Sentenza 4 luglio 1989
Massime • 1
In tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 n. 7, terza ipotesi, codice penale, non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se "la cosa" si trovi in luogo privato cui, per Mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, senza che rilevi l'adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, quali, nell'ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle portelle e dei vetri, il bloccaggio delle serrature o dello sterzo, et similia, facilmente superabili, stante la correlazione tra affidamento (fiduciario) e dovere dei consociati di astenersi dall'approfittarne. (fattispecie di furto di autovettura parcata nell'area di servizio di un distributore di carburanti, con le chiavi nel quadro e le portelle aperte, durante il riposo pomeridiano, per essere poi lavata alla ripresa del lavoro. Si discuteva circa l'applicabilità, o meno, dell'aggravante di cui in massima; disputa risolta dalla Corte in senso positivo). ( V mass n 176939; ( V mass n 155915).*
Commentari • 2
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Nel caso di veicoli lasciati incustoditi non basta ad escludere la aggravante dell'esposizione alla pubblica fede un qualsiasi ostacolo frapposto alla sottrazione, ma occorre che l'ostacolo sia tale da affermare la non omissione della custodia e la difficoltà dell'intervento di terzi, per modo che il ladro non possa superare l'ostacolo senza dare l'allarme; onde ricorre l'aggravante nel caso di furto di automobile lasciata incustodita nella pubblica via, non avendo rilievo l'uso di congegni antifurto, sia perche le esigenze del traffico attuale hanno fatto sorgere la consuetudine di lasciare incustodito in luoghi pubblici il predetto mezzo di locomozione, sia perche l'ingegnosità dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/1989, n. 11977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11977 |
| Data del deposito : | 4 luglio 1989 |
Testo completo
7 7 9 1 REPUBBLICA ITALIAN ÄW Udienza pubblica del 4.7.1989 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 1945 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente Manlio Cruciani
Vincenzo Adami Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.
2. » Aldo Carullo >>> N. 4459/87 3. » Vittorio Palmisano 4. Igino Cappelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AM TO, nato ad [...] il [...]
b avverso la sentenza della Corte d'App. di Bologna del
18.9.1986, che ha parzialmente riformato quella pronunciata dal Pretore di Imola il 25.3.1986;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere V.Adami; Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr.Claudio Aponte
che ha concluso per l'a.s.r. limitatamente alla con-
travvenzione st adale perché estinta per amnistia;
rigetto del ricorso nel resto.
Udit i difensor Osserva in fatto:
Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata derivante dall'erronea applicazione dell'
art.625 n.7 c.p.,essendo stato egli condannato, fra l'altro,per furto di un'autovettura che il proprie-
tario "aveva lasciato per necessità all'altezza del l'area di servizio Agip" in Borgo Tossignano il 24
marzo 1986.
; L'imputato s'era doluto perchè, nella specie,
non poteva dirsi che l'autovettura era stata lascia ta esposta alla pubblica fede per necessità o consue tudine quanto per comodità ed opportunità, avendo la parte lesa asserito di aver parcheggiato la vettura,
con le portiere socchiuse e la chiave inserita, nell'
area di servizio, pur essendo il distributore chiu-
so, perché il titolare di questo provvedesse al la-
.
.
vaggio della medesima".
La Corte d'Appello aveva motivato il rigetto dell'appello sul punto,essendo rawisabile l'uso, anche
"se non molto diffuso, di lasciare l'auto in sosta,
"nei piccoli centri, come appunto Imola, nelle aree di
"servizio delle stazioni carburanti ..per il lavaggio
"nella breve chiusura 'prandiale' effettuata dall'ad-
"detto, facendosi affidamento sul carattere privato
"dell'area stessa anche se aperta al pubblico". he
L'estensore di motivi di ricorso contesta la compatibilità dell'aggravante de qua con la natura privata dell'area di servizio, nonchè l'esistenza della consuetudine cui fa riferimento la sentenza impugnata.
Motivi della decisione.
La ratio dell'aggravamento della penà previsto dall'art.625 n.7, terza ipotesi,c.p. non è correla-
ta, come mostra di ritenere l'estensore dei motivi del ricorso, alla natura pubblica o privata del luogo ove si trova la "cosa",ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede".
Tale condizione può sussistere anche se la co-
sa si trovi in luogo privato, come accade quando tale luogo, per la mancanza di qualsiasi protezio-
ne o sorveglianza, lascia libero campo all'inizia-
tiva dei furfanti.
E' esposta alla pubblica fede anche la bian-
cheria sciorinata in uno spiazzo privato cui si ac-
ceda liberamente dalla strada e non sia sorveglia-
to (la sorveglianza saltuaria o a distanza non elide l'aggravante: Cass.2^ sez. 15.5.1982 n.5010,
Bensi).
E' esposta alla pubblica fede anche l'autovet-
tura lasc iata aperta e con le chiavi inserite nel
- "quadro" in un'area di servizio, di proprietà pri-
vata, accessibile liberamente e non vigilata, come può accadere durante la sospensione meridiana del lavoro.
Ciò che rileva è che il bene trovi protezione soltanto nel supposto senso di rispetto dell'altrui tà della cosa facilmente apprensibile da chicchesia.
La Corte d'Appello erra allorché opina che
1'aggravante operi per avere il proprietario dell'
autovettura fatto "affidamento sul carattere privato dell'area", ancorché aperta al pubblico, in cui la parte lesa aveva parcheggiato l'autovettura in for za di una discutibile consuetudine, invalsa, pur non diffusamente, nei piccoli centri, "di lasciare l'auto in sosta ... nelle aree di servizio ...per il la-
vaggio nella breve chiusura prandiale effettuata dall'addetto..." (dalla struttura sintattica del periodo sembrerebbe doversi evincere, contro l'in-
tenzione, che il lavaggio dovesse compiersi "nella breve chiusura prandiale").
L'aggravante opera non perchè la macchina sia stata sottratta mentre fruiva della maggior tutela fiduciaria offerta proprio dall'essere sta-
ta collocata in un'area di proprietà privata ("fa-
cendosi affidamento sul carattere privato dell'area", quasi che l'essere l'area di proprietà privata desse vita, a prescindere dai sistemi di protezione e/o di vigilanza, ad un tal qual privilegio di immunita-
ria extraterritorialità), ma perché esposta alla pubblica fede, trovandosi priva di alcun'altra pro-
tezione se non di quella garantita dall'onestà dei consociati, che, tanto più per avere la cosa a por=
tata di mano, senza l'impedimento di ostacoli mate=
riali o di sorveglianza pubblica o privata che sia, (ad aver di essay avrebbero dovuto essere indotti quel ri-
spetto che dovrebbe sempre premiare la fiducia.
Quanto alla consuetudine,non può proprio as-
severarsi che sia invalso l'uso, anche in piccoli centri,di lasciare le automobili aperte nelle aree di servizio, durante l'intervallo, per essere lavate alla ripresa del lavoro. E' fuori dubbio , invece,
che è invalso l'uso di lasciare in sosta i veicoli ovunque vi sia uno spazio utilizzabile.
La violazione dei "doveri di cautela" ( manca ta chiusura di portiere e finestrini)- che supera=
ta giurisprudenza riteneva di dover punire escluden do l'aggravante non trova più posto nella fase-
attuale dell'evoluzione interpretativa giurispruden ziale. La mancata adozione di cautele (il più del le volte soltanto illusorie, giacchè per violare la serratura di un'automòbile basta la chiavetta apri- "..
scatole di sardine mentre è altrettanto facile rom
-
pere un deflettore, neutralizzare un bloccasterzo o disattivare un segnale d'allarme ; solo i sistemi antifurto più sofisticati resistono alla prepoten-
za del ladro), se non esprime la residua autentica
(fiducia fiducia nel rispetto della cosa altrui che l'opinione corrente giudica come il risultato di una visione utopistica, ingannevole, nostalgica della realtà, non congeniale al pragmatismo imperan te, che dei rapporti intersubiettivi fa un'analisi certamente assai poco benevola e confortante), dimo stra la consapevolezza dell'inutilità di qualsiasi ordinaria precauzione da contrapporre alla determi-
nazione del malvagio.
Quel che conta come segno di maggior perico-
losità è, però, l'approfittamento di circostanze favorevoli considerate nella loro oggettività. Ta-
le è la possibilità di operare per introdursi nel agendo, di solito,all'esterno, senza dover superare particolari bar-
-riere protet-, veicolo e per metterlo in moto essere distur-
-tive e senza
Aggiunta ap- bati,e, a maggior ragione, tanto più favorevole è provata.
l'occasione che si offre al ladro se il veicolo è Estensore lasciato aperto e corredato di chiavi quanto più
ostentata è la fiducia nell'altrui onestà,per quan-
to ingiustificata, illusoria, ingenua o sciocca essa sia. L'approfittare di una tal propizia e gratuita opportunità manifesta in modo più evidente la mag-
gior carica negativa che attiva l'agente,il quale palesa assoluto dispregio, oltre che dell'atrui di-
\che la legge apprezza e tutela,ma/ ritto, anche di quella buona fede, dietro alla quale ed
èun eloquente segno dei tempi l'opinione dei più
scopre la dabbenaggine degli onesti o la stupidità
degli incauti.
(E' appena il caso di rilevare che il discorso sarebbe più articolato se vertesse sulle cose con-
tenute nel veicolo: parti di esso, bagagli, accessori,
attrezzi in dotazione, cose lasciate nel suo inter-
no per comodità o per evitare il fastidio di portar le via ecc.).
Il rigetto del ricorso, per quanto concerne il furto, non impedisce di rilevare che la connessa
Correzione contravvenzione al codice stradale è estinta per approvata
Kary us effetto dell'amnistia erogata col DPR n.865/1986, Estensor ragion per cui la sentenza va annullata limitata-
mente a tale reato e va eliminata la relativa pena.
P.T.M.
V.gli artt.1 e ss.DPR 16.12.1986 n.865,539,591 cpp;
ANNULLA
la sentenza impugnata limitatamente alla contravven-
zione al codice stradale perché estintà per amnistia ed elimina la relativa pena;
RIGETTA
il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 4 luglio 1989
IL PRESIDENTE
Manlio Cruciani
xesсе IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Vincenzo Adami
CANCELLERIA
IN DEPOSITATA E SET. 1989 R E L L E C 9 N i dd A C a IL