Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 2
Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Non integra il reato di frode processuale la produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione delle norme sulle circolazione stradale, giacché tale reato richiede per la sua configurazione che il fatto sia compiuto al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia.
Commentario • 1
- 1. Truffa: non sussiste se viene prodotta falsa documentazione in un procedimento amministrativoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento amministrativo diretto all'emanazione della sanzione pecuniaria conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444). Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2001, n. 37409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37409 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 22/06/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 899
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 9794/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SC FR, n. a Dasà l'8 novembre 1933,
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro dell'11 dicembre 2000;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 23 settembre 1998, FR SC veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata truffa aggravata per avere allegato a un ricorso al prefetto avverso un'ordinanza per violazione del codice della strada violazione documentazione falsa (fotocopie di un'ordinanza del sindaco e di un certificato medico) dalla quale si sarebbe dovuto desumere che l'infrazione stradale era stata commessa mentre egli si trovava in servizio di scorta a un'autoambulanza. Il Tribunale assolveva, invece, il predetto SC dai reati di falso contestatigli (formazione dell'ordinanza del sindaco e contraffazione del certificato medico).
La Corte d'appello di Catanzaro, a seguito di gravame dell'imputato, assolveva quest'ultimo dalla tentata truffa con sentenza del 7 ottobre 1999, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
La decisione della Corte del distretto veniva annullata con rinvio ad altra sezione del giudice a quo da parte della 2^ sezione di questa Corte di cassazione, per illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto si era, da un lato, sottolineata la grossolanità del falso e dall'altro, si era affermato che, in merito, erano stati necessari verifiche e accertamenti. A seguito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, dichiarava la responsabilità del prevenuto per il reato di tentata truffa, condannandolo alla pena già irrogata dal Tribunale la cui sentenza confermava integralmente. Avverso la pronuncia di rinvio propone nuovo ricorso per cassazione lo SC, con il patrocinio degli avv. Antonio Pontoriero e FR Tassone, i quali deducono, con un unico articolato motivo, la falsa applicazione dell'art. 640 c.p., in quanto la produzione di un documento falso in un procedimento davanti al prefetto ex art. 204 del c.d.s. non è finalizzata alla emanazione di un atto di disposizione ma a sollecitare l'esercizio di un potere pubblicistico:
la "truffa processuale" potrebbe rientrare nell'art. 374 c.p. ma solo nelle ipotesi da detta norma previste. Censurano ulteriormente, i difensori, la decisione del giudice di rinvio per erronea applicazione delle norme degli artt. 56, 640 e 49, secondo comma, c.p., difettando - a loro avviso - il requisito della idoneità degli atti, perché: a) la fotocopia non autenticata non ha nessuna idoneità legale a provare il fatto;
b) nel procedimento di cui all'art. 204 c.d.s. non e previsto il regime della prova libera ma quello della prova legale, con la conseguenza che ove il prefetto avesse voluto decidere sulla base dei documenti allegati dal ricorrente avrebbe dovuto necessariamente acquisire l'originale o la copia autentica dell'atto; c) le fotocopie erano volte a provare un fatto assolutamente irrilevante e inidoneo, per come dedotto, a raggiungere il risultato: nessuna idoneità legittimante l'infrazione al codice stradale si sarebbe, invero, potuta attribuire al fatto di circolare quale scorta di un'ambulanza; d) il ricorso al prefetto non era idoneo a raggiungere lo scopo anche sotto il profilo della mancanza di legittimazione dello SC: infatti il verbale di accertamento era stato contestato a tale Giuseppe Torchia;
neppure avrebbe potuto avere rilievo l'affermazione dello SC (contenuta nel ricorso) di essere usufruttuario dell'automezzo, in quanto la costituzione dell'usufrutto, ai sensi dell'art. 94 c.d.s., non produce effetto se l'atto non sia trascritto al PRA e annotata sulla carta di circolazione.
Il ricorso è fondato.
Nel reato di truffa l'agente, con artifizi o raggiri, inducendo la vittima in errore, mira a ottenere un atto di libera disposizione negoziale con incidenza sul patrimonio della vittima che quell'atto non avrebbe compiuto in mancanza dell'attività fraudolenta del soggetto attivo. Il reato in argomento mira a tutelare i beni patrimoniali del soggetto passivo e la sua libertà di determinazione negoziale in modo che gli atti di disposizione siano compiuti in assenza di qualsiasi elemento perturbatore, quale la frode altrui, e quindi, in definitiva, a salvaguardare la volontà degli atti giuridici aventi riflesso sulla sfera patrimoniale in modo che essa stessa volontà sia libera di determinarsi.
L'errore derivante dalla frode, dunque, deve avere la conseguenza di indurre il soggetto passivo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, di natura privatistica, che viene a configurarsi, secondo una consolidata dottrina, quale requisito implicito indispensabile per la consumazione del reato. Al di fuori di questo schema non può esservi truffa.
E si è completamente al di fuori di tale schema quando la frode sia destinata a incidere sull'autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell'ambito di un procedimento destinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689, quale che sia il tipo procedimentale adottato dal legislatore in relazione alla molteplicità delle violazioni costituenti illeciti amministrativi previste dall'ordinamento, ivi compreso, ovviamente, quello delineato negli artt. 203 e 204 c.d.s., tipologia la quale prevede che, prima della emanazione della ordinanza-ingiunzione, il trasgressore (o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del c.d.s.) possano proporre ricorso al prefetto, avverso il verbale di contestazione, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Non può, dunque, sussistere il reato contestato nella specie, neppure sotto la forma del tentativo. Nel procedimento volto all'accertamento della infrazione amministrativa l'autorità che irroga la sanzione, quando consegua la emanazione della ordinanza- ingiunzione, in nessun modo compie un atto che possa essere riguardato come un atto di libera disposizione negoziale incidente sul patrimonio della pubblica amministrazione rappresentata ne', tanto meno, sul patrimonio del trasgressore, ma pone in essere un atto autoritativo, di tipo ablatorio, che, anche se non avente carattere giurisdizionale, costituisce manifestazione tipica dei pubblici poteri sanzionatori. Ugualmente il prefetto non compie alcun atto negoziale nel caso in cui emetta ordinanza motivata di archiviazione ai sensi dell'art. 204, primo comma, ultimo periodo c.d.s., ipotesi nella quale, pure, compie attività tipicamente inerente all'esercizio di una pubblica funzione.
Gli argomenti sopra esposti sono in sostanza analoghi a quelli adottati dalla giurisprudenza sulla truffa processuale. È noto l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui, affinché sia configurabile il reato nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato è indispensabile che fra i due sussista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale tale per cui il soggetto che subisce il comportamento dell'agente abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato nel senso che il rappresentante abbia il potere di compiere l'atto di disposizione destinato efficacemente a incidere sulla patrimonio del danneggiato per effetto di una libera scelta negoziale, in altri termini l'induzione in errore e il danno rilevanti non possono derivare da qualsiasi generico rapporto di interferenza fra soggetto raggirato e soggetto danneggiato ma solo da un rapporto qualificato per cui il rappresentante abbia il potere di compiere libere scelte negoziali destinate a ricadere sul patrimonio del danneggiato (fra le tante, v. Cass., sez. 6^, u.p. 6 novembre 1996, p.m. in proc. Ortis).
E per questo si ritiene anche che la frode processuale possa ravvisarsi solo nei casi, del tutto peculiari, tassativamente previsti dall'art. 374 c.p., da parte di chi, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone;
casi talmente specifici da confermare la sostanziale diversità fra truffa e frode processuale.
D'altra parte, anche a voler ammettere che la frode processuale (art.374 c.p.) possa realizzarsi anche solo con la produzione di documentazione falsa (Cass., sez. 5^, u.p. 7 giugno 1967, Manunta;
Cass., sez. 3^, u.p. 16 febbraio 1967, Bonadei), il reato non sarebbe configurabile nei caso di specie perché la norma contempla esattamente le ipotesi di frode nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice, sempre che la frode avvenga in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, o il perito nell'esecuzione di una perizia, circostanze che non ricorrono nella fase di accertamento di una violazione amministrativa, quando questa sia posta in essere dall'autorità amministrativa. Nè sarebbe possibile un'estensione analogica in malam partem della disposizione attraverso una sua applicazione a ipotesi non tassativamente previste dalla norma incriminatrice. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, restando assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2001