Sentenza 5 marzo 2003
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- 2. Decreto milleproroghe 2007: rottamazione veicoli, missioni militari, giudici onorariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 marzo 2008
- 3. Il testo definitivo del Decreto Milleproroghe 2008Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 28 febbraio 2008
Testo originario del decreto-legge ——– Testo del decreto-legge con le modifiche apportate in sede di conversione ——– IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007; Sulla proposta del Presidente del …
Leggi di più… - 4. La legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2008Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 28 febbraio 2008
E' stato approvato in via definitiva il ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (cosiddetto “milleproroghe“). Qui è possibile confrontare il testo originario del decreto legge con il testo definitivo risultante dalle modifiche parlamentari. Il capo I in particolare, reca proroghe di termini in diversi settori: difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno. Una seconda parte del provvedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
03 2 74 /03 C I L O 4 7 P 3 . ) N E . ? C 1 O 7 I A Z F A T S 9 3 A € D RE BBLICA ITALIAÑA E 6 T 4 N N E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S T T E R S A ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. 23865/9 dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. clott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Crop. 7480 dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud.
2.10.200 Consigliere dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA T sul ricorso proposto da AR IN, elettivamente domiciliato in Roma, Viale A. Ballarin n.
7. presso lo studio dell'avv. Paolo Improta, che lo difende. giusta delega in atti. ricorrente ил
contro
NT IR R.A.S. S.p.A. intimati avverso la sentenza n. 15638/98 del Gindice di pace di Napoli. emessa e depositata il 27 ottobre 1998 (R.G. 20740/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ot- tobre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano: 1845/2002 Oggetto: Risarcimento danni udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen, dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo AR IN convenne, davanti al Giudice di pace di Napoli, NT IR e la S.p.A, RAS Assicurazioni. Espose che, in seguito ad un incidente stradale, il proprio motoveicolo era stato danneggiato. Chiese quindi la condanna del proprietario del veicolo investi- tore e della società assicuratrice per la r.c.a. al risarcimento dei dan- ni. Dei convenuti si costituì la sola compagnia di assicurazione che chiese il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio l'attore, premesso di avere accertato che proprietario del veicolo investitore era CH SE e non NT IR, chiese di essere autorizzato ad integrate il con- и traddittorio nei confronti del predetto CH. Л Il Giudice di pace, rilevato che l'azione era stata proposta contro soggetto non legittimato essendo rimasto accertato che pro- prietario del veicolo era lo CH e non il NT, respinse la domanda. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso AR IN. Gli intimati NT IR e la S.p.A. RAS Assicurazioni non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 2 Con unico motivo si denuncia: Violazione dell'art. 102 c.p.c., dell'art. 2054, terzo comma, c.c. e dell'art. 23 della legge 24 di- cembre 1969 n. 990, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Si deduce che ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre l'integrazione del con- traddittorio nei confronti di CH SE e non respingere la domanda per difetto di legittimazione di NT IR. La censura è fondata. La compagnia di assicurazione non ha mai contestato di avere assicurato per la r.c.a. l'autoveicolo targato NA 740601, indicato er- roneamente dall'attore come di proprietà di NT IR. L'assicuratore era quindi sicuramente legittimato con riferi- mento all'azione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969. Ли Ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, peraltro, nel giudi- zio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'articolo 18, comma primo, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Il responsabile del danno, ai fini della suddetta nonna, è stato individuato nel proprietario del veicolo. È altrettanto pacifico che l'art. 23, in caso di azione diretta proposta contro l'assicuratore, preveda un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in ipotesi di litisconsorzio neces- sario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ove il 3 giudizio sia stato promosso da alcune o contro alcune soltanto di es- se. Nella specie, quindi, il Gindice di pace. poiché non era in contestazione la legittimazione della compagnia di assicurazione, avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti del soggetto risultato proprictario nel corso del processo e non rigettare la domanda. La causa deve essere rinviata ad altro giudice di pace. che provvederà anche in ordine alle spese del processo di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia, anche perché provveda in ordine alle spese del processo di cassazione, ad altro Giudice di pace di Napoli. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 2 ottobre 2002. ARTT. 46 E 39 Lk. 21-11-1791, M.37ESENTE DA REGISTRAZ: YG En Il Presidente (STINE GIUDICE DI PACE) Niñonis furaIl Consigliere est.Сигорни IL CANCELLIERE C1 Innocenzo altista DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 MAR 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocent Battista +