Sentenza 10 aprile 2013
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È ammissibile il concorso formale tra i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti, in quanto le due norme hanno differente obiettività giuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2013, n. 22200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22200 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 10/04/2013
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 662
Dott. DE MARZO SE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 6171/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
DEL GIUDICE VINCENZO N. IL 04/09/1940;
avverso l'ordinanza n. 9585/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 08/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del Sost.Proc.Gen. Dott. Izzo G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
udito il difensore avv. Precenzano F., che ha depositato memoria e ad essa si è riportato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli ha accolto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Del Giudice Vincenzo, sottoposto a indagine con riferimento al delitto di concorso in estorsione aggravata e ha conseguentemente annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo tempo emessa a carico del predetto, disponendone la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.
2. Del Giudice, imprenditore fallito, ha visto mettere all'asta, tra gli altri, alcuni suoi immobili, al cui acquisto erano interessati tali AN e OS.
Secondo la ipotesi di accusa - che trova fondamento essenzialmente nel contenuto di conversazioni intercettate - il Del Giudice, per riacquistare i predetti beni, si sarebbe avvalso della cooperazione di personaggi del clan camorristico Fabbrocino, attivo in zona vesuviana. Tramite tali CC UA, SO VA, CA SE e SA EL (figlio del più noto - in ambienti criminali - SA Domenico), i due aspiranti acquirenti sarebbero stati "dissuasi" e al loro avvocato sarebbe stato fisicamente impedito di muoversi nel giorno in cui si doveva svolgere l'asta.
2.1. Ebbene, secondo il tribunale napoletano, pur potendo, in astratto i delitti ex artt. 629 e 353 c.p. concorrere, ciò non sempre è possibile in concreto, in quanto la possibilità di partecipare alla gara non è elemento componente del patrimonio della persona offesa, che dunque non subisce una deminutio, nel caso in cui detta partecipazione le sia impedita. Conseguentemente, dovendosi ritenere applicabile la sola fattispecie incriminatrice ex art. 353 c.p., che all'epoca dei fatti prevedeva una pena edittale che non permetteva la emissione della misura cautelare, il tribunale del riesame ha adottato il provvedimento liberatorio prima ricordato.
3. Ricorre per cassazione il competente Procuratore della Repubblica e deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale. Citando giurisprudenza di legittimità, lo stesso sostiene la compatibilità delle due figure criminose, con possibilità di concorso formale tra le stesse, anche perché AN e OS erano già risultati aggiudicatari dell'asta, ma erano stati "convinti" a non coltivare la loro partecipazione alla ulteriore procedura (a seguito di offerta in aumento ai sensi art.584 c.p.c.). I beni, pertanto, erano già entrati nel loro patrimonio e ad essi i due furono costretti manu militari a rinunziare. 4. È stata depositata in udienza memoria difensiva nell'interesse di Del Giudice Vincenzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'estorsione e la turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale, e, la seconda, la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private (ASN 200812266-RV 239753).
1.1. Si tratta di orientamento giurisprudenziale prevalente che dunque ammette il concorso formale tra i due delitti (ASN 200345625- RV 227157; ASN 199003797-RV183725), cui si contrappone ASN 200419607- RV 228964, che ha affermato, viceversa che il delitto ex art. 353 c.p., che ha natura plurioffensiva (tutelando la norma, non solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte) non può concorrere, in base al principio di specialità (espresso dall'art. 15 c.p.), con quello ex art. 629 c.p., con la conseguenza che quest'ultimo deve ritenersi assorbito nel primo.
2. Ebbene ritiene questo collegio che l'orientamento prevalente sia da privilegiare per le ragioni espresse nella sentenza per prima citata.
2.1 Per altro, se, nel caso di specie, effettivamente, come sostiene il ricorrente e come sembra potersi arguire dallo stesso provvedimento impugnato, si era già stata una prima - sia pur provvisoria - aggiudicazione al AN e all'OS, la condotta minacciosa del Del Giudice e dei suoi ipotizzati emissari verrebbe a incidere su di un vero e proprio diritto patrimoniale, sia pure sub condicione.
2.2 Nè va trascurato che l'azione intimidatoria sembra essere stata estesa ai legali dei due aspiranti acquirenti (cfr. fol. 3 dell'ordinanza), mantenuti "forzatamente lontani dall'aula giudiziaria" (condotta che andrà comunque valutata dall'Organo inquirente).
3. Si impone dunque annullamento con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013