Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di una indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico. (Fattispecie in cui la C.S. ha giudicato incensurabile la decisione della Corte di appello di non acquisire l'intero fascicolo processuale, visto che nessuna deduzione specifica sostanziale, sia pure a livello meramente assertivo, era stata formulata con riferimento alle cause impeditive della riparazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/1998, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 18.12.1998
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco Tatozzi " N.3707
3. " Antonio Spagnuolo " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Colaianni " N.23118/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Ministero del Tesoro in proc. Ben Fguira Nourredine
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 16.10.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Colaianni udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva
1.- Con l'ordinanza sopra menzionata a Ben Fguira Nourredine, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, al quale era stato poi assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto, veniva liquidata la somma di lire diciassette milioni a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione.
Ricorre l'Amministrazione del tesoro denunciando la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione, per motivazione manifestamente illogica e per violazione degli art. 315 e 645 c.p.p., anche in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c.: il primo vizio riguarda la questione preliminare, sollevata con la memoria presentata dinanzi alla Corte bolognese e diffusamente richiamata, sulla insufficienza del materiale probatorio prodotto dall'istante; il secondo riguarda l'omessa considerazione della condotta preprocessuale dell'istante, ritenuta irrilevante con un giudizio non suffragato dalla sentenza di assoluzione;
il terzo riguarda l'omesso accertamento della ricorrenza di tutti i presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto alla riparazione, compresi quelli impeditivi (dolo o colpa grave, cotitolo detentivo, computo del periodo di detenzione ai fini della determinazione di altra pena).
Anche il P.G. in sede ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza ma sotto il profilo dell'inammissibilità dell'istanza, in quanto proposta e presentata in cancelleria da difensore munito di semplice mandato difensionale. 2. - L'esame di tale eccezione è preliminare e porta a concludere per l'inammissibilità della stessa. Vero è che la legitimatio ad processum , riferita alla capacità delle parti di stare in giudizio - nel caso, personalmente o con procuratore speciale - costituisce un presupposto che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, quindi anche in sede di legittimità, ma tale accertamento incontra il limite della formazione sul punto della cosa giudicata, che preclude la proposizione della relativa questione.
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza civile (di recente Cass. 11851/95, rv 494661; 267/95, rv 489622), è applicabile anche al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione. Invero, l'interesse pubblico sotteso a tale procedimento - l'equo indennizzo per l'ingiusta privazione della libertà personale trovando la sua fonte primaria nella stessa Costituzione - non toglie, tuttavia, come più volte rilevato da questa Corte, che, avendo il petitum carattere economico, la disciplina, ancorché inserita per ragioni di opportunità e di economia nel codice di procedura penale, debba seguire, ove non diversamente disposto o esigito dalla natura comunque speciale del procedimento, le norme processualcivilistiche. Nella specie, la questione dei presupposti di ammissibilità della domanda è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità - senza che se ne trovi traccia nell'unico ricorso dell'Avvocatura, che anche in sede di appello chiedeva il rigetto della domanda "perché allo stato non provata" - con una memoria del P.g. in sede. Sul punto è da ritenersi, quindi, formato il giudicato, con conseguente preclusione della relativa eccezione. 3. - Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Il primo vizio denunciato è solo apparente in quanto la Corte, accogliendo la domanda, ha evidentemente ritenuto sufficiente il materiale probatorio prodotto dall'istante al fine della verifica della ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 314 c.p.p. Altra questione è quella relativa alla fondatezza nel merito di tale giudizio di sufficienza. Ma è questione, che, appunto perché di merito, non può essere rivalutata in sede di legittimità se non sotto il profilo estrinseco della correttezza dell'apparato argomentativo: la quale non può essere disconosciuta stando - come prevede la legge per il sindacato di questa Corte - al testo del provvedimento e non - come si fa nel ricorso con la denuncia del vizio di manifesta illogicità - al raffronto tra questo e la sentenza di assoluzione. L'ordinanza ha ritenuto che, caduta la carica indiziaria della chiamata in correità, il residuo elemento della frequentazione, comune a molti arabi, da parte dell'imputato della casa in cui fu trovato lo stupefacente non costituisca colpa grave, causativa dell'adozione della misura cautelare: si tratta di apprezzamento in fatto, corretto sotto l'aspetto della logica e perciò incensurabile in questa sede sull'insussistenza della principale causa ostativa all'accoglimento della domanda. Non ha fondamento, quindi, la doglianza dell'Avvocatura circa lo "sconvolgente principio", che sarebbe stato affermato dalla Corte, secondo cui delle cause ostative "il giudice potrebbe presumerne la ricorrenza fino a prova contraria": nessun principio del genere, favorevole ad una presunzione, è, sia pure implicitamente, deducibile dalla motivazione avendo la corte bolognese ritenuto che "risultano provati i fatti costitutivi" e che, per i motivi testè richiamati, "non risultano fatti impeditivi del diritto stesso", sul presupposto, com'è del tutto evidente, che le spettasse il compito di verificare l'esistenza degli uni e degli altri.
Tale accertamento va fatto, ovviamente, non nell'ambito di una generale rivisitazione dell'intero procedimento penale alla ricerca di eventuali fatti costitutivi o impeditivi del diritto all'indennizzo ma nei limiti delle specifiche deduzioni delle parti. Ciò rende corretta l'assenza di ogni riferimento all'eventuale ricorrenza delle cause ostative previste dall'art. 314, co. 4, c.p.p., rispetto alle quali nessuna deduzione specifica, era stata formulata dall'Avvocatura ma solo la denuncia di una mancanza di prova al riguardo da parte del ricorrente. In proposito, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. 10.11.1993, Alvoni, rv. 196183), "a chi invochi la riparazione incombe un semplice onere di allegazione così come analogo onere grava sul Ministero del Tesoro qualora intenda eccepire l'eventuale carenza delle condizioni suddette, non potendone fornire la prova, quanto meno relativamente alla ricorrenza della causa ostativa di cui all'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen. rinvenibile quasi esclusivamente in documenti
(posizione giuridica, foglio matricola ecc), ai quali non ha potere di accesso", sì che, "in caso di insufficiente documentazione al riguardo prodotta dall'istante, spetta al giudice, investito della domanda, integrarla mediante l'acquisizione di ufficio degli atti necessari".
Tuttavia,, i poteri istruttori d'ufficio del giudice (non incompatibili con il principio dispositivo ed infatti previsti non solo dal codice di procedura penale (art. 507 , ma anche dal codice di procedura civile: cfr. art. 187, 4^ co., 421) vanno esercitati (e dalle parti sollecitati) a determinate condizioni e quindi non genericamente e a tutto spiano ma in vista di una indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, che, indipendentemente dalla natura civile o penale del procedimento, non può essere rimesso che al giudice: il quale ha il potere di escludere le prove superflue o irrilevanti cosi nel dibattimento penale (art. 190, 495, 468 c.p.p.) come nel processo civile (artt. 187 c.p.c.) (Cass. 485/97, rv. 207253; 370/98, rv. 210624).
Nella specie, come risulta dallo stesso ricorso, a parte il profilo processuale dell'onere della prova (irrilevante per il motivo indicato) nessuna deduzione specifica sostanziale, sia pure a livello meramente assertivo, era stata formulata con riferimento alle dette cause impeditive, sì che corretto appare il giudizio di irrilevanza espresso implicitamente nell'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto di poter decidere iuxta alligata, senza bisogno dell'acquisizione dell'intero fascicolo, risultando dagli atti gli estremi dell'ingiustizia della detenzione subita dalla ricorrente, che non lasciano spazio ad ipotesi di dolo o colpa grave, secondo una valutazione di fatto per nulla illogica, come genericamente asserito dalla ricorrente, che va perciò esente da critiche in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999