Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2002, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
AULA "A" 05475 / 0 2 REPUB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17850/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Spanò Pres. Rel. Dott. Alberto Cron. 16513 Guglielmucci Consigliere Dott. Corrado Rep. Dott. Alessandro De Renzis Consigliere 5 febbraio Dott. Giuseppe Cellerino Consigliere 2002 Dott. Maura La Terza Presidente ha pronunciato la seguente: SE N T ENZA sul ricorso proposto da: società CIS, Compagnia Italiana Strade S.p.A., elettivamente domi- ciliato in Roma, via della Mercede n. 52, presso l'avv. Mario Men- ghini che, unitamente all'avv. Roberto Carapelle, la rappresenta e di- fende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Anto- nino Sgroi e Fabio Fonzo che lo rappresentano e difendono giusta dele- 542 1 ga in atti;
B intimato costituito con procura avversO la sentenza n. 5990/98, decisa il 21 ottobre 1990 e pub- blicata il 30 ottobre 1990, resa dal Tribunale di Torino nel pro- cedimento n. 1119/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Mario Menghini per la società ricorrente e A. Coretti, per delega dell'avv. Fabio Fonzo, nell'interesse dell'I.N.P.S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 giugno 1995, la società CIS, Compagnia Ita- liana Strade S.p.A., conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Torino l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere il riconoscimento della natura autonoma del rapporto di collaborazione instaurato con LD RO e la condanna dell'Istituto al rimborso delle rate già versate per il condono previdenziale cautelarmente richiesto. Il Giudice adito, con sentenza 3 27 luglio 1996, dichiarava inammissibile il ricorso ravvisando un effetto preclusivo nella domanda di condono. Interponeva appello la società CIS e in esito il Tribunale di To- rino, con sentenza n. 5990/98, emessa in data 23 30 ottobre 2 1998, respingeva il gravame. A sostegno della decisione richiamava l'orientament o espresso da questa Corte nella sentenza, resa a Sezioni Unite, 15 maggio 1998, n. 4918 (pronunziata a composizione del contrasto giurisprudenzia- le precedentemente insorto sulla validità delle "clausole di ri- serva" apposte alle domande di condono) ove si afferma che, essen- do la normativa sul condono previdenziale finalizzata a consentire la pronta esazione delle somme dovute agli Enti previdenziali e ad eliminare il contenzioso, si deve escludere che l'interessato, do- ро aver iniziato la relativa procedura, possa agire in giudizio per accertare l'insussistenza del proprio debito retributivo. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la società CIS con atto notificato in data 27 settembre 1999), sulla base di un unico motivo. L'I.N.P.S. si è costituito col solo deposito di procura. La società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 legge 23 dicembre 1994 in relazione all'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n. 48 e all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in genera- le. Si assume che già la normativa vigente alla data della domanda comportava la possibilità di contestare la sussistenza del debito contributivo, pur essendo stato richiesto il condono previdenzia- 3 provvedimenti concessivi di condono previdenziale essa riveste portata retroattiva rispetto alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, fissata all'1 gennaio 1999 dall'art. 83 della stessa (cfr. Cass., 8 giugno 1999, n. 5655; 18 agosto 1999, n. 8698). Tale nuova norma è pertanto applicabile anche alla pre- sente fattispecie che riguarda il condono previdenziale previsto e disciplinato - come s'è detto dalla legge n. 724 del 1994 (art. 18). In relazione a tale intervenuta normativa - in forza della quale resta superata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 15 maggio 1998, n. 4918 (pronunziata а composizione del contrasto giurisprudenziale precedentemente insorto sulla validità delle "clausole di riserva" apposte alle domande di condono) la deci- sione del Tribunale non risulta conforme alla sopravvenuta legge. La sentenza deve essere dunque cassata con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si designa come in dispositivo. Detto giudice deciderà la causa in applicazione del principio, già enunciato da questo Supremo Collegio nella sentenza sez. lav. 8 giugno 1999, n. 5655, che di seguito si riporta: "a seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, 9° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 applicabile, quale ius superveniens, anche ai giudizi in corso - le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condo- no previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 d.l. 28 marzo 5 1997 n. 79, conv. in 1. 28 maggio 1997 n. 140, e di altri prece- denti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la pos- sibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussi- stenza del relativo debito;
conseguentemente la domanda di condo- no, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accer- tamento negativo del suo debito contributivo." Lo stesso giudice deciderà in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia. Roma, 5 febbraio 2002 IL PRESIDENTE ESTENSORE سعدAlbe r IL CANCELLIERE S. Depositato in Cancelleria Oggi, 16 APR. 2002 3 9 2 IL CANCELLIERE 6 le;
si chiede comunque l'applicazione della disposizione introdot- ta con l'art. 81 comma 9 legge 23 dicembre 1998 n. 448. La censura risulta fondata sotto questo secondo assorbente profi- lo. Si deve infatti applicare lo "jus superveniens" costituito dal- l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ("Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") che co- sì recita: "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio de- bito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, con- vertito con modificazioni edalla legge 28 maggio 1997, n. 140, precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di ac- certamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del re- lativo debito"; e specifica, nell'ultima parte del medesimo comma, che "per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzio- SO, non sono comunque dovuti interessi". Tale norma fa dunque esplicito riferimento all'ipotesi di domande di condono previdenziale presentate, con riserva di accertamento negativo del debito, ai sensi e in applicazione di provvedimenti legislativi emessi anche anteriormente al citato D.L. n. 79 del 1997 (convertito); pertanto, proprio in forza di tale clausola contenente l'ampio e generico richiamo а tutti i "precedenti" 4 へ