fase del giudizio a dispetto della ricorrenza di una causa di revoca non valutata dal giudice della condanna, non si attaglia alla fattispecie.
L'errore di diritto in cui è incorso il giudice della condanna, colla inosservanza della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. a), n. 25, non è (altrimenti) emendabile se non mediante il rimedio della impugnazione della sentenza, colla conseguenza che il passaggio in cosa giudicata della condanna (in difetto della impugnazione sul punto del Pubblico Ministero) preclude la revoca del condono illegittimamente concesso (v. per tutte, da ultimo: Sez. 1, 17 dicembre 2009, n. 6320/2010, Magurano, massima n. 246109, che ha ribadito il principio di diritto, affatto pacifico, secondo il quale:
"l'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l'intangibilità del giudicato - pur nel caso della - applicazione dell'indulto a delitto per il quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere"). Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010