Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2669
CASS
Sentenza 10 gennaio 2005

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Ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la valutazione sulla particolare complessità del dibattimento non ha come presupposto necessario la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. (Nella specie si è ritenuta corretta la valutazione del giudice dell'impugnazione che aveva disposto la sospensione dei termini prima ancora dell'apertura del dibattimento, desumendo la particolare complessità di quest'ultimo dall'elevato numero degli imputati, dal numero e dalla gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2669
    Data del deposito : 10 gennaio 2005

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