Sentenza 17 dicembre 2009
Massime • 1
L'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l'intangibilità del giudicato. (Fattispecie relativa all'applicazione dell'indulto a delitto per il quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2009, n. 6320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6320 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 3433
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 33477/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MAGURANO AMEDEO, N. IL 30/03/1946;
avverso l'ordinanza n. 48/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 13/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza 13/3/09 la Corte di appello dell'Aquila, giudice dell'esecuzione, su richiesta del PG revocava l'indulto concesso a Magurano Amedeo con sentenza 13/6/07 (irr. il 19/9/07) della stessa Corte di appello. Il giudice dava atto che l'indulto era stato erroneamente concesso in relazione ad un reato in materia di stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità, che non consentiva il beneficio.
Ricorreva per cassazione il Magurano, deducendo violazione di legge: il beneficio concesso non era stato impugnato in sede di cognizione ed era intangibile in sede esecutiva;
inoltre la pena era stata concordata con il PG in sede di appello proprio in vista del beneficio medesimo.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. condivideva il primo motivo di ricorso e chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
Con memoria 1/12/09 la difesa insisteva nell'accoglimento. Il ricorso va accolto. Per giurisprudenza ormai costante di questa Corte l'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento (sia pur esso fondato e ciò a salvaguardia del principio dell'intangibilità del giudicato) sulla correttezza della sua applicazione (da ultimo v. sez. 1, n. 45076, cc. 30/10/08, dep. 4/12/08, rv. 242335, imp. Colavecchia). L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti comunicati al PG presso la CdA dell'Aquila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al PG presso la Corte di appello dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010