Sentenza 21 aprile 1995
Massime • 2
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 si deve aver riguardo al massimo della pena edittale stabilita per ciascun reato consumato o tentato, mentre per le attenuanti alle quali tale d.P.R. attribuisca rilievo la diminuzione va operata nel minimo, e cioè in un solo giorno di reclusione per ciascuna di esse. (Fattispecie relativa a ipotesi di ricettazione lieve prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., attenuata ai sensi dell'art. 62 n. 4 stesso codice, per la quale si è ritenuta esclusa l'applicabilità dell'amnistia).
La ricettazione di particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., rappresenta un'ipotesi attenuata del reato di ricettazione punito con la pena massima di otto anni di reclusione e contemplato dal primo comma dello stesso articolo. (Fattispecie concernente l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 75 del 1990, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che, anche in ipotesi di contestazione del fatto di particolare tenuità, ai fini dell'incidenza della diminuzione conseguente a una circostanza attenuante, occorre aver riguardo alla pena prevista per il reato-base).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 9567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9567 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 8
Dott.FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1. Dott. PIERO CALLÀ Componente REG. GENERALE
2. " BRUNO SATTA FLORES Rel." N. 34282/94
3. " AS AN "
4. " US NS "
5. " OV OL "
6. " OV D'UR "
7. " US OS "
8. " RG TA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) OS AN, nata a [...] il [...];
2) EL IO LB, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa il 12 aprile 1994 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Satta Flores;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Claudio Aponte che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di OS AN, perché estinto per amnistia il reato ascrittole;
rigetto del ricorso di EL IO LB.
LA CORTEOsserva:
1. - Con la sentenza indicata in epigrafe OS AN, quale colpevole (per quel che qui rileva) del reato di ricettazione attenuata (art. 648 capov. C.P.), in concorso, altresì, della circostanza attenuante prevista dall'art.62 n. 4 C.P. (oltre che delle circostanze attenuanti generiche), è stata condannata, (in riforma, sul punto, della sentenza emessa, in primo grado, dal Tribunale di Roma il 16 gennaio 1987), alla pena di un mese di reclusione e lire 200.000 di multa.
È stata, invece, confermata, nei confronti del coimputato EL IO LB, la indicata sentenza di primo grado, con cui l'EL, quale colpevole del reato di ricettazione continuata (art.81 capov. 648 primo comma C.P.), era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e lire 1.500.000 di multa. 2. - La sentenza è censurata, dalla OS, con un primo motivo di ricorso, per non avere, la Corte d'appello, dichiarato estinto per amnistia, in virtù del D.P.R. n. 75 del 1990, il reato di ricettazione lieve, attenuato ex art. 62 n. 4, di cui è stata dichiarata colpevole.
Con un secondo motivo, censura, poi, la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, chiesto con l'appello. L'EL censura, a sua volta, la sentenza impugnata per mancata di motivazione in ordine al rigetto dei motivi d'appello con cui aveva chiesto che il reato di ricettazione ascrittogli fosse ritenuto attenuato a norma dell'art.648 capoverso C.P. e che fosse ritenuta, altresì, la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art.62 n. 4 C.P. 3. - La seconda sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha rimesso la decisione a queste
Sezioni Unite, ritenendo che il primo motivo di ricorso della OS involgeva una questione, applicabilità o meno dell'amnistia concessa con D.P.R. n. 75 del 1990, al delitto di ricettazione, attenuato a norma degli artt.648 capov. e 62 n. 4 C.P., che, benché già risolta dalle Sezioni Unite, (con sentenza n. 7090 del 1992, ric. P.M. in proc. Barozzi), aveva formato oggetto di successive, difformi, pronuncia.
4. - Ed in ordine, quindi, a tal questione, va rilevato che, come è noto, l'amnistia, concessa con il D.P.R. indicato, concerne i reati puniti con pena detentiva non superiore, nel massimo, a quattro anni, (o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena detentiva massima).
E si deduce, con il ricorso della OS, l'applicabilità dell'amnistia al reato di ricettazione lieve (art. 648 capov. cit.) sostenendo che la pena della reclusione sino a sei anni, prevista per tale ipotesi, va ridotta di un terzo per effetto della circostanza attenuante (art. 62 n. 4 C.p.) ritenuta sussistente nella specie. E che si perviene, in tal modo, al limite dei quattro anni di reclusione previsto per l'applicabilità dell'amnistia. 5. - Tale tesi è resistita, come si diceva, dalla pronuncia di queste Sezioni Unite n. 7090 del 1992 (ric. P.M. in proc. Barozzi) con cui è stato, viceversa, affermato, che, per determinare l'applicabilità dell'amnistia, la pena detentiva massima, stabilita per il reato, va diminuita per l'effetto di una circostanza attenuata, nella misura minima consentita dall'art.65 n. 3 C.P. (di un sol giorno, perciò, di pena detentiva), in ossequio al principio fissato dall'art.157 C.P. sulla prescrizione. E tale diminuzione non giovava, perciò, ovviamente, alla applicabilità dell'amnistia al reato in questione.
Ed è stato, poi, rilevato ancora, con la sentenza citata di queste Sezioni Unite, che poiché l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, previsto dal capoverso dell'art.648 C.P., integra, non una figura autonoma di reato, ma un'ipotesi attenuata del reato di ricettazione (art. 648 primo comma C.P.), è la pena massima prevista per tal reato (otto anni di reclusione) da porre a base del computo:
insuscettibile, anche con la pretesa riduzione di un terzo, per effetto dell'attenuante (ritenuta sussistente in quel processo) di cui all'art.62 n. 4 C.P., di pervenire al limite dei quattro anni. Né l'attenuante di cui al capoverso dell'art.648 cit. era compresa tra quelle di cui, a norma del D.P.R. n. 75 del 1990, poteva tenersi conto ai fini dell'applicabilità dell'amnistia.
6. - Successivamente, peraltro, a tale pronuncia, la quinta sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 2417 del 1993 (ud.14.12.1992, ric. Fozio), ritenuta l'inapplicabilità, alla materia in questione, della disciplina dell'art.157 C.P. sulla prescrizione, osservava che la riduzione minima (di un giorno di pena detentiva) per effetto di una attenuante, determinava l'inapplicabilità dell'amnistia ai reati puniti con pena superiore a quattro anni.
Poiché, infatti, con il criterio indicato, l'applicabilità dell'amnistia veniva ad essere limitata ai reati puniti con la pena detentiva massima di quattro anni e un giorno e non esisteva, nell'ordinamento, alcun reato punito con tale pena, il provvedimento di amnistia, con il criterio indicato, era insuscettibile di concreta applicazione. E, onde evitare tale inapplicabilità, era, perciò, necessario determinare nella misura di un terzo, come previsto dall'art.65 n. 3 C.P., la riduzione da apportare, per effetto di una circostanza attenuante, alla pena massima stabilita per il reato.
7. - Sulla scorta di tale decisione, parafrasandone le argomentazioni, si deduce, col ricorso, l'applicabilità dell'amnistia.
8. - Il ricorso, sul punto, è infondato e il principio f issato con la, citata, precedente, sentenza di queste Sezioni Unite, va, perciò, confermato, con le precisazioni che seguono. 9. - Giova premettere che il D.P.R. n. 75 del 1990 dispone, come è noto, all'art.1, che è concessa amnistia per "ogni reato" (non finanziario) per il quale è stabilita una pena detentiva (per quel che qui rileva) "non superiore nel massimo a quattro anni". Ai fini, poi, "del computo della pena" su indicata, il successivo art. 4 ribadisce che deve aversi riguardo "alla pena stabilita", per ciascun reato, aggiungendo, per quel che concerne le circostanze del reato, che "si tien conto" solo delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, di quelle ad effetto speciale e della aggravante comune, infine di cui all'art.61 n. 7 C.P.; mentre, per le attenuanti "si tien conto" solo di quella di cui all'art.98 C.P., nonché, nei reati contro il patrimonio, di quelle di cui ai numeri 1 e 6 dell'art.62 C.P. Dispone, infine, l'art.4 che, ove vi sia concorso tra tali attenuanti e aggravanti di qualsiasi specie, si tien conto solo delle attenuanti: salvo che si tratti delle aggravanti di cui agli artt.583 e 625 n. 1 e 4, seconda parte, del C.P. , che prevalgono, viceversa, sulle attenuanti.
10. - Con tale, lineare, disciplina non è, quindi, indicato quale sia, "ai fini del computo della pena", posta come limite del provvedimento di clemenza, la rilevanza delle circostanze (di cui è possibile "tener conto"): in che misura, quindi, queste incidono in aumento o in diminuzione sulla pena "stabilita per ciascun reato", sì da dar luogo, o meno, a quella posta come limite del provvedimento di clemenza.
11. - E, proprio perciò, in base alla natura giuridica del provvedimento di clemenza, ed al limite posto dal legislatore a tal provvedimento, va determinata tale rilevanza, al fine della individuazione dei reati di cui il legislatore stesso ha voluto l'estinzione per effetto dell'amnistia.
12. - Il provvedimento, invero, con cui è concessa amnistia, come provvedimento di carattere generale, fissa, in via generale e astratta, i limiti - oggettivi e temporali - di applicabilità dell'amnistia: provvedimento eccezionale che, per "factum principis", determina l'estinzione di alcuni reati (di alcune ipotesi astratte di reato) contro il principio generale della perseguibilità degli illeciti penali.
E l'individuazione, perciò, dei reati di cui il legislatore ha voluto l'estinzione, per la causa indicata, deve necessariamente avvenire in base alla previsione, generale e astratta, dei limiti entro cui ha inteso contenere il provvedimento di clemenza. 13. - E, quando, come nella specie, la previsione del limite oggettivo è formulata con riferimento alla pena detentiva massima indicata nell'art.1 cit., tale pena costituisce perciò il criterio, assoluto cui deve aversi riguardo per individuare i reati compresi nell'atto di clemenza.
14. - Il che implica che, così come il riferimento alla pena detentiva massima, irrogabile in astratto, esclude ogni possibilità di dar rilievo a quella che sia stata irrogata nel processo (in precedenti gradi di giudizio) o che può essere irrogata in concreto (Cass. sez. 5 , 9 novembre 1978, ric. Pitacco), allo stesso modo, il fatto che, per le circostanze del reato, l'ordinamento preveda aumenti e diminuzioni di pena, non in modo fisso, ma in misura variabile tra un minimo e un massimo, deve essere ricondotto al detto limite, assoluto: senza che possa l'interprete, stabilire, per la valutazione dell'incidenza delle circostanze del reato, un suo criterio, tra il minimo e il massimo possibili, comunque motivato.
15. - Tale variabilità, invero, fra un minimo e un massimo, dell'aumento e della riduzione di pena, è prevista,
dall'ordinamento, come è noto, (ed è ovvio) in base alla valutazione della maggiore o minore rilevanza, nei singoli casi, delle circostanze in questione. Ma tale valutazione è esclusa, in radice, dalla disciplina dell'amnistia che, proprio per il carattere generale e astratto del provvedimento, eccezionale, di clemenza, non consente che un reato sia ritenuto compreso o meno nell'amnistia a seconda della maggiore o minore rilevanza attribuita a una circostanza del reato (e l'art.4 cit. prevede e disciplina, infatti, solo l'accertamento della "sussistenza" di circostanze del reato, non la valutazione della rilevanza di queste).
16. - La possibilità, pertanto, prevista dall'ordinamento, (art. 64, art. 65) di un "exursus" tra un minimo e un massimo, esclusa dalla finalità sua propria, va riferita, perciò, solo alla applicazione dell'amnistia. E poiché questa è riferita al limite oggettivo, assoluto, posto dal legislatore, è evidente che le circostanze del reato, in presenza solo di tale limite, ed in assenza di ogni contraria disciplina, trovano proprio nel limite stesso l'unico criterio idoneo a stabilirne, in via generale e astratta, l'incidenza.
E della astratta possibilità che gli aumenti e le diminuzioni di pena siano applicati in misura minima o massima, deve perciò tenersi conto al fine di salvaguardare il detto limite: valutando, perciò, in che modo, la possibilità, data dall'ordinamento, - e non esclusa dalla disciplina speciale dell'art. 4, che gli aumenti e le diminuzioni siano applicati nel minimo o, viceversa, nel massimo, incide sul detto limite edittale. E, dando, perciò, rilievo all'aumento o alla diminuzione che maggiormente giovi a tener fermo il detto limite.
17. - E così, se la pena edittale massima stabilita per il reato è inferiore a quella posta come limite (quattro anni, nella specie) ma tal limite è superato con l'applicazione nel massimo dell'aumento di pena per un'aggravante, tale possibilità fa si che il reato - senza che all'interprete sia dato alcun potere valutativo -, è escluso dall'amnistia.
E per converso, se la pena edittale massima è superiore a quella posta come limite per l'applicabilità dell'amnistia, e la, possibile, applicazione, nel minimo, della diminuzione di pena prevista per un'attenuante, non giova a ricondurre la pena edittale nell'ambito del limite predetto, anche tale reato è escluso dall'amnistia.
18. - Il che implica che, così come, con criterio di assoluta certezza, è possibile individuare, se il reato, non connotato da circostanze, e compreso o meno nell'amnistia, con altrettanta certezza, in base alle norme sopra citate, deve potersi compiere la stessa indagine se il reato è, viceversa, circostanziato. E poiché, come si diceva, l'unico criterio interpretativo è costituito dal limite della pena massima edittale, - posto come limite assoluto - mentre nessun criterio è dettato per la valutazione delle circostanze, (valutazione estranea alla disciplina dell'amnistia), l'incidenza di questa deve esser correlata dall'osservanza del detto limite assoluto: al fine di salvaguardarne al massimo, e costantemente, l'efficacia (dato che tale limite assoluto concerne un provvedimento eccezionale quale la concessione di amnistia). 19. - E poiché, dunque, l'applicazione degli aumenti e delle riduzioni di pena, relativi alle circostanze del reato, non è prevista, dall'ordinamento (ad altri fini) in misura fissa (salvo eccezioni), ma è prevista, invece, nell'arco di un minimo e di un massimo, per ricondurre tale variabilità alla certezza di cui si è fatto cenno, è necessario subordinarla al fine, primario, della rigorosa osservanza del limite assoluto fissato per la determinazione dei limiti dell'amnistia.
Ed è necessario, perciò, verificare l'osservanza del limite, in relazione alla diversa, possibile estensione degli aumenti e delle diminuzioni di pena.
Con la conseguenza, quindi, che è compreso nell'amnistia il reato la cui pena, con qualsiasi ampiezza di applicazione delle aggravanti e delle attenuanti, non viola il detto limite assoluto;
mentre è estraneo all'amnistia il reato che, con una delle possibili misure di applicazione delle circostanze, incorre nella preclusione costituita dal limite citato.
20. - E se, perciò, l'applicazione, in una delle misure possibili, dell'aumento o della riduzione di pena, non consente l'applicazione dell'amnistia, tal preclusione ha valore assoluto proprio perché deriva dalla necessità di correlare rigorosamente il carattere assoluto del limite alla variabilità dell'incidenza delle circostanze del reato, al fine della certezza, di cui si è fatto cenno, nella individuazione dei reati compresi nell'amnistia. Ed a nulla rileva, ovviamente, che altre, diverse, possibili, misure di applicazione dell'aumento o della diminuzione, non violino il detto limite. Non deve, invero, essere interpretata la norma (art. 1 e 4 D.P.R. cit.) al fine di applicare, comunque.- e, quindi, arbitrariamente - l'amnistia ad un reato.
È necessario, invece, individuare, in base alla norma, e con criteri di certezza, (nella variabilità dell'incidenza delle circostanze del reato), quali reati siano compresi nel provvedimento di clemenza: nel rigoroso rispetto del limite posto a tal provvedimento.
Ed al fine di salvaguardare l'efficacia, assoluta e primaria, di tal limite, è evidente, quindi, ed in definitiva, che va determinata quale sia la minor incidenza possibile (tra il minimo e il massimo previsti dall'ordinamento) che le circostanze del reato (le sole di cui il legislatore, in numero ben limitato, ha consentito di tener conto), possono produrre sulla pena stabilita per il reato (art. 4 lett. a D.P.R. cit.): e perciò sulla sfera dei reati di cui il legislatore ha voluto l'estinzione, per amnistia.
21. - E tali principi, ed il necessario, indicato criterio di certezza, nell'applicazione dell'amnistia concessa, trovano conferma nella pluriennale, costante, assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la pena edittale, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, va ridotta, per effetto di una circostanza attenuante (per quel che qui rileva) nella misura minima prevista dall'ordinamento.
22. - La tesi, quindi, sostenuta col ricorso, secondo cui, per stabilire l'amnistiabilità di un reato, attenuato, per il quale sia prevista una pena detentiva superiore al detto limite (quattro anni), occorre tener conto della riduzione massima possibile (un terzo della pena edittale), dato che, altrimenti, l'amnistia non è mai applicabile ai reati puniti con una pena superiore ai quattro anni, (non essendo previsto, nell'ordinamento, alcun reato punito con la pena massima di quattro anni e un giorno), è manifestamente infondata.
La conseguenza della non applicabilità della amnistia ai reati puniti con una pena detentiva superiore ai quattro anni, è esattamente il limite - assoluto - posto dal legislatore per discriminare i reati compresi nell'amnistia. E delle circostanze del reato deve tenersi conto, non allo scopo di ricomprendere nell'amnistia il maggiore numero possibile di reati ma, al contrario, allo scopo di valutare quali siano quelli che, con la minore incidenza possibile sulla "pena stabilita" per il reato stesso, rientrano nel limite posto alla applicazione del provvedimento di clemenza: onde non estendere questo ad ipotesi di reato di cui il legislatore con il provvedimento, eccezionale, di amnistia, non ha voluto l'estinzione.
23. - Nè, ovviamente, ha rilievo alcuno, in un tal quadro normativa, il principio del "favor rei" (cui, in subordine, si fa riferimento, onde sostenere la tesi della possibilità di ritener compresi nell'amnistia i reati, per i quali è stabilita una pena detentiva superiore ai quattro anni, col ridurre tal pena, per effetto di una attenuante, nella misura massima possibile di un terzo). Indipendentemente da ogni altro rilievo, è evidente che il criterio del "favor rei", in una fattispecie normativa eccezionale, quale la concessione di amnistia, non ha alcun spazio interpretativo. E la normativa eccezionale, e i limiti con questa posti, vanno, viceversa, osservati nel modo più rigoroso possibile, =senza alcuna concessione proprio a valutazioni quali quella del "favor rei", onde evitare di estendere, per tal via, arbitrariamente, il provvedimento di clemenza a reati che il legislatore ha voluto, deliberatamente escludere dall'amnistia.
24. - Già in base a tali considerazioni va, perciò rilevata l'infondatezza del primo motivo di ricorso della OS perché va escluso che siano compresi nell'amnistia i reati puniti con pena detentiva massima superiore ai quattro anni ogni qualvolta la diminuzione di pena, conseguente ad una circostanza attenuante, se applicata nella misura minima prevista dall'ordinamento, non consente di ricondurre la "pena stabilita per il reato" nell'ambito del limite fissato dal provvedimento in questione.
25. - E, posto tal rilievo, di carattere generale, solo per completezza va aggiunto, come già rilevato con la precedente sentenza di queste Sezioni Unite, che l'esclusione, dal provvedimento di clemenza, dell'ipotesi di ricettazione di particolare tenuità (art. 648 capov C.P.) discende, oltretutto, dal fatto che la stessa è solo un'ipotesi attenuata del reato di ricettazione, punito con la pena massima di otto anni di reclusione (art. 648 primo comma C.P. E che a tale pena occorre far riferimento per stabilire l'incidenza della diminuzione conseguente ad una circostanza attenuante.
26. - Fondato, viceversa, è il secondo motivo di ricorso della OS e dei motivi di ricorso dell'EL, dato che, senza l'indicazione di alcun motivo, è stata respinta la richiesta, formulata dalla OS, con l'appello, del beneficio di cui all'art.175 C.P., così come privo di motivazione è il rigetto della richiesta, a sua volta formulata, con l'appello, dall'EL, di ritener sussistente, nella specie, l'ipotesi attenuata di ricettazione, di cui all'art.618 capov. C.P., e la circostanza, inoltre, di cui all'art.62 n. 4 C.P. 27. - E su tali punti, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio.
P.Q.M.
in accoglimento del secondo motivo di ricorso della OS e del ricorso dell'EL, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma. Rigetta nel resto. Così deciso, in Roma, il 21 aprile 1995.