CASS
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2025, n. 25156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25156 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato PALERMO ALESSANDRO del foro di CATANIA in difesa di SS LO, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25156 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 03/06/2019, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza emessa il 1°/06/2017 dal GUP presso il Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, giudicando LO SA responsabile dei reati previsti dagli artt.74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestati ai capi b) e c) dell'imputazione, e - applicata la continuazione e la diminuente derivante dalla scelta del rito - lo ha condannato alla pena di anni tredici e mesi dieci di reclusione. La Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con sentenza n.29875 del 04/07/2021, ha disposto l'annullamento della sentenza nei confronti dell'imputato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. La Corte di legittimità ha rilevato che il giudice di secondo grado aveva valorizzato le dichiarazioni rese datcollaboratori di giustizia LV AU, AB ZZ e ID NA;
e, in particolare, le dichiarazioni rese dal AU il quale, secondo la sentenza impugnata, aveva riferito che il SA aveva operato sotto le direttive del NA i rifornendo le piazze di spaccio di San GI LE, San CR e - in definitiva - tutte le zone gestite dal gruppo facente capo ad EA ZZ;
la Corte ha peraltro ritenuto sussistente il denunciato vizio di travisamento, atteso che le dichiarazioni del AU non si riferivano al SA bensì al coimputato Sottile;
con la conseguenza che il vizio rilevato infirmava la complessiva tenuta logica della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto come coerenti e convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2. La Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, ha giudicato fondato l'originario appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Catania, condannando il SA alla pena di anni undici e mesi due di reclusione, con le conseguenti pene accessorie e con la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. Il giudice del rinvio ha premesso che l'originaria sentenza di condanna emessa in secondo grado da altra Sezione della Corte catanese aveva ritenuto come convergenti le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ID NA, AB ZZ, LV AU e EL BA, dalle cui affermazioni era stato ritenuto provato che il SA si fosse occupato, nell'arco temporale in contestazione, della gestione del traffico di cocaina e marijuana per conto dell'associazione "Santapaola-Ercolano" con il ruolo di partecipe &l'associazione dedita al narcotraffico gestita dalla famiglia ZZ;
provvedendo, quindi, all'esposizione del contenuto delle dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori, 2 nell'originario giudizio di secondo grado e in sede di rinnovazione dell'attività istruttoria, deducendo che - dal tenore delle stesse - si evinceva che le suddette affermazioni fossero convergenti nel dare piena dimostrazione dello stabile inserimento del SA nel sodalizio e del contributo speso per la realizzazione dei suoi fini, connotandosi quindi di univocità, concordanza e gravità; e che - in particolare - i collaboratori avevano concordemente riferito che l'imputato aveva gestito una piazza di spaccio (ovvero quella di Sangiorgio) collocando temporalmente tale attività dopo la scarcerazione di EA ZZ (avvenuta il 06/04/2012) e dopo la scarcerazione dello stesso SA (avvenuta il 26/10/2012). La Corte territoriale ha pure ritenuto sussistenti le aggravanti dell'agevolazione del clan mafioso AN e quella della disponibilità di armi in capo al sodalizio. Ha quindi ritenuto infondate le argomentazioni difensive esposte in ordine all'esatta identificazione del SA e al carattere generico delle dichiarazioni rese dal NA nonché alla contraddizione con quelle rese dagli altri collaboratori in ordine all'identificazione della piazza di spaccio gestita (avendo il NA fatto riferimento a quella di viale Bummaccaro 16), atteso che, comunque, dovevano ritenersi plurime le piazze gestite dal gruppo ZZ;
ha ritenuto che i reati fine non potessero essere qualificati sotto la specie dei fatti di lieve entità, giungendo quindi alla determinazione del predetto trattamento sanzionatorio. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LO SA, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazionej, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa ha previamente riassunto le svolgimento delle indagini preliminari, dei giudizi di merito e di quello di rinvio, evidenziando come l'impianto probatorio a carico del ricorrente si fondasse in modo esclusivo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ID NA, LV AU e AB ZZ tal poi si erano aggiunte quelle di EL BA;
evidenziando come tali dichiarazioni fossero stata ritenute inidonee a fondare i gravi indizi di colpevolezza già da parte del Tribunale del riesame di Catania/ oltre che non tali da giustificare una pronuncia di condanna da parte del giudice di primo grado. Ha quindi dedotto che - nel riesaminare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia rese nel giudizio di appello, in sede di rinnovazione istruttoria - il giudice del rinvio sarebbe incorso in errori e incongruenze, non cogliendone le contraddizioni intrinseche ed erroneamente ritenendo complessivamente coerenti le dichiarazioni medesime;
con puntuale riferimento al profilo riguardante la 3 A gestione di una piazza di spaccio, collocando l'intraneità del SA rispetto al c.d. "gruppo ZZ" dal periodo di reggenza di EA ZZ, scarcerato il 06/04/0212, e successivamente alla scarcerazione dello stesso SA avvenuta il 26/10/2012. Ha esposto che il NA aveva sempre indicato il SA come titolare della piazza di spaccio di Viale Bummacaro 16, mentre il AU lo aveva invece indicato come titolare, per breve tempo, di quella di San Giorgio;
esponendo che, di contro, le dichiarazioni dei collaboratori erano concordi nell'attribuire al SA una scarsa rilevanza all'interno del clan, rendendo quindi illogica la ritenuta configurazione dell'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso;
ritenendo complessivamente illogica la motivazione del giudice del rinvio in ordine all'appartenenza dell'imputato a un sodalizio dedito al narcotraffico. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La pronuncia di annullamento con rinvio emessa da questa Corte è stata adottata sulla base dell'erronea interpretazione, da parte del giudice di appello, delle dichiarazioni rese da uno dei collaboratori di giustizia (LV AU), in quanto - in realtà - afferenti alla posizione di diverso coimputato, con conseguente perfezionamento di un vizio di illogicità derivante da travisamento della prova, tale da inficiare la complessiva tenuta logica della sentenza, a propria volta fondata - in ordine alla posizione dell'odierno imputato - sulla dedotta convergenza dele dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia medesimi. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha quindi provveduto ad una analitica valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ID NA, EL BA, AB ZZ e LV AU, ritenendo che le stesse dovessero ritenersi reciprocamente convergenti in ordine al dato della gestione, da parte del SA, di una piazza di spaccio nell'ambito di quelle gestite dal gruppo ZZ, durante il periodo di reggenza di EA ZZ (scarcerato il 06/04/2012) e dopo la scarcerazione dello stesso SA, avvenuta il 26/10/2012. 3. Ciò premesso, va ricordato che - in tema di valutazione della chiamata in correità e in relazione al disposto dell'art.192, comma 3, cod.proc.pen. (da parte Y di imputato nel medesimo reato o di imputato in procedimento connesso) - la giurisprudenza ha rilevato che il giudice deve, in primo luogo, valutare la credibilità intrinseca del dichiarante e il carattere logicamente coerente delle sue 4 dichiarazioni e, in secondo luogo, esaminare la necessaria sussistenza di riscontri esterni rispetto alla chiamata in questione (a tale proposito, in riferimento al relativo ordine logico delle questioni, si sono espresse in tal senso già Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465); mentre, sul punto, il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231302; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577; Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058). La necessità di una considerazione globale in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni implica, quindi, che il giudice di merito debba procedere a una valutazione globale e unitaria di tutti gli elementi raccolti, potendo giungere un positivo giudizio di attendibilità anche in presenza di un racconto segnato da lacune e contraddizionanto queste siano spiegabili sulla base del tempo trascorso dai fatti e diill'attenzione rispetto ai fatti narrati (Sez. 4, n. 35569 del 16/04/2003, Zungri, Rv. 228298), con il logico corollario in base al quale deve ritenersi ammessa anche una valutazione frazionata delle dichiarazioni del chiamante, se non sussiste una necessaria interferenza fattuale e logica tra le parti della narrazione (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153; Sez. 1, n. 26966 01/12/2022, dep. 2023, Paola, Rv. 284836). 4. tfg1é2IXg, lbanto agli "ulteriori elementi di prova" richiesti dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen., costituisce conclusione acquisita quella in base alla quale gli stessi possano essere rappresentati anche da altre chiamate in correità, a condizione che queste siano totalmente avulse e autonome rispetto alla prima e sottoposte ad un pregnante vaglio critico e purché consentano di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente con specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest'ultimo ha assistito (Sez. 1, n. 1560 del. 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. ‘ 235801); mentre, in riferimento alla tematica - direttamente rilevante nel caso di specie - dei reati associativi, questa Corte ha precisato che il riscontro individualizzante non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato 5 associativo, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572). Specificamente, in ordine all'idoneità ad assumere valenza di riscontro da parte di ulteriori chiamate in correità, sin da risalenti arresti questa Corte ha precisato che i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999, dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558; conf. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; rimanendo quindi essenziale il dato della convergenza delle chiamate, quanto meno, sul nucleo centrale ed essenziale del narrato, risultando quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327). 5. ~, givanto al tema della chiamata in correità effettuata de relato, la stessa, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090); potendo il riscontro esterno essere fornito anche da altre dichiarazioni de relato purché: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun 6 dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143, conf. Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948). 6. Nel caso in esame, il giudice del rinvio ha ritenuto adeguatamente provata - sulla base delle dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori di giustizia - l'ipotesi accusatoria in base alla quale il SA si sarebbe associato con altri soggetti in un sodalizio dedito al narcotraffico mediante la gestione di numerose piazze di spaccio site nel quartiere di Librino e di San GI Galerno, oltre ad avere provveduto all'acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e marijuana. Occorre quindi valutare, alla luce dei predetti principi e in relazione al tenore dell'unitario motivo di censura, l'effettiva convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in riferimento al nucleo centrale del narrato, sempre in . i,/ irife-~nto ai limiti del sindacato propri del giudizio di legittimità; ricordando altresì, in relazione all'ascritta fattispecie di cui all'art.74, T.U. stup., che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); mentre, per l'individuazione di una cosiddetta "piazza di spaccio" non è sufficiente l'abitualità del luogo di smercio, noto ai clienti, o la compresenza di più soggetti che si occupano della cessione con specifica ripartizione dei ruoli, ma è necessaria anche la presenza di un'articolata organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesa della zona, nonché la turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smercio senza soluzione di continuità (Sez. 6, n. 37077 del 30/06/2021, Atafoh, Rv. 282111). v 7. Ritiene questa Corte che il giudice del rinvio si sia adeguatamente i conformato alle direttive impartite nella sentenza rescindente, ritenendo che il 7 complesso delle dichiarazioni abbia fornito un'adeguata prova dello stabile inserimento del SA nel sodalizio avente quale capo e promotore EA ZZ e con il ruolo di gestore di una delle piazze di spacco facenti capo all'associazione; dovendosi, in particolare e in riferimento alle deduzioni difensive, ritenere che la Corte territoriale abbia adeguatamente riassunto e valutato gli esiti delle rispettive dichiarazioni rese in sede di esame. Mentre, di contro, le argomentazioni poste alla base dell'unico motivo di ricorso - attinenti alla sola complessiva credibilità dei chiamanti in correità - devono ritenersi di rango meramente oppositivo e omissive del necessario raffronto con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale. In particolare, come rilevato dal giudice del rinvio, i collaboratori di giustizia NA, AB ZZ e AU hanno concordemente riferito che il SA, dopo la sua scarcerazione (avvenuta il 26/10/2012) I era divenuto un membro del sodalizio gestito da EA ZZ, a propria volta scarcerato nei primi mesi del 2012, assumendo in gestione una piazza di spaccio per conto del gruppo. In riferimento ai principi suddetti, deve ritenersi che non assuma valore decisivo - al fine dell'individuazione del nucleo centrale del narrato - il fatto che il NA abbia topograficamente individuato la piazza di spaccio gestita dal SA in quella di viale Bummacaro n.16, mentre AB ZZ - che ha riferito la circostanza de relato per averla appresa dal fratello EA ZZ durante il suo periodo di detenzione - e il AU abbiano individuato la collocazione della piazza in Sangiorgio. Difatti, come evidenziato dal giudice del rinvio, le predette dichiarazioni appaiono sostanzialmente convergenti su una serie di circostanze del tutto idonee a dedurre la intraneità del SA rispetto al gruppo criminale gestito da EA ZZ. In particolare, i tre predetti collaboratori di giustizia (mentre del tutto generiche sono state le affermazioni rese dal BA) hanno riferito, per conoscenza diretta ovvero de relato, che il SA era entrato a fare parte del gruppo ZZ dopo essere stato membro di altro sodalizio;
che lo stesso si occupava, secondo un dato riferito in modo del tutto univoco, di cessione di sostanza stupefacente in una piazza di spaccio (dovendosi ritenere, alla luce dei principi predetti, non decisiva la difforme individuazione della sua collocazione da parte del NA), avendo AB ZZ specificato che la gestione della piazza medesima da parte del SA era un dato stabile nel tempo;
che lo stesso, nell'ambito dell'attività collegata allo spaccio di stupefacenti, si riforniva personalmente di sostanze che provvedeva poi a spacciare personalmente (circostanza pure riferita dal Senninara), tematica che avrebbe poi creato dei problemi con il sodalizio e, in particolare, con EA ZZ;
che - come riferito 8 dallo stesso ZZ, sempre sulla base di quanto riferito dal fratello - il SA aveva preso personalmente parte di un "atto di forza" dello stesso gruppo allo scopo di contrastare l'azione di un clan rivale che intendeva togliere al gruppo ZZ la gestione di alcune piazze di spaccio (in periodo di tempo collocato nel 2013); che, durante il periodo in cui si trovava con il gruppo ZZ, il SA aveva anche avuto in dotazione un'automobile da parte di EA ZZ (circostanza riferita dal AU) in riferimento alla gestione della di spaccio sita in Sangiorgio. In sostanza, alla luce dei predetti principi, deve ritenersi che - pure con alcune divergenze - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siano state convergenti in ordine al nucleo centrale del narrato e, in particolare, sull'appartenenza (nel periodo suddetto) del SA al gruppo criminale facente capo al ZZ e sulla gestione di una piazza di spaccio per conto del gruppo stesso, non ravvisandosi tra le dichiarazioni medesime divergenze tali da inficiare il nucleo centrale medesimo, con specifico riferimento alla concreta appartenenza al sodalizio individuato nel capo di imputazione. 8. Deve quindi ritenersi che - in riferimento al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen. - il giudice del rinvio abbia ottemperato al dictum contenuto nella sentenza di annullamento e che prevedeva l'obbligo di adeguata rivalutazione di tutte le circostanze riferite dai collaboratori di giustizia, alla luce del travisamento di quelle già rese da parte del AU. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il tiresid ,
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato PALERMO ALESSANDRO del foro di CATANIA in difesa di SS LO, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25156 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 03/06/2019, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza emessa il 1°/06/2017 dal GUP presso il Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, giudicando LO SA responsabile dei reati previsti dagli artt.74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestati ai capi b) e c) dell'imputazione, e - applicata la continuazione e la diminuente derivante dalla scelta del rito - lo ha condannato alla pena di anni tredici e mesi dieci di reclusione. La Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con sentenza n.29875 del 04/07/2021, ha disposto l'annullamento della sentenza nei confronti dell'imputato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. La Corte di legittimità ha rilevato che il giudice di secondo grado aveva valorizzato le dichiarazioni rese datcollaboratori di giustizia LV AU, AB ZZ e ID NA;
e, in particolare, le dichiarazioni rese dal AU il quale, secondo la sentenza impugnata, aveva riferito che il SA aveva operato sotto le direttive del NA i rifornendo le piazze di spaccio di San GI LE, San CR e - in definitiva - tutte le zone gestite dal gruppo facente capo ad EA ZZ;
la Corte ha peraltro ritenuto sussistente il denunciato vizio di travisamento, atteso che le dichiarazioni del AU non si riferivano al SA bensì al coimputato Sottile;
con la conseguenza che il vizio rilevato infirmava la complessiva tenuta logica della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto come coerenti e convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 2. La Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, ha giudicato fondato l'originario appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Catania, condannando il SA alla pena di anni undici e mesi due di reclusione, con le conseguenti pene accessorie e con la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. Il giudice del rinvio ha premesso che l'originaria sentenza di condanna emessa in secondo grado da altra Sezione della Corte catanese aveva ritenuto come convergenti le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ID NA, AB ZZ, LV AU e EL BA, dalle cui affermazioni era stato ritenuto provato che il SA si fosse occupato, nell'arco temporale in contestazione, della gestione del traffico di cocaina e marijuana per conto dell'associazione "Santapaola-Ercolano" con il ruolo di partecipe &l'associazione dedita al narcotraffico gestita dalla famiglia ZZ;
provvedendo, quindi, all'esposizione del contenuto delle dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori, 2 nell'originario giudizio di secondo grado e in sede di rinnovazione dell'attività istruttoria, deducendo che - dal tenore delle stesse - si evinceva che le suddette affermazioni fossero convergenti nel dare piena dimostrazione dello stabile inserimento del SA nel sodalizio e del contributo speso per la realizzazione dei suoi fini, connotandosi quindi di univocità, concordanza e gravità; e che - in particolare - i collaboratori avevano concordemente riferito che l'imputato aveva gestito una piazza di spaccio (ovvero quella di Sangiorgio) collocando temporalmente tale attività dopo la scarcerazione di EA ZZ (avvenuta il 06/04/2012) e dopo la scarcerazione dello stesso SA (avvenuta il 26/10/2012). La Corte territoriale ha pure ritenuto sussistenti le aggravanti dell'agevolazione del clan mafioso AN e quella della disponibilità di armi in capo al sodalizio. Ha quindi ritenuto infondate le argomentazioni difensive esposte in ordine all'esatta identificazione del SA e al carattere generico delle dichiarazioni rese dal NA nonché alla contraddizione con quelle rese dagli altri collaboratori in ordine all'identificazione della piazza di spaccio gestita (avendo il NA fatto riferimento a quella di viale Bummaccaro 16), atteso che, comunque, dovevano ritenersi plurime le piazze gestite dal gruppo ZZ;
ha ritenuto che i reati fine non potessero essere qualificati sotto la specie dei fatti di lieve entità, giungendo quindi alla determinazione del predetto trattamento sanzionatorio. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LO SA, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazionej, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa ha previamente riassunto le svolgimento delle indagini preliminari, dei giudizi di merito e di quello di rinvio, evidenziando come l'impianto probatorio a carico del ricorrente si fondasse in modo esclusivo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ID NA, LV AU e AB ZZ tal poi si erano aggiunte quelle di EL BA;
evidenziando come tali dichiarazioni fossero stata ritenute inidonee a fondare i gravi indizi di colpevolezza già da parte del Tribunale del riesame di Catania/ oltre che non tali da giustificare una pronuncia di condanna da parte del giudice di primo grado. Ha quindi dedotto che - nel riesaminare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia rese nel giudizio di appello, in sede di rinnovazione istruttoria - il giudice del rinvio sarebbe incorso in errori e incongruenze, non cogliendone le contraddizioni intrinseche ed erroneamente ritenendo complessivamente coerenti le dichiarazioni medesime;
con puntuale riferimento al profilo riguardante la 3 A gestione di una piazza di spaccio, collocando l'intraneità del SA rispetto al c.d. "gruppo ZZ" dal periodo di reggenza di EA ZZ, scarcerato il 06/04/0212, e successivamente alla scarcerazione dello stesso SA avvenuta il 26/10/2012. Ha esposto che il NA aveva sempre indicato il SA come titolare della piazza di spaccio di Viale Bummacaro 16, mentre il AU lo aveva invece indicato come titolare, per breve tempo, di quella di San Giorgio;
esponendo che, di contro, le dichiarazioni dei collaboratori erano concordi nell'attribuire al SA una scarsa rilevanza all'interno del clan, rendendo quindi illogica la ritenuta configurazione dell'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso;
ritenendo complessivamente illogica la motivazione del giudice del rinvio in ordine all'appartenenza dell'imputato a un sodalizio dedito al narcotraffico. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La pronuncia di annullamento con rinvio emessa da questa Corte è stata adottata sulla base dell'erronea interpretazione, da parte del giudice di appello, delle dichiarazioni rese da uno dei collaboratori di giustizia (LV AU), in quanto - in realtà - afferenti alla posizione di diverso coimputato, con conseguente perfezionamento di un vizio di illogicità derivante da travisamento della prova, tale da inficiare la complessiva tenuta logica della sentenza, a propria volta fondata - in ordine alla posizione dell'odierno imputato - sulla dedotta convergenza dele dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia medesimi. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha quindi provveduto ad una analitica valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ID NA, EL BA, AB ZZ e LV AU, ritenendo che le stesse dovessero ritenersi reciprocamente convergenti in ordine al dato della gestione, da parte del SA, di una piazza di spaccio nell'ambito di quelle gestite dal gruppo ZZ, durante il periodo di reggenza di EA ZZ (scarcerato il 06/04/2012) e dopo la scarcerazione dello stesso SA, avvenuta il 26/10/2012. 3. Ciò premesso, va ricordato che - in tema di valutazione della chiamata in correità e in relazione al disposto dell'art.192, comma 3, cod.proc.pen. (da parte Y di imputato nel medesimo reato o di imputato in procedimento connesso) - la giurisprudenza ha rilevato che il giudice deve, in primo luogo, valutare la credibilità intrinseca del dichiarante e il carattere logicamente coerente delle sue 4 dichiarazioni e, in secondo luogo, esaminare la necessaria sussistenza di riscontri esterni rispetto alla chiamata in questione (a tale proposito, in riferimento al relativo ordine logico delle questioni, si sono espresse in tal senso già Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465); mentre, sul punto, il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231302; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577; Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058). La necessità di una considerazione globale in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni implica, quindi, che il giudice di merito debba procedere a una valutazione globale e unitaria di tutti gli elementi raccolti, potendo giungere un positivo giudizio di attendibilità anche in presenza di un racconto segnato da lacune e contraddizionanto queste siano spiegabili sulla base del tempo trascorso dai fatti e diill'attenzione rispetto ai fatti narrati (Sez. 4, n. 35569 del 16/04/2003, Zungri, Rv. 228298), con il logico corollario in base al quale deve ritenersi ammessa anche una valutazione frazionata delle dichiarazioni del chiamante, se non sussiste una necessaria interferenza fattuale e logica tra le parti della narrazione (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153; Sez. 1, n. 26966 01/12/2022, dep. 2023, Paola, Rv. 284836). 4. tfg1é2IXg, lbanto agli "ulteriori elementi di prova" richiesti dall'art.192, comma 3, cod.proc.pen., costituisce conclusione acquisita quella in base alla quale gli stessi possano essere rappresentati anche da altre chiamate in correità, a condizione che queste siano totalmente avulse e autonome rispetto alla prima e sottoposte ad un pregnante vaglio critico e purché consentano di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente con specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest'ultimo ha assistito (Sez. 1, n. 1560 del. 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. ‘ 235801); mentre, in riferimento alla tematica - direttamente rilevante nel caso di specie - dei reati associativi, questa Corte ha precisato che il riscontro individualizzante non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare che, in relazione al reato 5 associativo, è costituito non dal singolo comportamento dell'accusato, bensì dalla sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572). Specificamente, in ordine all'idoneità ad assumere valenza di riscontro da parte di ulteriori chiamate in correità, sin da risalenti arresti questa Corte ha precisato che i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999, dep. 2000, Calascibetta, Rv. 215558; conf. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; rimanendo quindi essenziale il dato della convergenza delle chiamate, quanto meno, sul nucleo centrale ed essenziale del narrato, risultando quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327). 5. ~, givanto al tema della chiamata in correità effettuata de relato, la stessa, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090); potendo il riscontro esterno essere fornito anche da altre dichiarazioni de relato purché: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun 6 dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143, conf. Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948). 6. Nel caso in esame, il giudice del rinvio ha ritenuto adeguatamente provata - sulla base delle dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori di giustizia - l'ipotesi accusatoria in base alla quale il SA si sarebbe associato con altri soggetti in un sodalizio dedito al narcotraffico mediante la gestione di numerose piazze di spaccio site nel quartiere di Librino e di San GI Galerno, oltre ad avere provveduto all'acquisto, detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e marijuana. Occorre quindi valutare, alla luce dei predetti principi e in relazione al tenore dell'unitario motivo di censura, l'effettiva convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in riferimento al nucleo centrale del narrato, sempre in . i,/ irife-~nto ai limiti del sindacato propri del giudizio di legittimità; ricordando altresì, in relazione all'ascritta fattispecie di cui all'art.74, T.U. stup., che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139); mentre, per l'individuazione di una cosiddetta "piazza di spaccio" non è sufficiente l'abitualità del luogo di smercio, noto ai clienti, o la compresenza di più soggetti che si occupano della cessione con specifica ripartizione dei ruoli, ma è necessaria anche la presenza di un'articolata organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesa della zona, nonché la turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smercio senza soluzione di continuità (Sez. 6, n. 37077 del 30/06/2021, Atafoh, Rv. 282111). v 7. Ritiene questa Corte che il giudice del rinvio si sia adeguatamente i conformato alle direttive impartite nella sentenza rescindente, ritenendo che il 7 complesso delle dichiarazioni abbia fornito un'adeguata prova dello stabile inserimento del SA nel sodalizio avente quale capo e promotore EA ZZ e con il ruolo di gestore di una delle piazze di spacco facenti capo all'associazione; dovendosi, in particolare e in riferimento alle deduzioni difensive, ritenere che la Corte territoriale abbia adeguatamente riassunto e valutato gli esiti delle rispettive dichiarazioni rese in sede di esame. Mentre, di contro, le argomentazioni poste alla base dell'unico motivo di ricorso - attinenti alla sola complessiva credibilità dei chiamanti in correità - devono ritenersi di rango meramente oppositivo e omissive del necessario raffronto con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale. In particolare, come rilevato dal giudice del rinvio, i collaboratori di giustizia NA, AB ZZ e AU hanno concordemente riferito che il SA, dopo la sua scarcerazione (avvenuta il 26/10/2012) I era divenuto un membro del sodalizio gestito da EA ZZ, a propria volta scarcerato nei primi mesi del 2012, assumendo in gestione una piazza di spaccio per conto del gruppo. In riferimento ai principi suddetti, deve ritenersi che non assuma valore decisivo - al fine dell'individuazione del nucleo centrale del narrato - il fatto che il NA abbia topograficamente individuato la piazza di spaccio gestita dal SA in quella di viale Bummacaro n.16, mentre AB ZZ - che ha riferito la circostanza de relato per averla appresa dal fratello EA ZZ durante il suo periodo di detenzione - e il AU abbiano individuato la collocazione della piazza in Sangiorgio. Difatti, come evidenziato dal giudice del rinvio, le predette dichiarazioni appaiono sostanzialmente convergenti su una serie di circostanze del tutto idonee a dedurre la intraneità del SA rispetto al gruppo criminale gestito da EA ZZ. In particolare, i tre predetti collaboratori di giustizia (mentre del tutto generiche sono state le affermazioni rese dal BA) hanno riferito, per conoscenza diretta ovvero de relato, che il SA era entrato a fare parte del gruppo ZZ dopo essere stato membro di altro sodalizio;
che lo stesso si occupava, secondo un dato riferito in modo del tutto univoco, di cessione di sostanza stupefacente in una piazza di spaccio (dovendosi ritenere, alla luce dei principi predetti, non decisiva la difforme individuazione della sua collocazione da parte del NA), avendo AB ZZ specificato che la gestione della piazza medesima da parte del SA era un dato stabile nel tempo;
che lo stesso, nell'ambito dell'attività collegata allo spaccio di stupefacenti, si riforniva personalmente di sostanze che provvedeva poi a spacciare personalmente (circostanza pure riferita dal Senninara), tematica che avrebbe poi creato dei problemi con il sodalizio e, in particolare, con EA ZZ;
che - come riferito 8 dallo stesso ZZ, sempre sulla base di quanto riferito dal fratello - il SA aveva preso personalmente parte di un "atto di forza" dello stesso gruppo allo scopo di contrastare l'azione di un clan rivale che intendeva togliere al gruppo ZZ la gestione di alcune piazze di spaccio (in periodo di tempo collocato nel 2013); che, durante il periodo in cui si trovava con il gruppo ZZ, il SA aveva anche avuto in dotazione un'automobile da parte di EA ZZ (circostanza riferita dal AU) in riferimento alla gestione della di spaccio sita in Sangiorgio. In sostanza, alla luce dei predetti principi, deve ritenersi che - pure con alcune divergenze - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siano state convergenti in ordine al nucleo centrale del narrato e, in particolare, sull'appartenenza (nel periodo suddetto) del SA al gruppo criminale facente capo al ZZ e sulla gestione di una piazza di spaccio per conto del gruppo stesso, non ravvisandosi tra le dichiarazioni medesime divergenze tali da inficiare il nucleo centrale medesimo, con specifico riferimento alla concreta appartenenza al sodalizio individuato nel capo di imputazione. 8. Deve quindi ritenersi che - in riferimento al disposto dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen. - il giudice del rinvio abbia ottemperato al dictum contenuto nella sentenza di annullamento e che prevedeva l'obbligo di adeguata rivalutazione di tutte le circostanze riferite dai collaboratori di giustizia, alla luce del travisamento di quelle già rese da parte del AU. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il tiresid ,