Sentenza 21 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato PIERO CONTI, che la difende unitamente all'avvocato ANTONIO SCOZZARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio dell'avvocato ROSELLINA RICCI, che lo difende unitamente all'avvocato EMILIO FESTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 213/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 24/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'11 novembre 1992, EL ER conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Orvieto, SA RA perché, a fini di restituzione dell'acconto versato sul prezzo di vendita e di pagamento dei crediti insorti nel periodo di gestione dell'esercizio, si accertasse la risoluzione per mutuo dissenso del contratto tra loro concluso il 14 febbraio 1992, con cui essa ER aveva acquistato dalla RA un esercizio commerciale di vendita di frutta e verdura, in Allerona.
SA RA si costituiva e resisteva alla domanda. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento del residuo prezzo di vendita dell'esercizio commerciale e, subordinatamente, la risoluzione del contratto per inadempimento della stessa attrice ed il risarcimento dei danni subiti. Con sentenza del 27 luglio 1994, il Tribunale di Orvieto accoglieva la domanda di pagamento dei crediti insorti nel periodo di gestione dello esercizio commerciale e rigettava tutte le altre, sia dell'attrice che della convenuta. Le parti interponevano gravame: la ER, in via principale, e la RA, in via incidentale. Con sentenza del 24 agosto 1999, la Corte d'appello di Perugia accoglieva il gravame principale e, in parziale riforma della decisione del primo giudice, confermata nel resto, dichiarava risolto per mutuo dissenso il contratto di compravendita dello esercizio commerciale, condannando la RA alla restituzione dell'acconto ricevuto sul prezzo di vendita, oltre interessi.
Riteneva infatti la Corte che il contratto si era risolto per concorde volontà delle parti, così come emergente da un complesso di circostanze concordanti.
Per la cassazione di tale sentenza SA RA ha proposto ricorso in forza di un unico ed articolato motivo. EL ER ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all'esame del motivo svolto è la indagine sull'ammissibilità del ricorso. L'indagine (d'ufficio) ha esito negativo, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., che prevede la decadenza dal ricorso per Cassazione quando sia decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Ed invero, il ricorso risulta essere stato notificato l'11 novembre 2000, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta col deposito in cancelleria il 24 agosto 1999; e ciò, tenendosi conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 1 agosto al 15 settembre (legge n. 742 del 1969). Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per dichiarare totalmente compensate le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004