Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 9567
CASS
Sentenza 21 aprile 1995

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Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 si deve aver riguardo al massimo della pena edittale stabilita per ciascun reato consumato o tentato, mentre per le attenuanti alle quali tale d.P.R. attribuisca rilievo la diminuzione va operata nel minimo, e cioè in un solo giorno di reclusione per ciascuna di esse. (Fattispecie relativa a ipotesi di ricettazione lieve prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., attenuata ai sensi dell'art. 62 n. 4 stesso codice, per la quale si è ritenuta esclusa l'applicabilità dell'amnistia).

La ricettazione di particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., rappresenta un'ipotesi attenuata del reato di ricettazione punito con la pena massima di otto anni di reclusione e contemplato dal primo comma dello stesso articolo. (Fattispecie concernente l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 75 del 1990, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che, anche in ipotesi di contestazione del fatto di particolare tenuità, ai fini dell'incidenza della diminuzione conseguente a una circostanza attenuante, occorre aver riguardo alla pena prevista per il reato-base).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 9567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9567
    Data del deposito : 21 aprile 1995

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