Sentenza 18 giugno 2004
Massime • 1
La sanatoria delle violazioni edilizie che, ai sensi dell'art. 36 del Testo unico n. 380 del 2001 (che ha sostituito l'art. 13 della legge n. 47 del 1985), determina l'estinzione del reato, non è applicabile alla lottizzazione abusiva per la negatività dell'accertamento della cosiddetta doppia conformità delle opere eseguite, le quali non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione. Pertanto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, e delle opere abusivamente realizzate, è legittima - in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985 - anche quando risulti concessa una sanatoria delle opere edilizie ex art. 13 della stessa legge; quanto alla confisca dei manufatti abusivi, il giudice deve invece valutarne in concreto i presupposti, quando sia stato effettuato il condono edilizio ai sensi dell'art. 37 comma settimo della citata legge n. 47 per la presenza dei requisiti legittimanti, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma tredicesimo della predetta legge.
Commentari • 3
- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 3. Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2004, n. 38064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38064 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 18/06/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 1359
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 47529/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - SE PE, n. a Fasano il 10/1/1964;
2 - SE ZI, n. a Fasano il 12/6/1962;
avverso la sentenza 5/2/2003 della Corte di Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fiale Aldo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Pietro DELL'ANNO, per RO PE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.2.2003 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Fasano, in data 23.2.2001, anche nei confronti di RO PE e RO ZI, che aveva dichiarato (tra l'altro) l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere concorso alla lottizzazione abusiva a scopo edilizio di un appezzamento di terreno agricolo, acquistando dai comproprietari di esso due distinti fondi frazionati, rispettivamente di mq.
2.340 e mq. 2.390, sui quali realizzavano, in assenza di concessione edilizia, due edifici destinati a civili abitazioni - acc. in Fasano, contrada Pezze Vicine, il 19.4.1996), perché estinto per prescrizione ed aveva disposto la confisca "dei terreni abusivamente lottizzati". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dei RO, il quale ha eccepito che:
- la contravvenzione dichiarata prescritta non sarebbe più prevista dalla legge come reato in seguito all'intervenuta abrogazione dell'art. 20 della legge n. 47/1985 ad opera dell'art. 163 del TU. n. 380/2001, non esistendo alcuna continuità tra le disposizioni già poste dallo stesso art. 20 e quelle attualmente contenute nell'art. 44 del T.U. n. 380/2001;
- la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che gli imputati fossero stati prosciolti per amnistia dal reato di lottizzazione abusiva, mentre detto reato era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione: tale errore comporterebbe la revoca della disposta confisca;
- gli imputati avevano ottenuto concessione in sanatoria, ex art. 13 della legge n. 47/1985, per le rispettive edificazioni abusive, e tale provvedimento abilitante estinguerebbe anche il reato di lottizzazione abusiva;
- la disposta confisca dovrebbe essere, in ogni caso, revocata, poiché incompatibile con il provvedimento sanante. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Manifestamente infondata è la prospettazione di inesistenza del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 in relazione alla breve vigenza del TU. n. 380/2001 dall'1 al 9 gennaio 2002 secondo le diffuse argomentazioni svolte, in proposito, da Cass., Sez. 3^: 23.1.2002, n. 8556, Busnelli;
15.3.2002, n. 19378, Catalano;
20.9.2002, Ameli ed altro;
3.12.2002, D'Ospina; 28.1.2003, De Masi;
27.3.2003, Sargentini, sicché:
- non è seriamente sostenibile la tesi secondo la quale vi sarebbe stato un temporaneo vuoto normativo in materia edilizia;
- dal 10 gennaio 2002 e fino alla definitiva entrata in vigore del T.U. n. 380/2001 è rimasto vigente l'art. 20 della legge n. 47/1985, con la conseguente perdurante punibilità dei fatti commessi sotto la sua vigenza;
- sussiste continuità ed omogeneità normativa - a fronte della identità di formulazione testuale e per la palese omogeneità strutturale - tra le previgenti fattispecie penali di cui all'art. 20, 1 comma, lett. b) e c), della legge n. 47/1985 e quelle, oggi in vigore, previste dall'art. 44, 1 comma, lett. b) e c), del D.P.R. n. 380/2001. 2. Gli interventi in esame e le loro vicende.
Nella specie risulta accertato, in punto di fatto, che:
dai due appezzamenti di terreno in oggetto - di mq. 2340 e di mq. 2390 - furono venduti, dai comproprietari Gentile Antonio e D'Amico Anna, con separati atti di compravendita del 3.5.1995, rispettivamente ai coniugi RO PE e NE MA ed ai coniugi RO ZI e Carparelli MA.
-"essi, in origine, facevano parte di una più vasta unità fondiaria, di circa due ettari, sita in zona a destinazione agricola, secondo le previsioni del vigente P.R.G. del Comune di Fasano, sottoposta pure a vincolo paesistico.
Di tale originaria unità fondiaria, la parte, già contrassegnata sulle mappe catastali al foglio 56, pila 49, risultava trasformata nella pila 125 e frazionata nelle p.lle 125 sub 1 e sub 2, nei successivi atti di vendita, Nella zona esistevano una strada asfaltata e rimpianto di illuminazione pubblica;
non esisteva, invece, impianto fognante;
- una variante generale di piano, adottata il 16.6.1988 ma non ancora approvata dalla Regione Puglia alla data del 9.4.1999, individuava la zona quale "zona a parco agricolo produttivo ET;
-- sulle porzioni immobiliari compravendute insistevano due manufatti rustici, destinati a deposito di attrezzi agricoli, già oggetto di condono edilizio;
- gli imputati, dopo l'acquisto dei lotti, hanno abusivamente trasformato i due manufatti rurali in villette residenziali. In relazione a tali edifici è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, ex art. 13 della legge n. 47/1985, per "cambio di destinazione d'uso ed ampliamento" di un unico fabbricato, per complessivi mq. 290, 50 e mc. 1002, 22, sul presupposto che sussistesse un unico lotto edificato, avente una superficie di mq.
5.000. Il rilascio di tale titolo "sanante" è stato preceduto dalla stipula notarile di un "atto d'obbligo", che ha vincolato a quanto edificato la complessiva superficie di mq. 5.005.
3. Il reato di lottizzazione abusiva.
L'art. 18, 1 comma, della legge 28.2.1985, n. 47 forniva una duplice definizione della "lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio", ricollegandola:
a) ad un'attività materiale: "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione";
b) ad un'attività giuridica: "quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio". Trattasi di attività illecite che, ad evidenza, possono essere espletate anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista) in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni. Le disposizioni anzidette sono state testualmente riprodotte nell'art 30, 1 comma, del T.U. n. 380/2001, ora vigente.
Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi (vedi Cass., Sez. 3^: 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis;
29.1.2001, Matarrese ed altri):
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
La fattispecie che ci occupa integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva mista (frazionamento di un terreno in lotti e successiva edificazione).
È vero, infatti, che l'art. 9 della legge 12.2.1979, n. 6 della Regione Puglia consente (facendo comunque rinvio alle previsioni specifiche dei singoli piani urbanistici generali comunali) l'edificazione, in zone agricole, di residenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, del coltivatore diretto o del bracciante agricolo.
Per interventi siffatti, però, la pianificazione urbanistica del Comune di Fasano prevedeva un lotto minimo di 5.000 mq. ed i due lotti, rispettivamente posseduti dai due imputati, avevano invece (come già si è detto) una minore estensione.
Gli imputati hanno realizzato, pertanto, "una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio", conferendo un diverso assetto ad una porzione di esso, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo (destinazione ad una plurima edificazione residenziale di un appezzamento di terreno agricolo). Hanno posto cioè in essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale, sicché deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza delle nuove costruzioni sullo stato di urbanizzazione esistente (comunque carente, trattandosi di zona non sufficientemente urbanizzata).
4. La concessione edilizia rilasciata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985. Gli imputati, dopo l'acquisto dei lotti illecitamente frazionati, hanno abusivamente trasformato i due preesistenti manufatti rurali (già condonati) in villette residenziali.
Per tali edifici è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, ex art. 13 della legge n. 47/1985, per "cambio di destinazione d'uso ed ampliamento" di un unico fabbricato, per complessivi mq. 290, 50 e me. 1002, 22, sul presupposto che sussistesse un unico lotto edificato, avente una superficie di mq.
5.000. Il rilascio di tale titolo "sanante" è stato preceduto dalla stipula notarile di un "atto d'obbligo", che ha vincolato a quanto edificato la complessiva superficie di mq. 5.005.
L'art. 13 della legge n. 47/1985 prevedeva e disciplinava la possibilità di sanare non le lottizzazioni abusive, bensì le opere che fossero state realizzate in assenza o in difformità del titolo formale richiesto per la loro esecuzione.
La norma richiedeva che l'opera abusiva fosse "conforme agli strumenti urbanistici generati e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento di presentazione della domanda". La possibilità di un accertamento di conformità con effetto sanante, per le ipotesi di assenza del permesso di costruire, variazioni essenziali e difformità totale e parziale, è attualmente prevista e disciplinata dall'art. 36 del T.U. n. 380/2001. Tale norma richiede, quale presupposto, che l'opera abusiva sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento di presentazione della domanda".
In presenza di una lottizzazione abusiva, non poteva e non può aversi il positivo accertamento di duplice conformità, ai sensi delle disposizioni anzidette, poiché i manufatti realizzati senza titolo abilitante sicuramente non possono considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione. Ne consegue che non solo la lottizzazione abusiva non è sanabile, ma neppure possono ritenersi sanabili le opere, per la evidente carenza del primo dei due parametri temporali di riferimento.
A differenza di quanto ritenuto dai giudici del merito, pertanto - nella vicenda che ci occupa - la concessione edilizia n. 126/1999 (rilasciata ex art 13 della legge n. 47/1985) è, ad evidenza, illegittima, sia perché correlata ad una situazione di fatto non veritiera sia perché le opere alle quali essa si connette erano palesemente in contrasto con le previsioni di piano, quantomeno all'epoca della loro realizzazione.
La conclusione non cambia anche qualora si volesse considerare quale "trasferimento di cubatura" l'atto d'obbligo notarile registrato il 19.3.1999: sia perché tale atto risulta testualmente redatto "ai sensi dell'art. 9 della legge 28.1.1977, n. 10" (gratuità della concessione per le opere da realizzare nelle zione agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale), sia perché l'accorpamento dei fondi si sarebbe comunque attuato in epoca successiva all'edificazione illegittima.
Erroneamente, pertanto, sono stati dichiarati estinti per sanatoria i reati di costruzione abusiva. Sul punto, però, non vi è stata impugnazione del P.M.
5. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati. Legittimamente è stata disposta, a norma dell'art 19 della legge n. 47/1985 (riprodotto dall'art. 44, 2 comma del T.U. n. 380/2001), la confisca "dei terreni abusivamente lottizzati".
Trattasi - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - di provvedimento obbligatorio per il giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna (vedi Cass., Sez. 3^: 30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri;
20.12.1995, a 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri;
12.12.1997, a 11436, ric. Sapuppo ed altri;
23.12.1997, a 3900, ric. Farano ed altri;
11.1.1999, a 216, ric. lorio Gnisci Ascoltato;
6.5.1999, a 777, ric. Iacoangeli;
4.12.2000, a 12999, ric. Lanza).
Da ciò discende, ad evidenza, rirrilevanza assoluta dell'errore descrittivo in cui è incorso la Corte di merito considerando che il reato di lottizzazione abusiva contestato agli imputati fosse stato dichiarato estinto per aministia piuttosto che per prescrizione.
6. Confisca e provvedimenti "sananti".
I ricorrenti sostengono che la sanatoria concessa, ex art. 13 della legge n. 47/1985, per le costruzioni abusive eseguite sui loro lotti esplicherebbe forza attrattiva rispetto alla lottizzazione abusiva, sicché verrebbe meno l'obbligo della confisca all'epoca disposto dal primo comma dell'art. 19 della legge 47/1985. Tale tesi - come si è detto - è priva di qualsiasi fondamento giuridico, sia testuale che sistematico.
Deve rilevarsi, però, che la legge presuppone la necessità di coordinare gli interventi del giudice penale con l'esercizio dei poteri spettanti in materia edilizia all'autorità amministrativa, al fine di non sottrarre a questa l'esercizio di poteri propri. Per conseguenza, la confisca dei terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice, ovvero, se già disposta, deve essere revocata, quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa competente (per esempio, quando l'autorità urbanistica autorizzi ex posi una lottizzazione abusiva). L'eventuale autorizzazione "in sanatoria" non estingue il reato di lottizzazione abusiva, non essendo espressamente prevista come causa estintiva (cfr. Cass. Sez. 3^: 6.3.1996, n. 2408, Antonioli e altro;
12.12.1997, n. 11436, Sapuppo ed altri). Essa, tuttavia, è indubbiamente incompatibile con la confisca, perché l'autorità amministrativa competente, riconoscendo ex posi la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, intende evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del Comune. Non è, invece, incompatibile con la confisca del terreno lottizzato la concessione in sanatoria della costruzione abusiva, giacché la concessione edificatoria legittima soltanto l'opera edilizia che ne costituisce l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. Perciò è stato correttamente affermato che anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva "non rende lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio" (Cass., Sez. 3^, 21.4.1989, n. 6160, Greco). Si profila, così, la questione del rapporto tra la confisca obbligatoria delle opere abusivamente costruite sul terreno lottizzato ed un'eventuale sanatoria delle stesse, sotto il profilo edilizio.
Già si è illustrato, in proposito, che non può aversi mai, in caso di lottizzazione abusiva, una sanatoria dei singoli edifici ex art. 13 della legge n. 47/1985 (oggi art. 36 del T.U. n. 380/2001),
poiché essi sono comunque in contrasto con le previsioni di piano all'epoca della loro realizzazione.
Un'effettiva interferenza potrebbe aversi soltanto in ipotesi di "condono edilizio".
L'art. 35, comma 7, della legge n. 47/1985 dispone che "per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione".
Tale previsione normativa, con il disciplinare le condizioni per la sanatoria soltanto "per le costruzioni e le altre opere", realizzate in comprensorio abusivamente lottizzato, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria, come tale, dall'ambito di applicazione della disciplina sanante (vedi Cass., Sez. 3^: 7.5.1998, n. 5252, Stea ed altri;
30.12.1996, n. 11249, P.M. in proc. Urtis. Vedi pure Cass., Sez. 3^, 21.2.2003, n. 8557, Cicchella). I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere, invece, "sanati", previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dagli arti. 29 e 35, comma 13, della legge n. 47/1985, ed in tal caso si pone la necessità, per il giudice penale, di valutare in concreto i presupposti della confisca, limitatamente alle opere edili sanate. Nella fattispecie in esame (ove non si verte in tema di condono), in conclusione - per tutte le considerazioni dianzi svolte - devono ritenersi legittimamente confiscati sia i terreni sia le costruzioni, oggetto di un illegittimo provvedimento amministrativo sanante sotto il profilo edilizio.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004