Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
La sanzione delineata all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive da un soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto; con la conseguenza che non è applicabile il disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2004, n. 25051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25051 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/03/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 783
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 740/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT CO, NT IN, OS CE, IN IC e IN SA;
avverso l'ordinanza 22 ottobre 2003 del Tribunale di Napoli;
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed i ricorsi;
Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE ROBERTO;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 22 ottobre 2003 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta da NT CO, NT IN, OS CE, IN IC e IN SA contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale che aveva disposto la loro custodia cautelare in carcere quali persone gravemente indagate del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché si associavano tra loro e con altre persone non identificate al fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso testo unico, nonché di singoli reati fine consistenti nella cessione a terzi di tali sostanze.
Precisava il Tribunale che il grave quadro indiziario scaturiva da una serie di indagini espletate dalla Polizia di Stato di Ercolano dall'anno 1995 all'anno 2001, mediante attività di appostamenti ed osservazione nella zona di via IV Novembre, all'altezza di un chiosco bar, attività effettuata anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche. Tali attività e le varie dichiarazioni accusatorie rese dagli acquirenti delle sostanze stupefacenti avevano delineato una fiorente attività di spaccio esercitata stabilmente e per periodi prolungati in quello stesso luogo, dal medesimo gruppo di persone, con identiche modalità, utilizzando un' organizzazione capillare ed una predefinita, intercambiabile ripartizione dei luoghi, con il chiosco come unico luogo di deposito della droga. In più, la disponibilità di cospicui quantitativi di droga emergeva dai vari sequestri effettuati sui vari acquirenti.
L'esistenza del vincolo associativo risultava, dunque, in modo inequivoco dai fatti sopra enunciati che ponevano in luce l'esistenza di un accordo stabile e permanente, ed un' organizzazione per l'attuazione del comune programma criminoso oltre che in relazione ai reati fine dell'associazione.
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale segnalava il pericolo di reiterazione, anche alla luce dei precedenti penali degli indagati ed alla assenza di ogni elemento che comprovi la rescissione dei loro rapporti.
2. Ricorrono per Cassazione NT CO, NT IN, OS CE IN IC e IN SA con distinti atti di impugnazione, tutti aventi, peraltro, un pressoché identico contenuto.
Con un primo motivo si censura la sentenza impugnata per avere, valutando le dichiarazioni dei tossicomani, acquirenti di volta delle sostanze stupefacenti, illegittimamente utilizzato tali elementi di prova in violazione dell'art. 63 c.p.p., norma di cui si denuncia esplicitamente la violazione. Così da conferire all'autorità di polizia il compito di definire la qualità rivestita da ciascuno dei dichiaranti. Per di più, contraddittoriamente sostenendo che fino a quando non vi sia l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, tali soggetti rivestono la qualità di persone informate dei fatti. Con un secondo motivo si denuncia violazione della legge penale e, più in particolare, dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il Tribunale ricavato l'esistenza di una fattispecie associativa da una valutazione complessiva degli episodi di spaccio. Così da omettere di valorizzare la comunanza familiare tra gli associati;
in sostanza la stabilità ravvisata doveva individuarsi esclusivamente in tali rapporti;
il tutto con inevitabili riverberi sulle affermate esigenze cautelari dedotte anche dalla mancata rescissione di ogni vincolo;
una rescissione pressoché impossibile, attesa la natura di tali rapporti.
Con un terzo motivo si lamenta l'omessa considerazione del tempus commissi delicti, sempre al fine delle ritenute esigenze cautelari - donde la conseguente illogicità della motivazione - stigmatizzando una pretesa minusvalenza - del tempo del commesso reato rispetto ad altri dati di natura negativa;
non mancandosi di rimarcare la sovrapposizione tra tematica degli indizi e tematica delle esigenze di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.. Ancora il dato temporale sarebbe stato del tutto obliterato pure nella scelta della misura da adottare nel caso concreto. Il ricorso è inammissibile.
3. Manifestamente infondata è la prima censura. La giurisprudenza di questa Corte è ormai pressoché costante nel senso che la sanzione delineata all'art. 63, comma 2, c.p.p., secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive da un soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto;
con la conseguenza che non è applicabile il disposto di cui all'art. 63 c.p.p. alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr., da ultimo, Sez. 6^ 16 giugno 2003, Fabrizio). Non scrutinabili in questa sede perché dirette a richiedere una rivalutazione dei fatti e delle fonti di prova sono gli ulteriori motivi dei ricorso, sul contenuto dei quali, peraltro, il giudice a quo si è ampiamente e rigorosamente soffermato.
Così delineando, per un verso, un grave quadro indiziario in ordine all'esistenza della fattispecie associativa interlocutoriamente addebitata ed alla partecipazione ad essa di ciascun ricorrente, con specifica motivazione sul punto, per un altro verso, le esigenze cautelari incentrate sul pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose desunte la concrete circostanze di fatto puntualmente evocate dall'ordinanza impugnata, che ha pure argomentato circa l'irrilevanza del tempus commissi delicti.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro ad una somma alla Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro Mille. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 - ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non conseguendo dalla presente statuizione la liberazione dei ricorrenti, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale ciascuno di loro è detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di loro alla somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 - ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale sono detenuti i ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004