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Sentenza 24 febbraio 2021
Sentenza 24 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2021, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: NG ON, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 10.7.2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. IE NFrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva riconosciuto ON NG responsabile dei fatti di reato a lui ascritti ai capi A) (tentato furto pluriaggravato in concorso), B) (furto) e C) (possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso) sicché, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti contestate sul capo A), e la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 200 di multa di multa oltre al pagamento delle spese processuali e la confisca e distruzione degli arnesi in sequestro;
2. ricorre per cassazione il difensore dell'NG lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 707 cod. pen.: rileva l'erroneità della decisione nella parte in cui i giudici di merito non hanno considerato la contravvenzione di cui al capo C) assorbita nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose contestato e ritenuto al capo A); osserva che la Corte di Appello ha escluso il rapporto di specialità sul rilievo Penale Sent. Sez. 2 Num. 7164 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 22/01/2021 secondo cui, nel caso di specie, l'imputato, per commettere il furto, avrebbe utilizzato soltanto la tronchese e non gli altri strumenti di cui era stato trovato in possesso;
richiama la giurisprudenza di questa Corte e ribadisce come nel caso in esame sussistessero tutti gli elementi richiesti per ritener la contravvenzione "assorbita" nel delitto di furto aggravato;
3. in data 12.1.2021 il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: richiama, a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte ai cui principi la sentenza impugnata si sarebbe a suo avviso correttamente e congruamente conformata;
4. con memoria in data 10.1.2021 la difesa di ON NG ha insistito sull'accoglimento del ricorso contestando le conclusioni cui è pervenuto il PG nella propria requisitoria scritta in cui non si è considerato come la contestazione avesse contemplato un singolo strumento atto ad aprire o forzare serrature, ovvero proprio la tronchese utilizzata per il furto risultando comunque la contravvenzione assorbita nel delitto aggravato anche laddove si volesse tener conto degli altri strumenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 1. Il fatto è stato ricostruito sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie. Il Tribunale aveva fatto presente che, dal verbale di arresto in flagranza, risultava che, in data 21.7.2012, personale di PS aveva intercettato l'odierno ricorrente, già noto agli operanti, e che era stato notato chino su due biciclette con in mano una tronchese intento nell'atto di forzare la catena che le legava;
gli operanti avevano perciò proceduto a fermarlo ed a recuperare l'attrezzo da lui utilizzato. A séguito di perquisizione personale, l'NG era stato trovato in possesso, custoditi nello zaino, di una forbice multiuso, di un punteruolo, di una chiave inglese ed un telefono cellulare marca Nokia risultato provento di furto in danno di SA ZI. Riconosciuto responsabile di tutti i fatti di reato a lui ascritti, con l'atto di appello, e con argomentazioni replicate in questa sede, aveva sostenuto che la contravvenzione di cui al capo C) doveva ritenersi "assorbita" nel furto aggravato di cui al capo A). 7 2. La Corte di Appello ha escluso la fondatezza del rilievo difensivo sul rilievo secondo cui "solo la tronchese, che l'imputato aveva ancora in mano nel momento dell'intervento degli operanti, era dallo stesso utilizzata per spezzare la catena che, chiusa con lucchetto, legava insieme le due biciclette, mentre gli altri oggetti, ossia una forbice, un punteruolo ed una chiave inglese, erano detenuti da NG all'interno dello zaino che egli portava con sé e non erano utilizzati, in quel frangente, per compiere la azione criminosa sub A)" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata). La soluzione cui sono pervenuti i giudici del gravame di merito è assolutamente corretta in punto di diritto essendo consolidato il principio secondo cui l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione; con la conseguenza che tale nesso deve essere escluso qualora gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (cfr., in tal senso, recentemente, Cass. Pen., 2, 2.10.2019 n. 5.731, Lamonaca;
conf., Cass. Pen., 5, 30.6.2015 n. 431, PG in proc. Patané; Cass. Pen., 5, 19.2.2010 n. 19.047, Kapsa;
Cass. Pen., 6, 25.2.2005 n. 12.847, Alterio ed altri;
Cass. Pen., 5, 7.5.1998 n. 2.842, Betti;
cfr., anche, Cass. Pen., 2, 15.4.1998 n. 6955, Guarino, in cui la Corte aveva precisato che l'assorbimento della contravvenzione del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose si verifica quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso;
perché si verifichi questa situazione occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto;
2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi;
4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato). Quella di cui all'art. 707 cod. pen. è una contravvenzione compresa nel Libro III, capo I, Sezione I, & 5 del codice penale "Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio" che è perciò integrata tutte le volte in cui il possesso degli strumenti - in quanto non direttamente, immediatamente e specificamente funzionale alla commissione di "quel" furto - 3 possa ritenersi funzionale alla commissione di altri fatti di reato diversi da quello in cui lo strumento di effrazione è stato concretamente e specificamente utilizzato e rispetto ai quali, perciò, la condotta di detenzione viene punita in maniera "anticipata" e "preventiva". Soltanto con la memoria trasmessa in data 10.1.2021 la difesa dell'odierno ricorrente ha segnalato che nella contestazione di cui al capo C) si fa riferimento ad uno "strumento" (e non già a "strumenti") quasi a voler limitare l'addebito a quello utilizzato per il furto aggravato contestato al capo A) della medesima rubrica. E' sufficiente tuttavia rilevare che l'aggettivo, al plurale, "atti" ed il riferimento alla idoneità ad "... aprire o forzare serrature", porta inevitabilmente ed inequivocabilmente a ritenere che l'uso del singolare ("strumento") sia frutto in realtà di un "error calami". In ogni caso, con la sentenza di primo grado l'NG era stato ritenuto responsabile anche della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. per essere stato trovato in possesso non soltanto della tronchese ma di tutti gli altri strumenti atti allo scasso che erano stati rinvenuti nello zaino (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado dove si dà atto che "l'imputato è stato trovato in possesso di un telefono cellulare marca Nokia, sottratto il pomeriggio stesso a ZI SA oltre a diversi oggetti che dalla descrizione fornita nel verbale di sequestro appaiono, per le loro caratteristiche, inequivocabilmente destinate ad aprire o forzare serrature"). Con l'atto di appello, la difesa non aveva lamentato alcun profilo di violazione della principio di correlazione tra contestazione e sentenza ritenendo invece pacifico - cfr., pag. 2 dell'atto di appello - che "la tronchese utilizzata per tagliare la catena e gli altri strumenti rinvenuti in possesso all'imputato in occasione del furto (...) servissero proprio per portare a compimento il preordinato proposito criminoso dall'agente". Con il ricorso ha insistito sul fatto che tutti gli strumenti rinvenuti in possesso del ricorrente erano serviti per consumare il furto e, perciò, nemmeno in questa sede era stato posto un problema di "limiti" della contestazione di cui al capo C). Il problema, infatti, è stato sollevato soltanto con la memoria di "replica" alle conclusioni del PG e, perciò, anche a voler ipotizzare un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, si tratterebbe di un rilievo ormai tardivo avendo questa Corte costantemente ribadito che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, 4 in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 4, 29.3.2017 n. 19.043, Privitera;
Cass. Pen., 6, 22.2.2005 n. 10.094, Ricco ed altro;
Cass. Pen., 4, 29.11.2005 n. 14.180, Pelle ed altri). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2021 Il Consigliere e ensore Il Presidente IE NF cca Dotnico Gallo
udita la relazione svolta dal consigliere dott. IE NFrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva riconosciuto ON NG responsabile dei fatti di reato a lui ascritti ai capi A) (tentato furto pluriaggravato in concorso), B) (furto) e C) (possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso) sicché, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti contestate sul capo A), e la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 200 di multa di multa oltre al pagamento delle spese processuali e la confisca e distruzione degli arnesi in sequestro;
2. ricorre per cassazione il difensore dell'NG lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 707 cod. pen.: rileva l'erroneità della decisione nella parte in cui i giudici di merito non hanno considerato la contravvenzione di cui al capo C) assorbita nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose contestato e ritenuto al capo A); osserva che la Corte di Appello ha escluso il rapporto di specialità sul rilievo Penale Sent. Sez. 2 Num. 7164 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 22/01/2021 secondo cui, nel caso di specie, l'imputato, per commettere il furto, avrebbe utilizzato soltanto la tronchese e non gli altri strumenti di cui era stato trovato in possesso;
richiama la giurisprudenza di questa Corte e ribadisce come nel caso in esame sussistessero tutti gli elementi richiesti per ritener la contravvenzione "assorbita" nel delitto di furto aggravato;
3. in data 12.1.2021 il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: richiama, a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte ai cui principi la sentenza impugnata si sarebbe a suo avviso correttamente e congruamente conformata;
4. con memoria in data 10.1.2021 la difesa di ON NG ha insistito sull'accoglimento del ricorso contestando le conclusioni cui è pervenuto il PG nella propria requisitoria scritta in cui non si è considerato come la contestazione avesse contemplato un singolo strumento atto ad aprire o forzare serrature, ovvero proprio la tronchese utilizzata per il furto risultando comunque la contravvenzione assorbita nel delitto aggravato anche laddove si volesse tener conto degli altri strumenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 1. Il fatto è stato ricostruito sulla scorta di una conforme valutazione, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie. Il Tribunale aveva fatto presente che, dal verbale di arresto in flagranza, risultava che, in data 21.7.2012, personale di PS aveva intercettato l'odierno ricorrente, già noto agli operanti, e che era stato notato chino su due biciclette con in mano una tronchese intento nell'atto di forzare la catena che le legava;
gli operanti avevano perciò proceduto a fermarlo ed a recuperare l'attrezzo da lui utilizzato. A séguito di perquisizione personale, l'NG era stato trovato in possesso, custoditi nello zaino, di una forbice multiuso, di un punteruolo, di una chiave inglese ed un telefono cellulare marca Nokia risultato provento di furto in danno di SA ZI. Riconosciuto responsabile di tutti i fatti di reato a lui ascritti, con l'atto di appello, e con argomentazioni replicate in questa sede, aveva sostenuto che la contravvenzione di cui al capo C) doveva ritenersi "assorbita" nel furto aggravato di cui al capo A). 7 2. La Corte di Appello ha escluso la fondatezza del rilievo difensivo sul rilievo secondo cui "solo la tronchese, che l'imputato aveva ancora in mano nel momento dell'intervento degli operanti, era dallo stesso utilizzata per spezzare la catena che, chiusa con lucchetto, legava insieme le due biciclette, mentre gli altri oggetti, ossia una forbice, un punteruolo ed una chiave inglese, erano detenuti da NG all'interno dello zaino che egli portava con sé e non erano utilizzati, in quel frangente, per compiere la azione criminosa sub A)" (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata). La soluzione cui sono pervenuti i giudici del gravame di merito è assolutamente corretta in punto di diritto essendo consolidato il principio secondo cui l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione; con la conseguenza che tale nesso deve essere escluso qualora gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica (cfr., in tal senso, recentemente, Cass. Pen., 2, 2.10.2019 n. 5.731, Lamonaca;
conf., Cass. Pen., 5, 30.6.2015 n. 431, PG in proc. Patané; Cass. Pen., 5, 19.2.2010 n. 19.047, Kapsa;
Cass. Pen., 6, 25.2.2005 n. 12.847, Alterio ed altri;
Cass. Pen., 5, 7.5.1998 n. 2.842, Betti;
cfr., anche, Cass. Pen., 2, 15.4.1998 n. 6955, Guarino, in cui la Corte aveva precisato che l'assorbimento della contravvenzione del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose si verifica quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso;
perché si verifichi questa situazione occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto;
2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi;
4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato). Quella di cui all'art. 707 cod. pen. è una contravvenzione compresa nel Libro III, capo I, Sezione I, & 5 del codice penale "Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio" che è perciò integrata tutte le volte in cui il possesso degli strumenti - in quanto non direttamente, immediatamente e specificamente funzionale alla commissione di "quel" furto - 3 possa ritenersi funzionale alla commissione di altri fatti di reato diversi da quello in cui lo strumento di effrazione è stato concretamente e specificamente utilizzato e rispetto ai quali, perciò, la condotta di detenzione viene punita in maniera "anticipata" e "preventiva". Soltanto con la memoria trasmessa in data 10.1.2021 la difesa dell'odierno ricorrente ha segnalato che nella contestazione di cui al capo C) si fa riferimento ad uno "strumento" (e non già a "strumenti") quasi a voler limitare l'addebito a quello utilizzato per il furto aggravato contestato al capo A) della medesima rubrica. E' sufficiente tuttavia rilevare che l'aggettivo, al plurale, "atti" ed il riferimento alla idoneità ad "... aprire o forzare serrature", porta inevitabilmente ed inequivocabilmente a ritenere che l'uso del singolare ("strumento") sia frutto in realtà di un "error calami". In ogni caso, con la sentenza di primo grado l'NG era stato ritenuto responsabile anche della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. per essere stato trovato in possesso non soltanto della tronchese ma di tutti gli altri strumenti atti allo scasso che erano stati rinvenuti nello zaino (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado dove si dà atto che "l'imputato è stato trovato in possesso di un telefono cellulare marca Nokia, sottratto il pomeriggio stesso a ZI SA oltre a diversi oggetti che dalla descrizione fornita nel verbale di sequestro appaiono, per le loro caratteristiche, inequivocabilmente destinate ad aprire o forzare serrature"). Con l'atto di appello, la difesa non aveva lamentato alcun profilo di violazione della principio di correlazione tra contestazione e sentenza ritenendo invece pacifico - cfr., pag. 2 dell'atto di appello - che "la tronchese utilizzata per tagliare la catena e gli altri strumenti rinvenuti in possesso all'imputato in occasione del furto (...) servissero proprio per portare a compimento il preordinato proposito criminoso dall'agente". Con il ricorso ha insistito sul fatto che tutti gli strumenti rinvenuti in possesso del ricorrente erano serviti per consumare il furto e, perciò, nemmeno in questa sede era stato posto un problema di "limiti" della contestazione di cui al capo C). Il problema, infatti, è stato sollevato soltanto con la memoria di "replica" alle conclusioni del PG e, perciò, anche a voler ipotizzare un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, si tratterebbe di un rilievo ormai tardivo avendo questa Corte costantemente ribadito che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, 4 in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 4, 29.3.2017 n. 19.043, Privitera;
Cass. Pen., 6, 22.2.2005 n. 10.094, Ricco ed altro;
Cass. Pen., 4, 29.11.2005 n. 14.180, Pelle ed altri). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2021 Il Consigliere e ensore Il Presidente IE NF cca Dotnico Gallo