Sentenza 16 aprile 2003
Massime • 1
Per l'impugnazione proposta dal difensore della parte civile è necessaria una procura specificamente conferita, la quale, indipendentemente dal tenore formale dell'atto, va ritenuta sussistere in ogni caso in cui sia possibile desumere sul piano sostanziale l'implicito conferimento del mandato a promuovere, se necessario, il procedimento di gravame. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto conforme alle prescrizioni dell'art. 122 cod. proc. pen. il rilascio di "procura speciale al fine della costituzione di parte civile, di difesa e rappresentanza in giudizio nel procedimento penale contro ... in ogni stato e grado del giudizio, conferendo al ... difensore ogni facoltà di legge").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2003, n. 35566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35566 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Coco Giovanni Silvio Presidente
1. Dott. Costanzo Enzo Consigliere
2. Dott. Brusco Carlo Giuseppe Consigliere
3. Dott. Palmieri Ettore Consigliere
4. Dott. Iacopino Silvana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE LO PE RG, n. il 26/5/1968;
avverso sentenza del 28/6/2001 Corte d'Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Iacopino Silvana che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Squarzan;
Udito il difensore Avv. Aldo Pannain in sostituzione dell'Avv. Gianfranco Rigon che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
In data 28/6/2001 la Corte di Appello di Venezia, decidendo sull'impugnazione della parte civile avverso la sentenza del 21/4/1998 del Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, con la quale VE LO PE RG era stato assolto perché il fatto non sussiste ex art. 530, comma 2, c.p.p. dal reato di cui all'art. 589, comma 1 e 2, c.p. in pregiudizio del ciclista TI Del TO, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, condannava l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento di una provvisionale in favore delle costituite parte civili nonché alla rifusione delle spese processuali dalle stesse sostenute nei due gradi di giudizio. La corte di appello ravvisava la colpa del prevenuto nel fatto che egli avrebbe dovuto procedere con la massima attenzione e con notevole prudenza, essendo probabile, anzi pressoché certa, la sopravvenienza di utenti della strada che potevano impegnare l'incrocio, teatro dell'incidente, anche con modalità irregolari. Proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo in primo luogo l'inammissibilità dell'appello perché proposto dal difensore della parte civile non munito di procura speciale ad impugnare, a norma dell'art. 122 c.p.p. In secondo luogo, rilevava vizi consistenti in mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza. Chiedeva, pertanto, l'annullamento di detta decisione e la conseguente condanna delle parti civili alla restituzione delle somme pagate a titolo di provvisionale. Il difensore delle parti civili depositava memoria ex art. 611, comma 1, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo di gravame con cui si eccepisce la carenza nel difensore di parte civile della legittimazione ad impugnare la sentenza pretorile, si osserva che, se anche apparentemente privo della prescritta specificità per l'omesso formale conferimento dell'incarico di proporre gravame avverso tale decisione, il mandato rilasciato al difensore nominato può ritenersi attributivo di tale potere. Ciò può affermarsi considerando il contenuto della formula utilizzata "I sottoscritti SP LA e AL TO AN conferiscono all'avv. Giuseppe Squarzon procura speciale al fine della costituzione di parte civile, di difesa e rappresentanza in giudizio nel procedimento penale
contro
VE LO PE RG in ogni stato e grado del giudizio, conferendo al sunnominato difensore ogni facoltà di legge". Nella possibilità di esercizio in ogni stato e grado del giudizio di tutte le facoltà processuali previste dalla legge ed attribuite alle parti è insita ed è implicita anche quella di attivare, ove necessario, il procedimento di gravame. All'apparente difetto di specificità della procura rilasciata si contrappone, dunque, un contenuto sostanzialmente determinato o, in ogni caso, sicuramente identificabile, cui va accordato prevalenza sul dato meramente formale.
Parimente infondata è la seconda censura che attiene al merito della causa. Gli stessi elementi che hanno costituito per il giudice di primo grado fonte di perplessità e che non gli hanno consentito di ritenere provata la responsabilità dell'imputato sono stati, invece, dalla corte territoriale giudicati sufficienti all'accertamento dei fatti ed a ravvisare nella condotta del predetto i profili di colpa contestati. La ritenuta esistenza di questa è il risultato di una accurata e completa analisi ricostruttiva delle modalità dell'incidente contro cui si muovono le doglianze esposte nel ricorso. Queste, però, riguardano il merito della valutazione probatoria compiuta dalla corte territoriale, la quale è stata giustificata con argomentazioni congrue e logiche, dimostrative del ragionamento che ha condotto i giudici a ritenere quella prospettata l'unica ipotesi ricostruttiva delle modalità dell'incidente compatibile con i rilievo fotoplanimetrici e con le altre emergenze processuali (dichiarazioni del teste verbalizzante). ALla stessa risultava evidente come nella produzione dell'evento mortale avessero interagito con uguale incidenza sia la condotta colposa della vittima sia quella dell'imputato che, giunto all'incrocio, nell'effettuare la svolta a sinistra, non si era avveduto, per difetto di attenzione, della presenza del ciclista che stava attraversando l'incrocio contromano, e che, a seguito dell'urto subito, come comprovato dalle ferite riscontrate e descritte in sentenza, era stato proiettato e terra, riportando ulteriori lesioni. L'imprudente condotta della vittima non poteva essere considerata come causa esclusiva dell'evento, dovendo ogni utente della strada potersi rappresentare in via di normale prevedibilità le possibili imprudenza e negligenze degli altri, e non fare affidamento sulla correttezza dell'altrui comportamento. Logicamente motivate sono, dunque, le conclusioni valutative che dalla ricostruzione del fatto la corte del merito ha tratto, ritenendo, diversamente dal primo giudice, che l'imputato non potesse andare esente da colpa per l'accertata inosservanza dell'obbligo di procedere con la massima attenzione e con "notevolissima" prudenza, tanto più incombente nell'attraversamento di un incrocio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di VE LO PE RG al pagamento delle spese processuali. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative all'azione civile del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Compensa tra le parti le spese relative all'azione civile del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 SETTEMBRE 2003.