Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
L'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un'imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro all'INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 14839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14839 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/03/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 475
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 34287/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL OS, nata il [...];
avverso la sentenza del 9-3-2009 della Corte di Appello di Bologna;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 9.3.2009 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena del 5.12.2006, con la quale LL OS era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata recidiva, alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 150,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 e art. 81 cpv. c.p. perché, nella qualità di titolare dell'omonima ditta con sede legale in Castelvetro (MO), ometteva di versare all'INPS, nei termini di legge, le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, dall'agosto al dicembre 2001, per complessivi Euro 1.131,00.
Riteneva la Corte territoriale che la mancata corresponsione delle retribuzioni risultava soltanto allegata ma non provata (risultava piuttosto che la LL aveva inoltrato all'INPS il modello DM/10).
2) Propone ricorso per Cassazione LL OS, a mezzo del difensore, per vizio di motivazione in relazione alla prova dell'esistenza del fatto-reato.
È pacifico che il reato contestato non sia configurabile in mancanza del materiale esborso delle somme dovute ai dipendenti Con i motivi di appello era stato evidenziata l'insufficienza (e l'inidoneità) di siffatta prova, essendo essa fondata solo sulle dichiarazioni del funzionario dell'INPS e si lamentava la mancata acquisizione dei documenti aziendali (registrazioni contabili, prospetti paga, dichiarazioni dei lavoratori, Mod.DM 10). Diversamente da quanto fa intendere la Corte territoriale, nel corso del dibattimento non è stata acquisita la copia dei Mod.DM 10. Mancando la prova della corresponsione delle retribuzioni, la sentenza impugnata deve essere annullata.
3) Il ricorso è inammissibile perché vengono riproposte doglianze infondate e attinenti al merito della decisione impugnata. La Corte territoriale, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, ha valutato compiutamente il materiale probatorio, dando atto, sulla base della testimonianza del funzionario INPS, che la prova della corresponsione delle retribuzioni risulta dalla trasmissione dei Mod.DM10 (vale a dire documenti formati dall'imputato stessa).
Nè vi è stata in proposito alcuna confusione da parte della Corte che ha fatto riferimento ai Mod.DM 10, non perché acquisiti al fascicolo per il dibattimento, ma perché risultanti dalla testimonianza del teste LL CE il quale aveva riferito che detti documenti erano stati trasmessi all'Inps dall'imputato. La giurisprudenza di questa Corte, dopo la sentenza a sezioni unite n. 27641 del 2003, ritiene ormai pacificamente che non sia configurabile il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1, senza il materiale esborso delle somme dovute al dipendente.
Quanto all'onere della prova di tale esborso, trattandosi di elemento costitutivo del reato non c'è dubbio che esso gravi sulla pubblica accusa.
Tale onere però può essere assolto mediante il ricorso a prove documentali o testimoniali oppure attraverso la prova indiziaria. E nel caso di specie la prova dell'avvenuta corresponsione delle retribuzioni emerge, come si è visto, dalle risultanze processuali. 3.1) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010