Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15216 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula A Repubblica Italiana In nome del Popo Italia1 52 1 6/03 La Corte Suprema di assa Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. Dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G. n. 6650/2001 Dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 30872 Dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Dr. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Ud. 10.04.2003. Dr. Pietro Cuoco Consigliere Ha pronunziato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con sede in Roma alla via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, giusta procura speciale in calce al ricorso, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, R ricorrente;
"
CONTRO
LA TO, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola ed Oscar Lojodice, giusta procura speciale a margine del controricorso, 2198 - 1 - controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di novembre 2000, n. 1788/2000, n. 2772/1999 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere pubblica udienza del 10 aprile 2003; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 I 2- Trani in data 16 27 Donato Figurelli nella Generale dr. Marcello ell Svolgimento del processo. Il signor TO LA, con ricorso depositato in data 30 ottobre 1995, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Trani, giudice del lavoro, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), perchè fosse condannato alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, richiesto con domanda del 29.9.1994, e non concesso con provvedimento dell'Istituto del 22.12.1994. L'INPS, costituitosi, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore, con sentenza n. 856/99 del 17.5.1999, accoglieva la domanda e condannava l'Istituto al pagamento delle spese di lite. found Interponeva appello l'INPS con atto depositato il 20.7.1999, sostenendo che il complesso delle patologie dalle quali era affetto il lavoratore assicurato, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, non avrebbe potuto raggiungere alla data della domanda amministrativa la soglia invalidante per il riconoscimento dell'assegno, soglia invece raggiunta soltanto nell'agosto del 1998, epoca cioè di espletamento della consulenza tecnica di ufficio. L'appellato, costituitosi, contestava le censure dell'Istituto, riportandosi alle conclusioni della CTU, che aveva fatto risalire alla data della domanda amministrativa il complesso invalidante atto alla corresponsione del trattamento richiesto. Con sentenza in data 16 27 novembre 2000 il Tribunale di Trani rigettava : l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. Osservava il Tribunale che secondo l'INPS era evidente che il giudizio espresso dal CTU andava riportato all'attualità del riscontro medico-legale (agosto 1998), per cui era esclusa la sussistenza dell'invalidità nell'ottobre 3 ► 1994; che tale circostanza non risultava tanto evidente al Tribunale, valutando attentamente le conclusioni peritali, formulate sulla base delle considerazioni medico-legali svolte dallo stesso consulente d'ufficio, che aveva fatto risalire : la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo del normale, a causa delle patologie riscontrate, all'epoca della domanda amministrativa. Avverso detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale in data 7-8 marzo 2001, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. elo Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 12.6.84 n. 222 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), l'Istituto ricorrente deduce che la circostanza che le patologie riscontrate dal CTU fossero sussistenti al momento della presentazione della domanda amministrativa non significa che alla stessa data dette patologie fossero di gravità tale da consentire il superamento della soglia invalidante;
che nel caso di specie la data in cui le patologie avevano determinato il superamento della soglia invalidante avrebbe dovuto essere individuata dal CTU con precisione e con esauriente motivazione, tanto più che l'individuazione di tale data era stata espressamente richiesta al CTU medesimo;
che al suddetto specifico quesito il CTU aveva risposto in modo non completo e non soddisfacente;
che pertanto il Tribunale, a fronte di specifico motivo d'impugnazione dell'Istituto appellante, avrebbe dovuto invitare il CTU di primo grado a compiere un 3 4 L supplemento di consulenza per rispondere in modo esaustivo a detto quesito, oppure avrebbe dovuto disporre l'espletamento di nuova consulenza tecnica, il che non era avvenuto;
che il Tribunale ha risolto la questione decorrenza facendo coincidere, senza un'adeguata motivazione, il raggiungimento della percentuale d'invalidità con la data della domanda, e la sentenza è pertanto palesemente viziata. Il ricorrente richiama Cass.
2.4.1996 n. 3047. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Si premette che in materia di invalidità pensionabile il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale -va accertato dal giudice di merito con la massima precisione, ill attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore (cfr. Cass.
2.4.1996 n. 3047, richiamata dal ricorrente). Va poi osservato - in relazione alla richiesta del ricorrente di supplemento di consulenza o di nuova consulenza tecnica - che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile la nomina del consulente tecnico d'ufficio è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è, in linea di principio, meramente facoltativa per il giudice d'appello, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico (cfr. Cass.
7.6.1999 n. 5578) e che l'ammissione in grado di appello della rinnovazione della consulenza tecnica in ordine alle infermità dell'assicurato ai sensi degli artt. 437 secondo " comma c.p.c. e 149 disp. att. c.p.c., è rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - 5- a (Cass. 29.1.1998 n. 889). Nella specie il Tribunale ha, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, implicitamente escluso la necessità di supplemento di consulenza o di rinnovazione della consulenza tecnica, avendo ritenuto sufficientemente chiara la relazione del consulente di primo grado, al fine della determinazione della decorrenza del raggiungimento della soglia invalidante in relazione alla prestazione previdenziale riconosciuta all'assicurato. Per quanto concerne poi l'individuazione della decorrenza della prestazione il Tribunale ha fornito corretta interpretazione delle conclusioni del CTU di Приве primo grado, formulate sulla base delle considerazioni medico-legali svolte da detto consulente d'ufficio. Questi ha rassegnato le seguenti conclusioni, riportate nella motivazione della sentenza del Tribunale: le infermità da cui il periziando era affetto all'epoca della domanda amministrativa di pensione e del susseguente procedimento amministrativo sono artrosi del rachide cervico-lombare, grave artrosi delle mani con notevole deficit della loro funzionalità, insufficienza venosa degli arti inferiori con presenza di varici e di cicatrici da pregresse ulcere varicose;
per tali patologie il soggetto non si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data della domanda;
la capacità di lavoro del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo del normale a causa di dette patologie. Alla stregua di dette conclusioni, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione 6 - ° congrua ed esente da vizi logico-giuridici, che, se la capacità di lavoro dell'appellato risultava ridotta in modo permanente a meno di un terzo del normale a causa delle stesse patologie dalle quali era affetto alla data della domanda amministrativa, ne derivava, per naturale conseguenza logica, che alla data della domanda amministrativa il LA aveva raggiunto la soglia invalidante per poter beneficiare del trattamento economico richiesto. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a LA 10,00 TO le spese del giudizio di cassazione liquidate in euro oltre euro duemila/00 (2.000,00) per onorario difensivo. Così deciso in Roma il 10 aprile 2003. Il Presidente incenzo Miles (dr. Vincenzo Mileo) Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) 1L CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E loggy. OTT, 2003 R P U S CANCELLIERE - - 7 -