Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11424
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Sentenza 1 agosto 2002

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In tema di IVA, per verificare se esiste il diritto del ricorrente a detrarre l'IVA per riparazioni al proprio autoveicolo, utilizzato nell'esercizio della sua professione di architetto, occorre far riferimento all'art. 19, comma primo, lett. A del d.P.R. n.633 del 1972 nel testo vigente all'epoca dei fatti (1987), che nel periodo compreso tra il 19 dicembre 1984 e il 31 dicembre 1988 , con effetto dal primo gennaio 1985, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17) prevedeva anche la detrazione per le prestazioni di servizi su autoveicoli esclusivamente utilizzati, come nel caso di specie, come strumentali nell'esercizio dell'attività propria della professione svolta.

L'eventualità che la parte debitrice, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta non incide sulla sua obbligazione nei confronti del prestatore di servizi, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione,poiché la previsione del pagamento dell'IVA in aggiunta a quanto dovuto per una prestazione deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione se dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11424
    Data del deposito : 1 agosto 2002

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