Sentenza 13 luglio 2015
Massime • 1
In tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n.7, cod. pen., la necessità dell'esposizione va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite; ne deriva che la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res", inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poichè consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia.
Commentario • 1
- 1. Furto in stazione di servizio videosorvegliata è aggravato (Cass. 35909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 dicembre 2020
Tutto quanto contenuto in un box, destinato ad ufficio e posto a servizio di un'attività commerciale esercitata all'esterno, rientri senz'altro nell'esposizione alla fede pubblica, trattandosi di luogo privato ma aperto al pubblico per l'assolvimento di specifiche prestazioni inerenti all'esercizio, come tale soggetto a sorveglianza saltuaria da parte dell'avente diritto, impegnato anche nell'esecuzione dell'opera svolta all'esterno o nel monitoraggio degli addetti. In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata, in concreto, la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2015, n. 8331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8331 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2015 |
Testo completo
1 8 33 1/ 1 6 31 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2528/2015 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Rel. Consigliere-REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - - Consigliere -N. 53219/2014 Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI NZ N. IL 03/01/1973 avverso la sentenza n. 3912/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 11/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell' imputato, avv. to Giovanni De Francesco in sostituzione dell'avv. Bernardi che ha concluso riportandosi al ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11.6.2014 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza con la quale il G.U.P. del locale Tribunale, all'esito del rito abbreviato, aveva condannato PI NU, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre al risarcimento danni in favore della parte civile, per il delitto di furto aggravato ex art. 625 n. 7 c.p. di un telefono cellulare, di un portafogli contenente € 20,00 e di occhiali da sole, sottraendoli a Pizzonia Assunta che li teneva custoditi in uno scomparto dell'armadietto situato nel locale block house, posto all'esterno della Casa Circondariale di Torino.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p., per erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 625, n. 7, c.p., nonché per mancanza e manifesta illogicità : della motivazione, atteso che costituisce fatto acclarato nella fattispecie in esame quello che l'armadietto era regolarmente chiuso con il lucchetto e che l'imputata lo apriva, seppur senza danneggiarlo, ma da ciò non è possibile ritenere che gli oggetti ivi riposti dalla persona offesa fossero esposti (né per consuetudine, né per necessità) alla pubblica fede, posto che l'affidamento alla pubblica onestà era stato ampiamente superato dalla condotta della I persona offesa della chiusura a chiave dell'armadietto; delle due l'una: o si ritiene che la persona offesa non avesse chiuso a chiave l'armadietto, o l'avesse chiuso male, oppure l'imputata aveva aperto l'armadietto, rubando il contenuto che non poteva ritenersi esposto alla pubblica fede;
: conseguentemente deve escludersi, anche implicitamente, la ricorrenza della condizione di procedibilità 3.La p.o., Pizzonia Assunta, ha prodotto in data 23.6.2015 memoria concludendo per il rigetto del ricorso, essendo irrilevante ai fini della ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede che l'armadietto : : fosse chiuso o aperto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1.La ricorrente pone con l'unico motivo di impugnazione la questione di diritto relativa all' impossibilità di configurare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso in cui gli oggetti sottratti siano custoditi con sistema di chiusura mediante lucchetto, ma ovviamente la questione è estensibile a tutte le ipotesi in cui determinati accorgimenti impediscano l'immediato accesso al bene. Secondo la ricorrente risulterebbe pacifico, nella fattispecie in esame, che gli oggetti asportati erano stati collocati nell'apposito armadio posto all'esterno del carcere destinato al deposito degli effetti personali dei visitatori e che la p.o aveva apposto un lucchetto al relativo scomparto, aperto dal ladro senza segni di effrazione.
2. La questione posta dalla ricorrente è inammissibile, non solo perché non risulta essere stata posta nei termini in questione con l'atto di appello, in relazione al disposto di cui all'art. 606, terzo comma ultima parte, ma per essere, in ogni caso, completamente destituita di fondamento.
2.1.Ed invero, va innanzitutto evidenziato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'armadietto contenente i beni sottratti alla Pizzonia fosse esposto alla pubblica fede, atteso che la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite(Sez. 4,n. 45488 del 08/07/2008;Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013). In particolare, per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007) e la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, codice penale, non è correlata alla natura pubblica o privata - del luogo ove - si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa, sicchè tale condizione può sussistere anche se "la cosa" si trovi in luogo privato cui si possa liberamente accedere, (Sez. 2, n. 11977 del 04/07/1989). In tale contesto, non è idoneo ad incidere sulla configurabilità dell'aggravante in questione l'adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, (Sez. 2, n. 11977 del 04/07/1989, Sez. 2, n. 8504 del 16/05/1985) che non eliminano il pubblico affidamento della res. In ogni caso cautele che si traducono in congegni di chiusura quali l'apposizione di un lucchetto, una serratura con chiave, od un antifurto, non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, attesa la limitata : efficienza di tali congegni e la facilità con la quale possono essere superati, non costituendo un serio ostacolo all'azione furtiva, che non fa venir meno l'esposizione della cosa alla pubblica fede (Rv. 123198 Rv. 131871).
2.2. Più volte questa Corte ha affermato, invero, il principio secondo cui chiusura degli sportelli di un'auto parcheggiataa chiave la 2 sulla pubblica strada, non costituendo un serio ostacolo all'azione furtiva, non fa venir meno l'esposizione della cosa alla pubblica fede, con la conseguenza che sussiste la relativa aggravante, nel caso in cui il furto venga consumato con modalità violente o fraudolente, che concorre con quella prevista dall'art 625 n 2 cod pen., avendo diversa obiettività giuridica. (Rv. 141356; Rv. 137830; Rv. 153618; Rv. 131871 Rv. 123198).
2.3. Facendo applicazione dei suddetti principi emerge che nella fattispecie in esame correttamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. essendo all'uopo ininfluente l'adozione di un meccanismo di chiusura dello scomparto dell'armadio esposto alla pubblica fede contenente i beni sottratti, o la forzatura di esso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori come per legge e distrazione a favore dell'erario. Così deciso il 13.7.2015 Rosa ZZ Il PresidentePaolo Antonio Bruno Il Consigliere estensore PUDAB : : DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 1 - MAR 2016 You use IL FUNZIONARIO GIUGIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3