Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
IN N032 61 /0 1 REPU OPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Controtto month" SEZIONE TERZA CIVILE 277L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente FIDUCCIA Dott. Gaetano R.G. N. 17060/98 Cron. 6774 Dott. Giovanni Silvio Coco - Consigliere VARRONE Rel. Consigliere Dott. Michele Rep. 1048 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud.13/11/00 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE U.M.S. GENERALI MARINE SPA (già UNIONE MEDITERRANEA DI per diritti L. 3000 6 MAR. 2001 SICURTA' SPA), elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE MONTE ASOLONE 8/6, presso 10 studio dell'avvocato CARMINE VERTICCHIO, che la difende anche CANCELLERIA: ENRICO BONAVERA,disgiuntamente agli avvocati GIAMPAOLO GEI, giusta delega in atti;
- ricorrente 00678746
contro
SRL, corrente inADRIACOSTANZI AGENZIA MARITTIMA Monfalcone (Go), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di asserita raccomandataria 2000 1813 della m/n "Alexandra Grace", elettivamente domiciliata -1- in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato CARLO BELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUCIO FREZZA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 268/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, emessa il 17/04/98 e depositata il 28/05/98 (R.G. 671/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica WITH udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Carlo BELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 26/3/90 la UNIONE MEDITERRANEA DI SICURTA s.p.a. conveniva innanzi al Tribunale di Gorizia l'AGENZIA MARITTIMA ADRIACOSTANZI S.r.., quale agente e/o raccomandataria della nave "Alexandras Grace", chiedendone in via di surroga ex art. 1916 c.c. la condanna in detta qualità a corrisponderle l'importo capitale di L. 6.461.000 (oltre rivalutazione e interessi dalla costituzione in mora) a fronte del pagamento da parte di essa attrice, in veste di assicuratrice del carico, di pari importo in favore della Ditta destinataria di una partita di tronchi imbarcata sulla suddetta nave, a seguito della constatata mancanza di due tronchi al momento dello sbarco nel porto di Monfalcone. avvenuto nell'aprile 1989. Esperita nella contumacia della convenuta istruttoria solo documentale, ladito Tribunale, con sentenza 14/7-30/9/94, rigettava la domanda per difetto di prova circa la pretesa legittimazione passiva della Società convenuta, nell'asserita veste di agente o raccomandataria del vettore del carico. Avverso detta sentenza proponeva rituale appello la U.M.S. GENERALI MARINE s.p.a. (già UNIONE MEDITERRANEA DI SICURTA s.p.a.), al quale resisteva l'AGENZIA MARITTIMA ADRIACOSTANZI, ma la Corte di Appello triestina, con sentenza 28 maggio 1998. lo rigettava e condannava l'appellante alle spese del grado, rilevando la mancanza agli atti della certificazione della Capitaneria di Porto di Monfalcone che si assumeva depositata ed affermando che, dall'unico documento rilevante e reperibile (la domanda di accosto), si desumeva che l'appellata aveva agito quale raccomandataria dell'armatrice CA e non anche del vettore SIVOMAR S.a. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la U.M.S. sulla base di tre motivi. Ia resistito l'ADRIACOSTANZI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 163 c.p.c.. 2699, 2702 c 2729 c.c., nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta la statuizione del giudice di appello che ha escluso la legittimazione passiva della ADRIACOSTANZI. omettendo però di valutare acquisizioni probatorie decisive al fine di una contraria statuizione e fondando invece il suo convincimento su un documento costituente prova atipica. Il ricorso è infondato. L'articolata censura si infrange, infatti, contro l'accertamento con il quale il suddetto giudice in conformità a quello di primo grado premesso che l'onere di provare la legittimazione passiva della ADRIACOSTANZI incombeva alla U.M.S., ha rilevato che non risultava prodotto agli atti processuali il certificato della Capitaneria del Porto di Monfalcone (neppure menzionato nel frontespizio del fascicolo di parte) e che dall'unico documento acquisito e di una qualche rilevanza probatoria (la domanda di accosto prodotta dall'appellata) risultava che l'ADRIACOSTANZI aveva agito quale raccomandataria marittima non del vettore OV ma dell'armatrice CA (art. 2, 2° co., L. 4 aprile 1977 n. 135). A fronte di siffatto accertamento le doglianze della ricorrente risultano vanificate in quanto si risolvono, sotto la formale denuncia di violazioni di legge. in una critica della valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e, quindi. nella ... richiesta, notoriamente inammissibile in questa sede, di una diversa valutazione, conforme alle tesi sostenute da essa U.M.S. Il ricorso va. pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese del grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 173.000 oltre L.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Join Fiducian IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Елеот CANCELLIERE CT Giovanni Giambattista Deposita in Cancelleria #6 MAR. 2001- hewoo CANCELLERF Giovanni GiambattistaGiambattista 2910001 1097 125.11 4567 4,55 306 T 12,00 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 161,7X Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 3.6.2011 serie 4 al n. 31255 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)