Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
In tema di liquidazione del compenso al custode giudiziario, in caso di opposizione avverso il decreto di pagamento, non può essere ritenuto obbligatorio il tentativo di conciliazione di cui all'art. 29 legge n. 794 del 1942 (richiamato dall'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002), e pertanto il mancato esperimento del mezzo processuale non costituisce motivo di nullità dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2007, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
M 4 163 /08 63
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Registro Generale
n. 45857/2005
Udienza
in camera di consiglio
7 novembre 2007 Sentenza n.D. 1729
composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. BATTISTI Mariano Presidente
1. Dott. CAMPANATO Graziana
- Consigliere
Consigliere 2. Dott. MARZANO Francesco
3. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe
- Consigliere -
Consigliere 4. Dott. BRICCHETTI Renato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di S.r.1. Nuovo Moschettiere, in persona del legale rappresentante VI
NO, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza in data 3 giugno 2005 del Tribunale, in composizione monocratica, di Venezia;
sentita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
S. Procuratore Generale dott. Anna DE SANDRO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Venezia;
S vol g imento de l pro C e 1. La S.r.1. Nuovo Moschettiere, in persona del legale rappresentante
NO VI, custode di natanti e relativi motori sottoposti a sequestro nell'ambito di diversi procedimenti penali, chiedeva la liquidazione dei propri compensi, calcolati applicando l'indennità giornaliera prevista dalle tabelle prefettizie vigenti nella circoscrizione territoriale di
Venezia (euro 10,33 per i natanti;
euro 3,50 per i motori). 2. Con decreti in data 29 settembre 2004, il pubblico ministero di
Venezia liquidava i compensi giornalieri "in via equitativa" (euro 5,16 per i natanti;
euro 1,50 per i motori).
3. Contro detti decreti la menzionata società presentava opposizioni.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia, riuniti i relativi procedimenti, rigettava le opposizioni, affermando che il pubblico ministero si era affidato ai criteri estimativi consigliati dalla Agenzia per il territorio, la quale, a sua volta, li aveva dedotti da fatture precedentemente emesse dalla stessa società richiedente con riguardo ad imbarcazioni affini per modello e dimensioni, riscontrando altresì che il motore fuori bordo era "compreso nel prezzo", e che non sussistevano motivi né "concreti elementi di segno diverso per discostarsi" dalle stime promananti da "organo tecnicamente capace". 4. Avverso la predetta decisione ricorre per cassazione la società richiedente per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'articolo 29, terzo comma, della legge 13 giugno 1942, n. 794 non avendo il giudice esperito il previsto tentativo di conciliazione.
2 4.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'articolo 12 del d. P. R. 9 luglio 1982, n. 571 per non avere il Tribunale liquidato le spese di custodia secondo le "tariffe vigenti" e gli “usi locali", ma per aver proceduto a liquidazione equitativa senza esplicitare le ragioni giustificatrici della deroga.
della4.3. Con il terzo motivo si duole della contraddittorietà
manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui fa ricorso ad un criterio equitativo basato sulle stime anzidette.
Motivi de l l a decisione 5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 5.1. Deve premettersi che non può essere condivisa l'affermazione del
Procuratore Generale secondo cui, appartenendo la competenza a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze di custodia giudiziaria al presidente del tribunale (e non al tribunale),
l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata ai sensi dell'articolo
21, comma 1, c.p.p..
L'articolo 170, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che l'opposizione avverso il decreto di pagamento emesso а favore del custode va proposta al "presidente dell'ufficio giudiziario competente", locuzione che già di per se appare indicativa del fatto che la competenza a decidere appartenga all' ufficio giudiziario" non al suo "presidente".
Se ne ha conferma nel successivo comma 2 che ribadisce che è l'"ufficio giudiziario" a procedere "in composizione monocratica" e secondo le regole del “processo speciale previsto per gli onorari di avvocato".
Il rinvio è operato all'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794
(recante disposizioni sugli «onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile>>) dal quale si evince, ad
ulteriore conferma, che il presidente del tribunale è l'organo al quale deve essere rivolta l'opposizione perché fissi la prevista comparizione delle parti davanti all'autorità giudiziaria competente a decidere, vale a dire il tribunale “in composizione monocratica”.
3 Definitiva conferma sembra, infine, potersi ricavare da una recente
pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 30 gennaio
2007, Inzerillo).
Si legge, invero, nella menzionata decisione che anche per la corte di appello e per il tribunale di sorveglianza che, con la stessa cognitio causae del primo giudice, giudicano in sede di opposizione sulla
liquidazione dei compensi, vale sempre la regola generale della
composizione monocratica "dell'ufficio giudiziario".
E aggiunge la Corte soltanto con riguardo "a questi casi" (corte di appello e tribunale di sorveglianza) il giudice monocratico (quindi il giudice competente a decidere) va identificato con il presidente dell'ufficio giudiziario o con un giudice da lui delegato, ma ciò in
quanto l'ordinamento giudiziario non prevede la possibilità che corte di1 appello e tribunale di sorveglianza esercitino le relative funzioni
giurisdizionali anche in composizione monocratica.
L'affermazione non può naturalmente riguardare il tribunale rispetto al quale le leggi di ordinamento prevedono la possibilità che la funzione giurisdizionale sia esercitata anche in composizione monocratica.
5.2. Ciò premesso, il primo motivo del ricorso è infondato.
Come si è detto, il procedimento è disciplinato dal citato articolo 29 | della legge n. 794 del 1942 che, al terzo comma, stabilisce che il r giudice, sentite le parti, "procura di conciliarle”.
Orbene, benché, seppur incidentalmente, le Sezioni unite di questa Corte
(Cass. S.U. 30 gennaio 2007, Inzerillo) abbiano affermato che
l'esperimento del tentativo di conciliazione é obbligatorio, deve
viceversa ritenersi che, in assenza di indicazioni legislative, il
tentativo non è obbligatorio e, pertanto, il mancato esperimento dello stesso non costituisce motivo di nullità (in questo senso ex plurimis
Cass. II civ. 10 maggio 2006, n. 10713, RV 589647; Cass. I civ. 21
febbraio 1995, n. 1875, RV 490566; Cass. II civ. 27 marzo 1970, n. 851,
RV 346210).
è generico e, in ogni caso, 5.3. Il secondo motivo del ricorso manifestamente infondato.
Esso consiste, invero, nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata e,
comunque: - il Tribunale ha ampiamente illustrato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di ridurre, per ragioni di equità, i compensi previsti dalle cantieristiche tariffe nate dall'accordo tra prefettura e aziende veneziane;
è legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale,
allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe ○
agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla
valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico
(cfr. per tutte Cass. S.U. 24 aprile 2002, Fabrizi, RV 221658).
La determinazione dell'indennità dovuta al custode in relazione alla custodia ed alla conservazione di beni sottoposti а sequestro penale probatorio (nonché preventivo e conservativo) trova, invero, la propria disciplina nelle disposizioni legislative contenute negli articoli 58 e
59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (che, come si evince della tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi previgenti allegata al citato d. P. R., hanno recepito gli articoli 102 105 del R.d. 23 dicembre 1865,
-
n. 2701, 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 e 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319) е nella disposizione regolamentare dell'articolo 276 del medesimo decreto. L'articolo 58, dopo avere previsto, al primo comma, il diritto del
custode a pretendere ed a vedersi corrispondere un'indennità per la custodia e la conservazione, stabilisce, al comma 2, che l'indennità va determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
L'articolo 59 prevede, a sua volta, che le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia siano approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico, nonché stabilendo riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.
L'articolo 276 introduce, infine, una disposizione transitoria che impone
59, che, fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo
l'indennità sia determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la
Prefettura, "ridotte secondo equità", e, in via residuale, secondo gli usi locali.
5 5.4. L'ultimo motivo del ricorso, con il quale si deduce la manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata, non é consentito
dalla legge.
I provvedimenti emessi in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode sono, invero, ricorribili per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, soltanto per violazione di legge.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2007
чеRB CC " Merino Batten Il Consigliere estensore
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 2 8 GEN. 2003
IL COLLABORA Maria Angelili
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