Sentenza 10 gennaio 2005
Massime • 1
Ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la valutazione sulla particolare complessità del dibattimento non ha come presupposto necessario la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. (Nella specie si è ritenuta corretta la valutazione del giudice dell'impugnazione che aveva disposto la sospensione dei termini prima ancora dell'apertura del dibattimento, desumendo la particolare complessità di quest'ultimo dall'elevato numero degli imputati, dal numero e dalla gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2005 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
2 669 /0 5 PRIMA SEZIONE PENALE
69 UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/01/2005
SENTENZA
N. 29 /05
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. TERESI RENATO
1. Dott. CHIEFFI SEVERO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 037529/2004 Π 2.Dott.SILVESTRI VA
" 3. Dott.CA VA
4.Dott. CORRADINI GRAZIA "
Sexart 23 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 03/02/1974 1) VA GIUSEPPE
avverso ORDINANZA del 19/07/2004
di REGGIO CALABRIA TRIB. LIBERTA'
sentita la relazione fatta dal Consigliere
A. Galano, che ha chiemo CA VA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. il zigetro delголубо Півза
1.- Con ordinanza del 19.7.2004 il Tribunale di Reggio Calabria respingeva l'appello proposto da FA PP contro il provvedimento della locale Corte d'appello di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, desumendo la particolare complessità del dibattimento dall'elevato numero degli imputati, dal numero e dalla gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, "prospettanti anche la riapertura dell'istruttoria dibattimentale" mediante richieste di natura testimoniale e documentale: indici questi identificativi della rilevata complessità, prima ancora e a prescindere dalla decisione di accoglimento, o meno, delle medesime richieste istruttorie.
- Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha 2.
sostanzialmente dedotto con un unico motivo di gravame che la ratio giustificatrice della complessità del dibattimento non può essere identificata con riferimento a generiche valutazioni di complessità, prima ancora che sia aperto il dibattimento e siano esaminate in concreto le richieste istruttorie formulate con i motivi di gravame, connotandosi anzi la rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello come fenomeno eccezionale.
Il ricorso è destituito di fondamento.
La conclusione cui é pervenuto il Tribunale, in relazione alla ricorrenza del presupposto della particolare complessità del dibattimento, appare infatti coerente con il quadro normativo di riferimento ed altresì sorretta da logica e puntuale motivazione in punto di esigenze strettamente processuali, inerenti cioè alla celebrazione del giudizio a carico dell'imputato, facendosi analitico riferimento all'elevato numero degli imputati e alla pluralità e gravità delle imputazioni e delle questioni preliminari e di merito sollevate con i motivi di gravame, ivi comprese le richieste di riapertura dell'istruzione probatoria in appello: circostanze queste “endoprocessuali" che, apprezzate nella loro globalità, sono obiettivamente idonee a motivare la ragionevole prognosi di particolare complessità del dibattimento.
Va d'altra parte riaffermato il principio già stabilito da questa Corte in altre occasioni (da ultimo, Cass., Sez. IV, 14/1/2004, Russo, rv. 228175), per il quale, in materia di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, l'art. 304.2 c.p.p. trova applicazione anche nel giudizio di impugnazione e in questo caso la valutazione sulla particolare complessità del : dibattimento non ha come presupposto necessario l'effettiva rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter disp. att. c.p.p.
Così deliberato in camera di consiglio il 10 gennaio 2005.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ReparaTeresi dott. Giovanni Canzio
by DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
27 GEN 2005
IL CANCELLIERE M
E
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Rosanna Pani P
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2