Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU 1 2 3 6 136 0 Oggetto ONBRARI SEZIONE SECONDA CIVILE DI AWOCATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente Dott. Mario R.G.N. 15707/98 - CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco 19837/98 Cron. 2558 · Consigliere Rep.399 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 29/09/00 - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente 腐 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE. IC AL, difeso da se medesimo, elettivamente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo chem 29 GEN 2001 Vlo studio dell'avvocato IZZO CARLO GUGLIELMO, IL CANCELLIERE difende, giusta delega in atti;
LIRE 1500 CANCELLERIA ricorrente
contro
NA EP;
0249604 - intimata 0249605 e sul 2° ricorso n° 19837/98 proposto da: NA EP, elettivamente domiciliato in 2000 ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato 1538 -1- RICCI MARIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IC AL;
- intimato TV Sex. Civ avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata RG. 8987/95) il 29/04/98 n. 8975/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato IC Alfonso, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato RICCI Mario, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principalee per l'inammissibilità dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avvocato Alfonso Licata, in relazione all'attività professionale da lui prestata in favore di SE IN in una causa civile conclusasi con sentenza favorevole a costei, chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Roma, sulla base della parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine, decreto ingiuntivo di pagamento di lire 6.108.597. L'ingiunta propose opposizione contestando la domanda del professionista. L'opposto, costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la -condanna dell'opponente al pagamento tra l'altro - della rivalutazione monetaria. Il Tribunale, con ordinanza collegiale 29/4/97, accogliendo l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo condannando l'opponente al pagamento soltanto di lire 4.711, oltre interessi legali dalla domanda. Contro il suddetto provvedimento l'avv. Licata ha proposto ricorso per cassazione ex art.111 Cost. formulando due motivi di censura illustrati da una memoria. L'intimata ha resistito con controricorso col quale ha proposto ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Va, anzitutto, disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avversO il medesimo provvedimento ed esaminato per primo il ricorso principale, basato su due motivi di doglianza. Col primo motivo, articolato in tre distinti profili, l'avv.Licata lamenta violazione del motivazione D.M. 31/10/85 e vizi di per avere il Tribunale ridotto gli onorari da lire 5.108.597 a lire 2.132.000 senza fornire le ragioni per le quali liquidazione effettuata dal aveva disatteso la Consiglio dell'Ordine e allegata al ricorso monitorio;
per avere altrettanto immotivatamente ridotto i diritti di procuratore da lire 1.796.000 a lire 1.116.000; ed infine, per avere omesso di provvedere in ordine alla seconda parte della parcella, nella quale erano state richieste competenze per onorari di lire 500.000 per gli atti successivi al deposito della sentenza. Nessuno dei tre profili di doglianza merita accoglimento, essendo rivolti a censurare, inammissibilmente, valutazioni di merito che il Tribunale ha effettuato con puntuale aderenza alla realtà processuale e in osservanza dei principi di diritto. Dalla lettura dell'impugnata ordinanza risulta, infatti, che: a) riguardo agli onorari, il Tribunale, sulla base di una valutazione comparativa di vari elementi oggettivi più che idonea a giustificare la decisione adottata, ha proceduto alla riduzione tenendo conto, da un lato, dell'"attività prestata dal professionista, quale emergeva dagli scritti difensivi e dai verbali di causa, nonché della liquidazione già operata con la sentenza favorevole alla IN" e, dall'altro, del fatto che essi erano stati "liquidati dal professionista nell'importo massimo dello scaglione tariffario".; b) riguardo ai diritti procuratorii, il Tribunale, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, ha dettagliatamente specificato le singole voci e le ragioni per le quali ha, di volta in volta, operato la riduzione;
c) richiamando, a pag.2 dell'ordinanza, il contenuto del ricorso monitorio il Tribunale ha indicato specificamente, tra le attività per le quali l'avv. Licata aveva richiesto il compenso, anche 1' "assistenza successiva al deposito della sentenza favorevole per la cliente", e dunque, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, nella liquidazione degli onorari nell'anzidetto importo globale di lire 2.132.000 deve ritenersi compresa anche il compenso per tale attività. I - Col secondo motivo si denuncia ancora violazione di legge (art.277 cod. proc. civ.) e omessa pronunzia su un саро della domanda, in quanto l'ordinanza non avrebbe provveduto in ordine alla domanda di rivalutazione espressamente richiesta dall'avv. Licata con la comparsa di costituzione e risposta e che, secondo il ricorrente, doveva ritenersi pienamente fondata in base alla tariffa approvata con D.M.31/10/85, all'epoca vigente. La censura è inammissibile per difetto di interesse. Questa Corte ha più volte affermato che le disposizioni contenute nelle tariffe professionali forensi possono essere applicate dal giudice solo se ed in quanto ricomprese nel potere regolamentare demandato al Consiglio Nazionale Forense dalla novembre 1957 n.1051; in particolare, ha legge 7 affermato che non può trovare applicazione in quanto esorbita dal suddetto regolamentare potere la disposizione della tariffa che lastabilisce rivalutazione automatica dei compensi dovuti al professionista (v. ex plurimis: Cass.9514/96). Il ricorrente, quindi, non ha interesse a dolersi dell'omissione di pronunzia in ordine ad una domanda 40000 che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere 290000 accolta. III Il ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo di doglianza con cui si attacca limitatatamente ad alcune voci la liquidazione effettuata dal Tribunale, va dichiarato inammissibile per evidente mancanza di interesse. IV- Si ritiene opportuno compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
2 A La Corte, iriuniti ricorsi, rigetta quello M O ELE R TE A l'incidentale; TR inammissibile dichiara principale;
EN .4 OV. 2001 LLE rie ILA E compensa le spese. 0 . Se D 0 a M .0 £ f N TA IO te 0 POY a 8. 9 erviz 9 N rsa d FFIC diziari 2 VA Roma, 29 settembre 2000 9 LIP in e 6 S O v U rea N I 9 o TO D .. A 4 t razia ICHT If Responsabile Servizio Au irigente EN e .. Il presi R H EC G L'estensore M CIC • aria U al D Il D C работке Loventally A M R (D.ssa p. . M r. (D LLERI 2.9 GEN. 2001 " CANCELLIERE C1 C1 Valeria Weri