Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
Nel delitto di turbata libertà degli incanti unico soggetto passivo titolare dell'interesse protetto è la P.A., atteso che il bene giuridico tutelato va individuato nel solo interesse di quest'ultima al regolare svolgimento delle procedure di gara secondo regole concorrenziali, con la conseguenza che il privato che assume di essere danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2017, n. 28266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28266 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
2 8266-17 REPUBBLICA ITALIANA M In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/05/2017 GIACOMO PAOLONI Presidente Sent. n. sez. 1016/2017 MAURIZIO GIANESINI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO COSTANZO - N.49593/2016 EMILIA ANNA GIORDANO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE DO nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ BA DO nato il [...] a [...] avverso il decreto del 04/09/2014 del GIP TRIBUNALE di RIMINI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
lette/santite le conclusioni del PG Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 4/09/2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 5954/14 R.G. G.i.p. per il reato di cui all'art. 353 cod. pen., ritenendo fondata la richiesta del Pubblico ministero.
2. Nel ricorso di ND PE si chiede l'annullamento del decreto di archiviazione deducendo che lo stesso è stato emesso senza il preventivo avviso alla persona offesa che pure aveva dichiarato di voler essere informata ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen.. 3. Nella sua memoria difensiva l'indagato MA AR chiede che il ricorso sia rigettato perché tardivo.
4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per non averne la persona offesa ricorrente dimostrato la tempestività. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'avviso ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. è dovuto, a sua tempestiva richiesta, alla sola persona offesa del reato, non pure al soggetto in ipotesi danneggiato dal medesimo e il ricorso di PE è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, non essendo egli la persona offesa dal reato in relazione al quale è stata disposta l'archiviazione. Nel reato ex 353 cod. pen. il singolo cittadino non è persona offesa ma, ricorrendone le condizioni, eventualmente solo soggetto danneggiato: trattandosi di reato contro la pubblica Amministrazione, unico soggetto passivo quale titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, che nella fattispecie è quello al rispetto delle regole proprie della gara tra i concorrenti. In un sistema penale improntato al principio di legalità formale il bene giuridico penalmente protetto deve desumersi da una analisi della stessa fattispecie incriminatrice da cui emerga esplicitamente (come nel caso dell'art. 595 cod. pen.), o implicitamente (come nel caso dell'art. 575 cod. pen.,) l'oggetto giuridico del reato. Dall'esame dell'art. 353, comma 1, cod. pen. si evince che le condotte penalmente rilevanti possono sostanziarsi in comportamenti di vario genere che 2 non sempre comportano una coartazione, o comunque un condizionamento, della volontà dei concorrenti, ma che possono persino consistere in un deliberato accordo criminoso con il quale i partecipanti alterano l'andamento della gara in vista di un comune vantaggio. Invece, l'interesse giuridico che è sempre indefettibilmente attinto da tutte le condotte descritte dalla disposizione è quello della Pubblica amministrazione a un regolare svolgimento delle procedure competitive al fine di garantire la selezione dell'offerta migliore per l'amministrazione, secondo i parametri di economicità, efficienza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa riconducibili al principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Ne deriva che il bene giuridico tutelato dall'art. 353 cod. pen. risiede nel solo interesse della pubblica amministrazione a un regolare svolgimento delle procedure di gara secondo regole concorrenziali (Sez. 6, n. 11031 del 26/02/2013, Rv.255724; Sez 6, n. 18161 del 05/04/2012, Rv.252638; Sez. 6, n. 4293 del 19/01/2000, Rv.220515). L'eventuale offesa alla libertà di autodeterminazione, mediante la coartazione 0 l'inganno di potenziali competitori, potrà comunque, quando ne ricorrono gli elementi costitutivi, determinare il concorso della fattispecie di cui all'art. 353, comma 1, cod. pen. con reati dalla diversa oggettività giuridica (Sez. 2, n. 22200 del 10/04/2013, Rv.256502; Sez. 2, n. 12266 del 27/02/2008, Rv. 239753).
2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro millecinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/05/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Paoloni Angelo Costanzo for DEPOSITATO IN CANCELLERIA -7 GIU 2017 A DI CA M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito C N