Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
L'oggetto materiale del delitto di cui al primo comma dell'art. 642 cod. pen. - che punisce tra l'altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo - può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, di talchè il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di immediato effetto di traslazione della proprietà, a nulla rilevando l'identità di colui che abbia stipulato il contratto assicurativo. ( Fattispecie nella quale l'imputato aveva falsamente denunciato il furto di una vettura da lui assicurata e posseduta in "leasing", che in realtà aveva ceduto a trafficanti. La Corte, rilevando l'insussistenza del reato di frode assicurativa per la comprovata altruità del bene, ha osservato in motivazione che il fatto, previa una corrispondente configurazione nel capo d'accusa, avrebbe potuto essere qualificato come truffa od appropriazione indebita).
Commentario • 1
- 1. Art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria personahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2004, n. 23810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23810 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 07/04/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 572
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 22208/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 26.11.2002 della Corte d'appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione all'art. 642 c.p. e il rigetto per il resto;
Udito il difensore della parte civile, avv. Fabio Dean, che si richiama alla memoria depositata;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Michele Mastrojacovo, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Perugia con sentenza 26.11.2002 confermava la sentenza 14.2.2002 del Tribunale della stessa città di condanna di IN IE alla pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 642, 367 c.p.. Al IN si addebita di avere falsamente denunciato il furto di un'autovettura Mercedes 200 di sua proprietà (che aveva invece imbarcato dal porto di Marsiglia per l'Algeria) al fine di conseguire il premio assicurativo.
La sentenza impugnata ravvisa la responsabilità dell'imputato sulla base degli accertamenti relativi all'imbarco dell'autovettura (avvenuto il 23.12.1997), condotta da un cittadino extracomunitario, e sulla successiva denuncia di furto (12.1.1998).
Ricorre il IN in primo luogo per violazione degli artt. 646 e 642 c.p. in quanto, essendo il veicolo in leasing, la condotta realizzerebbe il reato di appropriazione indebita (perseguibile a querela di parte) o al più quello di truffa, mentre mancherebbero i presupposti del reato di cui all'art. 642 c.p., ossia il dolo, il contenuto tipico dell'azione e la piena proprietà della cosa. In secondo luogo il reato sarebbe stato commesso all'estero. Sussisterebbe, inoltre, la violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione fra l'imputazione (dispersione dell'autovettura al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione) e la sentenza (che ritiene la cessione del veicolo a una organizzazione criminosa per lucrare la differenza fra il prezzo percepito per la vendita e l'ammontare sborsato per le rate di leasing scadute.). In quarto luogo si duole del difetto di motivazione, sia in relazione alla correlazione con l'accusa, sia per la svalutazione della prova testimoniale.
Ed ancora il IN lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p. per essere stato assunto un indizio (il manifesto di imbarco dell'autovettura) a base della decisione, in contrasto con la prova testimoniale.
Infine contesta i criteri di applicazione della pena e la qualificazione dell'interesse della parte civile. La difesa della parte civile Assicurazioni Generali s.p.a. con memoria contesta la qualificazione del fatto ex art. 646 c.p., ravvisando invece gli estremi di cui all'art. 642; ritiene il fatto commesso in Italia;
esclude la violazione dell'art. 521 c.p.p.;
ritiene privi di consistenza gli ulteriori motivi di ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Uno degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 642 c.p. è che la condotta del soggetto agente abbia ad oggetto "cose di sua proprietà". Nella specie è obiettivamente accertato che il bene oggetto della contestata "dispersione" è un'autovettura in leasing, come tale appartenente alla società che ha concesso il bene in locazione all'imputato, non importa se da questi assicurata presso le Assicurazioni Generali s.p.a..
Il P.G., nella sua requisitoria, si richiama a un precedente di questa Suprema Corte, che distingue il leasing in godimento da quello traslativo (che comporterebbe il trasferimento della proprietà ab initio del contratto), e chiede di conseguenza l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di verificare in fatto se si sia in presenza dell'una piuttosto che dell'altra ipotesi. La tesi, per quanto non priva di interesse, si scontra con il dato fattuale costituito dal certificato del P.R.A., che indica in modo non equivoco la proprietà del veicolo da parte di una società del gruppo Mercedes, cosi da rendere superflua ogni ulteriore indagine stante l'evidenza della non proprietà dell'imputato sul veicolo in questione.
Vero è, come la stessa difesa non ignora, che il fatto storicamente verificatosi in ipotesi potrebbe essere inquadrato nella fattispecie di appropriazione indebita o di truffa;
ma la diversa qualificazione giuridica del fatto non appare praticabile ai sensi dell'art. 521 c.p.p. a fronte della materialità dell'azione descritta nel capo di imputazione.
Consegue che il fatto, cosi come contestato, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 642 c.p. e pertanto la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ferme restando, in altra sede, le ragioni eventualmente vantate dalla parte civile. Gli altri motivi di ricorso relativi alla condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. risultano pertanto assorbiti.
2. In ordine al reato di cui all'art. 367 c.p. i motivi di ricorso appaiono da un lato relativi alla ricostruzione del fatto - in particolare il motivo 4) sulla manifesta illogicità della motivazione - perché argomentati sulla valutazione di una delle deposizioni testimoniali (Ferracci); dall'altro generici - cosi il motivo 5) - a fronte di dati documentali posti in discussione senza alcun contrapposizione della stessa natura.
3. In punto determinazione della pena il ricorso è privo di pregio, in quanto per il residuo reato base (art. 367 c.p.) è stata applicata quella minima di un anno di reclusione, ridotta nella misura massima per le attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione. Deve essere soltanto eliminata la pena in continuazione per il reato di cui all'art. 642 c.p., in relazione al quale si è ritenuto che il fatto (come contestato) non è previsto dalla legge come reato.
4. Le statuizione civili vengono meno in conseguenza della pronuncia in ordine al reato di cui all'art. 642 c.p., unico in relazione al quale si era costituita (e poteva costituirsi) la s.p.a. Assicurazioni Generali.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al delitto di cui all'art. 642 c.p. ed elimina la relativa pena di giorni 10 di reclusione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004