Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
In materia di misure di sicurezza personale, il giudice, nell'effettuare la prognosi di pericolosità sociale sotto il profilo penale, non può limitarsi a far proprio il giudizio espresso nella relazione criminologica, ma deve verificare se sussistono o meno le condizioni che individuano una persistenza della personalità dell'imputato a commettere in futuro altri reati, basandosi sull'esame della personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sui fatti gravi commessi. (Fattispecie in cui la perizia psichiatrica aveva escluso la pericolosità sociale rilevando che, essendo il detenuto ricoverato in una struttura sanitaria protetta, non vi era pericolo che commettesse altri reati, e il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto tale giudizio non idoneo ad escludere la pericolosità sociale sotto il profilo penale, non essendovi alcuna garanzia che, al di fuori della struttura penitenziaria, il soggetto fosse in grado di astenersi dal commettere altri reati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 9847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9847 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/01/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 92
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 031586/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC ON, N. IL 11/01/1959;
avverso ORDINANZA del 14/06/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Tindari Baglione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 14 giugno 2006 il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ha rigettato l'appello presentato da CI TO contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che, a seguito di giudizio di persistente pericolosità sociale, gli aveva applicato la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia per la durata di tre anni. Il CI era stato condannato alla pena di dodici anni di reclusione per l'omicidio del proprio suocero e tentato omicidio del coniuge commessi il 24.5.1996 con particolare crudeltà e spietatezza per motivi futili. Era stato riconosciuto semi infermo di mente e gli era stata perciò applicata la relativa diminuente ma anche la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia poiché affetto da un grave disturbo della personalità che era stata la causa scatenante dei gravi delitti commessi.
Il Tribunale, condividendo il giudizio espresso dal Magistrato di Sorveglianza, ha ritenuto che la evoluzione positiva della relazione criminologica svolta nel corso della detenzione non dimostrasse la cessazione della pericolosità sociale, rilevando in particolare che non era stata assicurata la guarigione dalla patologia psichiatrica, i cui disturbi erano divenuti silenti in ambiente carcerario rassicurante e protettivo, ma che potevano riesplodere nell'ambiente ordinario di vita del CI, il quale aveva dichiarato davanti al Magistrato di Sorveglianza di avere ripreso a lavorare come conducente di TIR, di non assumere alcuna terapia farmacologia e di non essere seguito da alcuna struttura di igiene mentale. Il Tribunale ha nel contempo rigettato la istanza presentata in udienza dal P.G. e dalla difesa di richiedere un parere sulle condizioni di salute mentale del CI ai sanitari dell'ospedale psichiatrico giudiziario in cui era internato, sotto il profilo che poteva essere interessato in proposito il Magistrato di Sorveglianza in sede di riesame della pericolosità sociale. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del CI lamentando violazione degli artt. 202 e 211 c.p., nonché omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale di Sorveglianza omesso di considerare la condotta del condannato successiva al fatto commesso, che lo aveva portato a godere di ampi benefici carcerari ed i documentati progressi ottenuti durante la detenzione, che apparivano già da soli idonei a fare ritenere cessata la pericolosità sociale, nonché la relazione criminologica che aveva attestato la sparizione dei disturbi psichiatrici da cui era affetto il CI al momento dei fatti. Ha altresì rilevato che in ogni caso sarebbe stata sufficiente la applicazione della libertà vigilata per prevenire la possibilità di ricaduta con le conseguente prescrizione di consegnare la patente di guida e di sottoporsi ad un programma terapeutico presso una struttura pubblica. Infine ha protestato per la mancata acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte degli operatori psichiatrici che avrebbe favorito una più accorta e serena decisione.
Il Procuratore Generale presso questo Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è infondato.
La pericolosità sociale, come definita dall'art. 203 c.p., va desunta dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., e non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in correlazione con la natura e con lo stato patologico del soggetto;
ne consegue che la sua valutazione è compito specifico ed esclusivo del giudice il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti ne' rinunciarvi, pur dovendo tenere conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell'imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dai consulenti tecnici e dagli esperti (v. Cass. sez. 2 n. 2913 del 1988, Rv. 178449; Cass. sez. 1^, n. 8996 del 1996, Rv. 205759). È quindi onere del giudice verificare direttamente, senza rimettersi pedissequamente al parere dello psichiatra o del criminologo, se sussistono, al momento della decisione, le condizioni che consentono di affermare la persistenza di quella particolare caratterizzazione della personalità dell'imputato che determina la sua pericolosità, intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati.
Orbene, la relazione criminologica ha rilevato, nel caso in esame, che, siccome attualmente il CI è ricoverato in una struttura sanitaria dove è costantemente curato e monitorato, non vi è pericolo che commetta, al momento, altri reati, il che escluderebbe, sempre allo stato, la pericolosità sociale;
ma un tale giudizio, pur comprensibile sotto il profilo criminologico o psichiatrico, non è accettabile sotto il profilo penale poiché va considerato che la patologia del CI, pur se al momento silente, non è però superata, per cui il "giudizio di non pericolosità" subordinatamente ad una permanenza in una struttura carceraria o sanitaria di tipo protetto non appare del tutto equivalente, per il fine che qui interessa, ad un giudizio di non pericolosità sotto il profilo penale. Infatti non vi è alcuna garanzia che il CI, al di fuori della struttura penitenziaria, chiederebbe e praticherebbe le cure occorrenti a contenere la sua pericolosità e che sottoposto agli stimoli della vita di relazione non commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato.
Appare quindi corretto il giudizio di pericolosità espresso dalla ordinanza impugnata in quanto basato sull'esame della personalità del soggetto, sugli effettivi problemi psichiatrici che presenta, ma anche sui fatti gravissimi commessi in base ad uno stimolo insignificante e che, in assenza di terapia costante e di costante monitoraggio, potrebbero ripetersi.
Tale motivazione, del tutto coerente, giustifica poi la mancata sostituzione del ricovero in una casa di cura e di custodia con la libertà vigilata, ritenuta all'evidenza dal Tribunale non sufficiente a contenere la pericolosità del soggetto. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, occorre rilevare che con l'atto di appello il CI non aveva chiesto alcun nuovo accertamento all'ospedale psichiatrico giudiziario, per cui appare corretto il provvedimento impugnato laddove segnala che l'interessato potrà chiede in futuro, in qualsiasi momento, il riesame della pericolosità, anche in via anticipata, deducendo che, a seguito delle cure praticate è cessata la pericolosità, apparendo invece pretestuosa la continua richiesta di nuovi accertamenti nel corso del procedimento, posto anche che, ai fini della revoca della misura di sicurezza, non è sufficiente il dubbio del superamento della pericolosità, dovendo ottenersi, al contrario, la prognosi certa del superamento della già accertata pericolosità (v. Cass. sez. 1^, n. 2095 del 1993, Rv. 195415). Il ricorso, in quanto infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere pertanto respinto, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2007