Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
Non ricorre la causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva allorché un calciatore colpisca l'avversario fratturandogli il setto nasale nel momento in cui l'arbitro assegni un calcio di punizione, in quanto, in tale fase, non essendo ammesso il gioco attivo di squadra, ancorché singoli giocatori possano trovarsi in movimento per organizzare il "tiro", il gioco deve ritenersi fermo e, pertanto, l'azione antidoverosa non può risultare funzionale all'attività agonistica in atto ma si palesa come una mera aggressione del tutto indipendente dalla dinamica del gioco.
Commentario • 1
- 1. Art. 582 - Lesione personale (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Sez. 5, 35075/2010). Tentativo In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2008, n. 10734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10734 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/02/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 606
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 032771/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AC MA N. IL 28/01/1979;
avverso SENTENZA del 02/07/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. IN FATTO
Il ricorso riguarda il delitto di lesioni personali attribuito a AU AC in pregiudizio di EL GI (frattura del setto nasale con preventivata guarigione in gg. 30) nel corso di una partita di foot-ball.
Il 2.7.2007 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta al predetto dal Tribunale di Frosinone, rilevando che non è ipotizzabile l'esercizio del diritto di attività sportiva poiché il fatto occorse a gioco fermo, quando stava per essere battuta una punizione ad opera della squadra dell'imputato:
nell'occorso - colpito in precedenza da un pugno del EL - il AC si voltò ed, a freddo, restituì il colpo. Ricorre la difesa del AC eccependo:
la erronea applicazione della legge penale, nel mancato riconoscimento dell'art. 50 c.p. poiché non risponde al vero che nelle fasi dell'esecuzione di un "calcio di punizione" il gioco possa qualificarsi come "fermo";
contraddittorietà delle ricostruzione degli accadimenti che escludono la volontà di vendetta ed indicano la ricorrenza di una mera foga agonistica.
IN DIRITTO
È infondato il primo motivo, poiché non ricorre la causa di giustificazione (non codificata) dell'esercizio dell'attività sportiva ne' quando essa esorbiti (per meri fini aggressivi) dagli schemi tipici della competizione (in violazione, tra l'altro, dei doveri di lealtà sportiva), ne' quando il comportamento dell'imputato risulti estraneo all'azione di gioco o ad una manovra avviata a vantaggio della propria squadra, sì da consentire di valutare la sua azione quale involontario debordamelo dalle regole del gioco, ma - al contrario - si palesi una mera aggressione del tutto indipendente dalla dinamica del gioco.
Poiché il fatto occorse al momento in cui l'arbitro aveva assegnato una punizione e, dunque, in un periodo in cui non era ammesso gioco attivo di squadra (ancorché singoli giocatori possano trovarsi in movimento per organizzare il tiro) non è revocabile in dubbio che esso dovesse ritenersi "fermo" e che l'azione antidoverosa mai avrebbe potuto risultare funzionale all'attività agonistica in atto. Inammissibile è, invece, il secondo mezzo.
Esso attiene al merito e non è, proponibile al giudice di legittimità:
la motivazione della impugnata pronuncia non soltanto è coerente con la corretta lettura delle complessive risultanze ma è plausibile nell'escludere l'involontarietà del gesto lesivo. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2008