Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10508 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Aula A 1 05 08 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL COLET LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N.16722/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 23126 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 26/06/01 ha pronunciato la seguente: SE NTENZA nel ricorso proposto da: S.T. MICROELECTRONICS s.r.l. ( già SGS THMSON MICROELECTRONICS s.r.l.), in persona del procuratore alle liti, ing. Gregorio San Biagio, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso l'avv. Mario Antonini, rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avvocati Francesco 3003 Andronico e Antonio Leonardi;
- ricorrente -
contro
GRASSO GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in Roma, in Via Marziale n.36, presso l'avv. Concetta Maria Rita Trovato, rappresentata e difesa giusta delega in atti A dagli avvocati Matteo Scuderi e Concetta La Delfa;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 9 29 maggio 2000, n. 2646, RGAC 1620 del 1999, cron. 2672 del 2000; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Francesco Andronico;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, la dichiarazione di inammissibilità del primo e l'assorbimento del terzo motivo di ricorso. 2 svolgimento del processo Con sentenza 9 maggio 29 maggio 2000, il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto dalla società S.T. Microelectronics s.r.l. avverso la decisione del locale Pretore del 10 febbraio 1998, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato nell'ambito di una procedura di riduzione del personale, di cui alla legge n. 223 del 1991 alla lavoratrice in epigrafe indicato, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite dal recesso fino alla reintegrazione. Il Tribunale, in ordine alla censura di ultrapetizione sollevata dall'appellante, Osservava che già nel ricorso introduttivo davanti al Pretore la ricorrente aveva dedotto la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per l'attivazione della procedura di collocamento in mobilità, dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, sicchè tale censura doveva ritenersi infondata. Nel merito, i giudici di appello -in contrasto con quanto ritenuto dal ritenevano pienamente sussistenti i presupposti oggettiviprimo giudice - previsti dalla legge n. 223 del 1991 per l'attivazione della procedura di dichiarazione di mobilità ex art.
4. Infatti, sottolinea il Tribunale, la società era stata ammessa al trattamento di integrazione salariale in relazione ad un programma di ristrutturazione e riconversione aziendale, in esito al quale era 'stata posta in evidenza l'impossibilità di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi (ipotesi, appunto, prefigurata dal comma 1 dell'art. 4 citato, per l'attivazione della procedura di mobilità). 3 Л La lavoratrice appellata, operaia addetta agli impianti della Linea Pilota, era stata posta in CIGS, senza rotazione, dal 1986 ed era stata interessata dal provvedimento di messa in mobilità, a conclusione della procedura di cui all'art. 4 della legge 223 del 1991, cui aveva fatto seguito un accordo intervenuto in sede ministeriale in data 11 dicembre 1996. Tale accordo prevedeva espressamente che l'azienda, in adempimento della previsione di cui all'art.5 comma 1 della legge 223 del 1991, avrebbe posto in mobilità 52 lavoratori, da scegliere sulla base delle esigenze tecniche e produttive e con le professionalità elencate, indicate con riferimento a profili di basso contenuto tecnologico, non più esistenti nell'attuale struttura organizzativa, ed al personale assegnato a posizioni eliminate in quanto oggetto di razionalizzazione dell'attività produttiva o dell'introduzione di automatismi, richiedenti una specifica competenza di base e maggiore scolarità. Secondo il Tribunale, la circostanza che la lavoratrice in cassa integrazione non fosse stata riammessa, a rotazione, al lavoro non era di per sé rilevante, essendo sufficiente l'esame della procedura di mobilità per confermare la conclusione raggiunta nella sentenza di primo grado di illegittimità del recesso (seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal Pretore). Secondo i giudici di appello, infatti, le procedure di mobilità non possono risolversi in meri accordi "fotografia“, intesi quali accordi che, lungi dal comportare l'individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare si sostanziano direttamente nella scelta di questi ultimi. Nel caso di specie, i giudici di appello riscontravano l'assenza di una reale predeterminazione di un criterio di scelta di carattere generale ed astratto, cui potesse far seguito la concreta ed imparziale individuazione dei destinatari del recesso infatti, dalla comunicazione preventiva, i lavoratori eccedenti erano già individuati nei 52 già indicazione circa i profili sospesi in CIGS, senza alcuna precisa professionali. - risoltosi nella immediata Alla nullità del criterio negoziale adottato scelta dei licenziandi - conseguiva l'applicazione dei criteri legali, alla stregua dei quali il licenziamento intimato risultava illegittimo, per la mancata comparazione sulla base di tali criteri = tra lavoratori interessati e gli altri mantenuti in servizio. Tra l'altro, sottolineano i giudici di appello, non era emerso alcun elemento di valutazione, idoneo a comprovare che le mansioni effettivamente svolte dalla RA (addetta alla linea Pilota come operatrice di diffusione e non operatrice di assemblaggio come erroneamente indicato nell'elenco dei lavoratori in mobilità comunicato ai sensi dell'art. 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991) fossero state effettivamente eliminate, così da rendere impossibile l'impiego della stessa anche con un periodo di formazione. Anche a voler ritenere, comunque, la validità dell'accordo sindacale in questione e dei criteri di scelta adottati con accordo dell'11 dicembre 1996, secondo il Tribunale, doveva considerarsi comunque inefficace il recesso, non essendo stata osservata pienamente la disciplina di cui 5 all'art. 4 comma 9, ultima parte, della legge n. 223 del 1991, in ordine alle comunicazioni da effettuare una volta esaurita la procedura di mobilità regolata dallo stesso articolo. La legge stabilisce infatti che siano indicati, oltre ai lavoratori interessati dal licenziamenti, anche le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art.5 comma 1 della legge. Nel caso di specie, invece, vi era solo un "generico riferimento al criterio delle esigenze tecnico-produttive (che) veniva integrato dalle parti con l'analitico richiamo alle "professionalità" appositamente elencate, secondo il distinto parametro delle mansioni a basso contenuto tecnologico non più esistenti nell'attuale struttura organizzativa e del personale assegnato а posizioni soppresse nell'attuale struttura organizzativa, a seguito del processo di razionalizzazione delle attività produttive e all'introduzione di automatismi richiedenti una specifica competenza di base e maggiore scolarità". Nel caso di specie non era esplicitata alcuna analitica comparazione tra i licenziati ed il restante personale, sicuramente possibile, quanto meno sotto il profilo del raffronto tra le qualifiche dei licenziati e dei soggetti rimasti in servizio. Avverso tale decisione la società S.T. Microelectronics ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la lavoratrice con controricorso. 6 motivi della decisione Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 codice di procedura civile, dell'art. 414 codice di procedura civile, nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. La lavoratrice, con il ricorso introduttivo, aveva impugnato il licenziamento comunicatole in data 20 dicembre 1996 lamentando solo la violazione dei criteri di scelta adottati dall'azienda, in particolare, per non aver tenuto conto dell'età, dell'anzianità e dei carichi di famiglia. I l Tribunale, invece, aveva riscontrato alcuni vizi procedurali, riguardanti sia la comunicazione preventiva che quella successiva, previste dall'art. 4 commi e 9 della legge n. 223 del 23 luglio 1991. In tal modo, tuttavia, i giudici di appello sarebbero incorsi nel dedotto vizio di extra ed ultrapetizione. Il motivo è infondato. Risulta infatti che la ricorrente nel ricorso introduttivo dinnanzi al Pretore ha contestato l'esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto del collocamento in mobilità, e che la società convenuta è stata in grado di difendersi anche in ordine alla regolarità della stessa (sia con riferimento alle comunicazioni preventive che a quelle successive, di cui all'art. 4 comma 9 della legge n.223 del 1991). Non sussiste, pertanto, il vizio di ultra ed extrapetizione contestato. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 4, commi 3,5,7 e 12 della legge n.223 del 1991, art.5, commi 1, 2 e 3 della legge n.223 del 1991, art.1 della legge n. 56 del 1994 (inoltre, la ricorrente deduce la violazione delle regole 2 n di interpretazione previste dagli articoli 1362 e seguenti codice civile, con riferimento all'accordo conclusivo della procedura di mobilità). La decisione del Tribunale, secondo la ricorrente, sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del criterio negoziale del collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria senza effettuare alcuna comparazione tra i lavoratori sospesi in CIGS e gli altri dipendenti rimasti in servizio, pur inquadrati nelle stesse fasce professionali, o in altre equivalenti. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa dell'art. 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991, nonché applicazione omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. In particolare, la società censura quella parte della sentenza d'appello che ha ritenuto non pienamente osservata la disciplina posta dall'art. 4 comma 9 ultima parte della legge n.223 del 1991, in ordine alla comunicazione da effettuare una volta esaurita la procedura di mobilità regolata dallo stesso art.
4. Sotto tale profilo, da un lato, la società ricorrente ribadisce quanto dedotto al primo motivo del ricorso e cioè che il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultra ed extrapetizione, dando rilievo -d'ufficio- a motivi non dedotti con l'atto introduttivo del giudizio. In linea subordinata, rileva la società ricorrente, la mancata od incompleta comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati all'Ufficio regionale del Lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego non può incidere sulla validità ed efficacia del licenziamento, essendo prevista a recesso avvenuto. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro non sono fondati. La decisione impugnata si basa su due distinte ed autonome "rationes decidendi". 8 Con una prima serie di argomentazioni, i giudici di appello hanno affermato: che la procedura in questione si era conclusa con un accordo sindacale (non era provato l'intervento di una deliberazione dell'assemblea dei lavoratori che avesse rifiutato di approvare l'accordo consacrato nel verbale dell'11 dicembre 1996); che, tuttavia, in tale accordo mancava qualsiasi concreta ed effettiva comparazione (neppure sotto il profilo tecnico-organizzativo) tra i 52 lavoratori reduci dalla CIGS e gli altri dipendenti dello stabilimento, inquadrati nelle stese fasce professionali o in altre equivalenti o addetti a reparti analoghi. Tanto premesso, i giudici di appello concludevano per illegittimità dell' "accordo fotografia" che si sostanziava direttamente nella scelta dei lavoratori da licenziare. Infatti, concludevano sul punto i giudici di appello, una volta riscontrata l'adozione convenzionale di criteri di scelta privi del carattere della ragionevolezza e di coerenza con l'istituto della mobilità (sui quali, cfr. Corte Cost. 22 giugno 1994 n. 268) le relative clausole dovevano essere ritenute affette da nullità "perché in contrasto con lo schema giustificativo della scelta, avente carattere imperativo" (art. 5 primo periodo). Alla nullità del criterio negoziale adottato -risoltosi in un criterio fotografico ovvero nella immediata scelta dei licenziandi consegue secondo il Tribunale, l'applicazione dei criteri legali alla stregua dei quali il licenziamento intimato si palesa illegittimo appunto per la mancata comparazione sulla base di tali criteri- - tra i lavoratori interessati e gli altri mantenuti in servizio. Con una seconda linea di argomentazioni, del tutto autonoma e distinta dalla prima, il Tribunale ha osservato che, anche ad ammettere la 9 legittimità di accordi sindacali che operano la scelta dei lavoratori da porre in mobilità dando rilievo solo alle esigenze tecniche ed organizzative senza considerare quindi i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità nel caso di specie non era stata comunque osservata la disciplina posta dall'art.4 comma 9 ultima parte della legge n. 223 del 1991, con riferimento da effettuare agli uffici competenti una volta esaurita la procedura di mobilità regolata dallo stesso art.
4. In tal modo, come già rilevato in riferimento al primo motivo di ricorso, il Tribunale non è affatto incorso nel vizio di ultra ed extrapetizione. La società ricorrente non ha specificamente contestato quanto osservato dal Tribunale circa l'incompletezza e sommarietà delle comunicazioni preventive e successive, limitandosi a dedurre che da esse non potrebbe comunque discendere l'illegittimità della procedura di collocamento in mobilità. Sul punto, il Collegio condivide le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 302 dell'11 maggio 2000), secondo le quali "nella materia dei licenziamenti collettivi regolati dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, ai sensi del comma 3 dell'art.5, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento ricorre anche in caso di violazione della norma di cui al comma 9 dell'art. 4, che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare". Il Tribunale con accertamento in fatto, non specificamente contestato dalla società ricorrente, ha osservato infine che la RA era stata dapprima addetta al collaudo dei relais e quindi al reparto Linea Pilota 10 sino al 1986, quando era stata collocata in CIGS senza fare più rientro in azienda. Ebbene, ha osservato il Tribunale la posizione della RA (inquadrata come operatrice di diffusione) non era in alcun modo riconducibile ad alcuno dei profili individuati nell'elenco dei lavoratori da collocare in mobilità. Tali considerazioni appaiono assorbenti, rispetto ad ogni altro rilievo, anche con riferimento alle argomentazioni svolte nel secondo motivo del ricorso per cassazione, riguardante il controllo sulla correttezza della procedura di mobilità e la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. Contro tali conclusioni, non valgono le considerazioni svolte dalla società ricorrente, secondo la quale la RA non avrebbe potuto più essere utilizzata nelle mansioni svolte in precedenza (operatrice di diffusione), a seguito della trasformazione delle stesse e della massiccia informatizzazione del lavoro. La lavoratrice ha chiarito, infatti, che la figura di operatore semplice esiste tuttora in azienda ed è rimasta ben distinta da quella di operatore manutentore e che, almeno fino alla proposizione del ricorso, non aveva mai ricevuto alcun invito a frequentare un corso teorico- pratico di riqualificazione. Tale affermazione non è stata specificamente contestata dalla difesa della ricorrente. La stessa ha anche precisato 1 che l'introduzione di macchinari relativi alla fase del lavaggio ha solamente migliorato la fase della lavorazione, la quale richiede tuttavia sempre la presenza dell'operatrice di diffusione "con la differenza che, invece di riportare sul supporto cartaceo i dati della lavorazione, li imputa sul computer e che l'avvio del programma di lavaggio viene dato tramite digitazione del file di avviamento". 11 n Avverso tali specifiche deduzione, nessun rilievo viene mosso dalla società ricorrente, la quale si limita a ribadire quanto già esposto in precedenza, concludendo che a seguito dell'introduzione dei nuovi sistemi di lavorazioni vi è ora necessità di un minor numero di Operatori "semplici" (v. pag.7 della memoria depositata ex art. 378 codice di procedura civile, che richiama quanto esposto a pagine 20-23 del ricorso per cassazione). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire.28.000. oltre a lire 4.000.000 Га льбам (quattromilioni) per onorari di avvocato. ch Così deciso in Roma, il 26 giugno 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE повеNobe a year CANCELLERE Del I D , 1.60 2001 A S 0 O oggi, 1 S L 2 A L 3 T 6 O B IL CAN ELLIE E . I M D A T R S . 4 A 1 C A D 0 2 0 12