Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2015, n. 8331
CASS
Sentenza 13 luglio 2015

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Massime1

In tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n.7, cod. pen., la necessità dell'esposizione va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite; ne deriva che la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res", inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poichè consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia.

Commentario1

  • 1Furto in stazione di servizio videosorvegliata è aggravato (Cass. 35909/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 dicembre 2020

    Tutto quanto contenuto in un box, destinato ad ufficio e posto a servizio di un'attività commerciale esercitata all'esterno, rientri senz'altro nell'esposizione alla fede pubblica, trattandosi di luogo privato ma aperto al pubblico per l'assolvimento di specifiche prestazioni inerenti all'esercizio, come tale soggetto a sorveglianza saltuaria da parte dell'avente diritto, impegnato anche nell'esecuzione dell'opera svolta all'esterno o nel monitoraggio degli addetti. In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata, in concreto, la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2015, n. 8331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8331
Data del deposito : 13 luglio 2015

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