Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 2
In tema di IVA, per verificare se esiste il diritto del ricorrente a detrarre l'IVA per riparazioni al proprio autoveicolo, utilizzato nell'esercizio della sua professione di architetto, occorre far riferimento all'art. 19, comma primo, lett. A del d.P.R. n.633 del 1972 nel testo vigente all'epoca dei fatti (1987), che nel periodo compreso tra il 19 dicembre 1984 e il 31 dicembre 1988 , con effetto dal primo gennaio 1985, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17) prevedeva anche la detrazione per le prestazioni di servizi su autoveicoli esclusivamente utilizzati, come nel caso di specie, come strumentali nell'esercizio dell'attività propria della professione svolta.
L'eventualità che la parte debitrice, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta non incide sulla sua obbligazione nei confronti del prestatore di servizi, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione,poiché la previsione del pagamento dell'IVA in aggiunta a quanto dovuto per una prestazione deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione se dovuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11424 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA D424/02 IN NOME DEL-POPOLO ITALIANO Oggetto responsabi lite SEZIONE TERZA CIVILE civile Iva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.19984/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.28032 Dott. Michele VARRONE Consigliere 3015 Rep. Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 16/04/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studiodal Sig. Soley-st sul ricorso proposto da: AL AN, elettivamente domiciliato in Roma, via per diritti € il 1 AGO. 2002 Cassiodoro n. 19, presso l'avv. Silvia Cinquemani, che IL CANCELLIERE lo difende anche disgiuntamente all'avv. Paolo Pasolli, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., in persona UFFICIO COPIE dei legali rappresentanti ND Cerretti e Giorgio Richiesta copia studio dal Sig. Riva, elettivamente domiciliati in Roma, via Panama per diritti € 4.55 1 AGO. 2002 presso l'avv. Giorgio Spadafora, che li difende IL CANCELLIERE n.88, giusta delega in atti;
- controricorrente -
917 .....- nonché
contro
EL OR;
RI RA;
- intimati avverso la sentenza n.del Tribunale di Trento 655/98 - 8 settembre 1998 (152/92 R.G.). dell' 11 giugno Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2002 dal Relatore Cons. Mario FI- nocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 10 febbraio 1987, sulla strada Tione - Pinzolo la vettura di proprietà di RI ND, condotta dalla moglie, EL OR, assicurata per la re- sponsabilità civile presso la Riunione Adriatica di Si- curtà s.p.a. (RAS), entrava in collisione con la vettu- ra condotta da AL AN. Non controversa la responsabilità della EL in al verificarsi del sinistro, quantificati dal ordine AL i danni patiti dalla propria vettura in lire 11.286.305 (comprensiva di Iva) per riparazioni e in lire 1.355.000 per fermo tecnico, oltre spese di recu- la RAS inviava allo pero e svalutazione del veicolo, che10.800.000, era stesso la minore somma di lire 2 ............. trattenuta dal AL a titolo di acconto sul maggior danno. Successivamente, con atto 13 marzo 1989 il AL conveniva in giudizio, innanzi al pretore di Tione EL OR, RI ND nonché la RAS, chie- dendone la condanna al pagamento dei residui danni, da liquidare in lire 1.841.000 nella diversa somma di O giustizia. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa pretese chiedendone il rigetto, atteso che l'indennizzo già liquidato era congruo, in relazione alle conseguenze del sinistro. istruttoria del l'adito giudice caso Svoltasi la con sentenza 19 marzo 1991 in parziale accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti al paga- mento della somma di lire 486.305, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spe- se di lite. Gravata tale pronunzia in via principale da BELTRA- MI OR, RI ND e dalla RAS e in via in- cidentale, dal AL, il tribunale di Trento con sen- tenza 11 giugno 8 settembre 1998 in riforma della de- cisione del primo giudice dichiarava che il danno subi- to dal AL in occasione del sinistro stradale oggetto di causa era pari a lire 10.120.525 in moneta all'epoca del sinistro e che, pertanto, l'appellato era stato in- tegralmente risarcito, con rigetto di ogni altra doman- da e condanna, pertanto, del AL al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non no- tificata, ha proposto ricorso, con atto 25 ottobre 1999, AL AN, affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resiste, con controricorso, la RAS. Non hanno svol- to attività difensiva in questa sede EL OR e RI ND. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sulla base della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di appello, i giudici di secondo grado hanno accertato che il danno subito dal AL nel sinistro per cui è controversia è quantifica- bile nei seguenti importi: danni per la riparazione del (pezzi di ricambio e manodopera) lire veicolo 9.373.525; fermo tecnico (lire 17 mila al giorno per 16 giorni), lire 280.000; deprezzamento, avendo al momento del sinistro solo otto mesi l'autovettura, di vita, lire 467.000, e, quindi, complessivamente in lire 10.120.525. Preso atto di quanto sopra, atteso che la RAS, an- teriormente al giudizio, aveva corrisposto al danneg- 4 giato la di lire 10.800.000, nonché, in forza somma della sentenza di primo grado l'ulteriore importo di lire 486.305, quei giudici sono pervenuti alla conclu- sione che il AL doveva ritenersi integralmente sod- disfatto.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata, sopra riassunta, denunziando «viola- zione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. a) d.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633 (istituzione e disci- plina dell'imposta sul valore aggiunto) ». I giudici del merito, si osserva, hanno escluso il diritto di esso concludente a ripetere l'Iva pagata per le riparazioni alla vettura danneggiata, in forza di quanto da esso AL dichiarato al punto 6 del verbale di constatazione amichevole. In realtà, si osserva, l'art. 19 comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, precisa che l'Iva per le prestazioni di manutenzione e ripara- zione degli aerombili autoveicoli «è e ammessa in de- trazione se i beni formano oggetto dell'attività pro- pria dell'impresa o sono destinati a essere esclusiva- mente utilizzati come strumentali nell'attività propri dell'impresa ed è in ogni casa esclusa per gli esercen- ti arti e professioni». 5 Pacifico quanto precede e non controverso che esso concludente esercita, e esercitava all'epoca dei fatti, la professione di architetto, conclude il ricorrente, è stesso non era legittimato a detrarre palese che lo 1' Iva per le riparazioni all'autoveicolo danneggiato nel sinistro per cui è controversia, da cui il diritto a ripetere tale imposta nei confronti dei danneggianti e sono irrilevanti le diverse dichiarazioni rese in se- de di constatazione amichevole.
3. Il motivo è manifestamente infondato. A prescindere da ogni altra, pur puntuale osserva- zione, si osserva che è pacifico, in causa, che il si- nistro stradale per cui è controversia si è verificato il 10 febbraio 1987 e che il AL ha pagato le ripara- zioni alla propria vettura il 12 maggio 1987. E' palese, pertanto, che per accertare se esiste, 0 meno, il diritto del ricorrente a detrarre l'Iva per le riparazioni in questione non può che farsi riferimento all'art. 19, d.P.R. n.26 ottobre 1972, 633 nel testo in vigore alla detta data. Premesso quanto sopra si osserva che nel periodo compreso tra il 19 dicembre 1984 e il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1° gennaio 1985, a seguito delle modi- fiche introdotte dal d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito con modificazioni nella 1. 17 febbraio 1985, n.17) l'art. 19, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972 risultava così formulato: «l'imposta rela- tiva all'acquisto o all'importazione degli autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, nonché alle prestazioni di servizi 16 concernenti i beni di cui al terzo comma dell'art. stessi è ammessa in detrazione se i beni formano ogget- sono destinati to dell'attività propria dell'impresa o essere utilizzati come strumentali esclusivamente a nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione». Pacifico, in diritto, quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito hanno escluso il di- ritto del AL a ripetere l'Iva per le riparazione del proprio veicolo, utilizzato nell'esercizio della sua professione di architetto, avendo diritto lo stesso di detrarre l'Iva stessa in sede di determinazione dell'imposta dovuta nel corso dell'anno 1987. 1° gennaio 1989 è Poiché solo decorrenza dal con stata escluso il diritto degli esercenti di arti e pro- fessioni di detrarre l' Iva relativa all'acquisto ○ all'importazione dei veicoli indicati nella lettera e) della tabella B nonché per le prestazioni di manuten- zione e riparazione di tali beni, è di palmare evidenza 7 la non pertinenza al fine del decidere, della norma ri- cordata in ricorso.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, secondo comma, C.C.>>>, atteso che nessuna prova ha dato controparte di una effettiva detrazione dell'Iva, limitandosi a una esposizione teorica, peraltro errata sulla detraibilità dell'imposta.
5. Al pari del precedente il motivo è manifestamen- te infondato. Non solo vi è stata, nella specie, ammissione del AL, in sede di constatazione amichevole, che lo stesso aveva titolo per detrarre l'Iva dalle spese per efe la riparazione della propria vettura, ma è rimasto ac- certato a seguito del rigetto del primo motivo - che - all'epoca dell'incidente il AL aveva, ex lege, il diritto di detrarre l'Iva. Quanto precede è più che sufficiente al fine di escludere il diritto alla ripetizione dell'importo in questione nei confronti dei danneggianti. Contrariamente a quanto apoditticamente si assume nel motivo, inoltre, si osserva che il creditore di una determinata prestazione ha diritto a ottenere l'Iva su questa non a condizione che l'altra parte dia la prova non avendo la disponibilità (per questa impossibile, 8 della contabilità del creditore) che esso creditore non ha detratto l'Iva in questione in sede di dichiarazione periodica e annuale, ma solo «se dovuta» (Cfr. Cass. 24 Cass. 25 luglio 2000, n. marzo 2000, n. 3536, nonché 9730). come si è dimostrato In altri termini, dimostrato, sopra, che nella specie il danneggiato AL, esercente la professione di architetto, aveva titolo per detrarre l'Iva da lui corrisposta in occasione della riparazione del suo veicolo (danneggiatosi per fatto della BELTRA- MI) e che, pertanto, per lo l'Iva stesso non era un costo>>> (e, quindi, un «esborso» in conseguenza del si- nistro del 10 febbraio 1987), è palese che anche tale motivo deve rigettarsi. Specie considerato che una volta accertata la de- traibilità ex lege dell'Iva pagata dal AL per le ri- parazioni eseguite al suo veicolo era onere dello stes- SO AL dimostrare [palesemente in sede di merito e nel rispetto del contraddittorio] che, realtà, in con- creto, non si era avvalso della facoltà in questione o non aveva riconosciuto corretta la «de- che l'Ufficio trazione» operata.
6. Risultato totalmente infondato il proposto ri- con condanna corso, in conclusione, deve rigettarsi, del ricorrente al pagamento delle spese di questo giu- 9 dizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della Riunione 6.2.co Adriatica di Sicurtà s.p.a. liquidate, in € oltre € 500,00, per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 16 aprile 2002. il Consigliere relatore est. 100T 129,11 врах fla 4587 30,99 il Presidente TOT. 160, 10 Ranians Fiduccia * DIRETTORE DI CAS UM IC Depositata in Cancelleria CORTE SUP A1/AGO 2002 E N AL DIRETTORE DI CANCELLERIA O I K oggi, IM IC AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cath & NOV 2002 Serie 4. a 49268 160.10 vorate C. CENTO CANTA/10 (euro p. Dirigento Area Corvizi (Dott.ssa Maria Gra/ FLIPPO) NOV 1 Responsabile Sepzio Giudiziari 602 DELLE (Dr. M. FACOCHINI) ENTR 10