Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
Anche alla persona offesa dal reato, minorenne al momento del fatto e a quello di proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dei genitori esercenti la potestà, già querelanti, va dato avviso, a pena di nullità, dell'udienza fissata dal g.i.p. per la deliberazione sulla predetta richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2004, n. 27007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27007 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO IO Silvio Presidente del 11/05/2004
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo Consigliere N. 902
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere N. 35895/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV EN, n. Marina di Gioiosa Ionica 1.1.1949;
SG SA, n. Sidento 12.10.1963, quali esercenti la potestà dei genitori sul minore ZA US, divenuto maggiorenne, e AV EN, n. Siderno 17.11.1984;
avverso l'ordinanza di archiviazione in data 25.6.2003 del G.i.p. presso il Tribunale di Locri;
sentita la relazione fetta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr. VITTORIO MELONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO
Con atto del 22.7.2003 AV EN e SG SA, quali esercenti la potestà dei genitori sul minore ZA US, divenuto maggiorenne, e lo stesso AV EN hanno proposto ricorso a mezzo del loro difensore avverso l'ordinanza di archiviazione in data 25-6-2003 del g.i.p. presso il Tribunale di Locri emessa in relazione al reato di lesioni colpose ascritto a carico di LO FR, RI FR e EL IO per l'incidente stradale del 6.1.2001 nel quale detto minore ha riportato lesioni personali gravissime. Resiste con memoria il LO.
Lamentano i ricorrenti la violazione dell'art. 606, lett. c) in relazione all'art. 409, comma 6^, riferito all'art. 127, comma 5^ e 1^, in quanto il g.i.p. ha fissato l'udienza omettendo di dare avviso alla persona offesa, dando invece avviso unicamente ai genitori, non più esercenti la potestà sul minore divenuto maggiorenne, senza che l'ordinamento processuale previa preveda la surroga per l'esercizio della difesa personale se non per volantà del soggetto legittimato. Nè l'aver i genitori esercitato il diritto di querela ex art. 120, co. 3^, c.p., determina il perpetuarsi di ima funzione sostitutiva,
di tal che, prevedendo l'art. 409 c.p.p. la citazione della persona offesa per l'udienza fissata a seguito della richiesta di archiviazione, la persona da citarsi era ZA US, che non è interdetto, cosa che avrebbe invece comportato il protrarsi della rappresentanza processuale. Si trattava inoltre di udienza camerale disposta ai sensi dell'art. 409, co. 2^, in quanto le parti costituite non avevano proposto opposizione, ma presentato una semplice memoria, ne' erano legittimate all'opposizione, non avendo chiesto di essere avvertite della richiesta di archiviazione;
, ed essendo stato presentato l'atto fuori dei termini per l'opposizione. Quanto da ultimo sostenuto collide indiscutibilmente con il tenore della memoria del difensore dei genitori dello ZA US, persone offese, depositata in data 2.10.2002 che, pur senza esplicitamente esser definita di opposizione all'archiviazione, chiede la fissazione dell'udienza ex art. 410 c.p.p., e con la richiesta contenuta nella successiva memoria del 9.1.2003 con la quale si chiede rigettarsi la richiesta di archiviazione. Per stabilire se gli atti della persona offesa costituiscano opposizione all'archiviazione, si deve innanzitutto affrontare il problema se il termine di cui all'art. 408, comma 3 sia fissato a pena di decadenza: la soluzione dev'essere negativa, sia perché le decadenze debbono essere espressamente comminate, sia perché il termine è fissato a garanzia della persona offesa, nel senso che il p.m. non può trasmettere gli atti al g.i.p. prima che sia decorso detto termine, e dunque a garanzia che non si provveda prima che sia spirato il termine entro il quale la persona offesa può proporre l'opposizione all'archiviazione (art. 126 disp. A.C.T.). Un'opposizione successiva intanto potrà esser presa in considerazione in quanto il g.i.p. non abbia ancora provveduto:
diversamente opinando dovrebbe escludersi la possibilità, per chi non abbia chiesto di esser notiziato dell'eventuale richiesta di archiviazione, di formulare opposizione, dato che per costui non esiste un dies a quo dal quale far decorrere i dieci giorni di cui all'art. 408, co. 3, ed una siffatta soluzione sarebbe non condivisibile ove si consideri che l'istanza di esser notiziato è prevista nell'interesse dell'offeso e non già come condizione per proporre l'opposizione (Cass. pen., sez. 6^, 8.5.1996, n. 1854, Fiordalisi, RV. 205771; cfr. anche Cass. pen., sez. 5^, 25.9.2002, n. 31009, Cattafi), e che un decreto di archiviazione che non tenga conto di una siffatta opposizione viola il diritto di intervento della persona offesa, la cui tutela è espressamente posta - a pena di nullità - dall'art. 178 lett. c), c.p.p.(cfr. Cass. pen., sez. 3^, 23.5.1997, n. 2160, Sbrighi). Partendo da queste premesse, il ritenere consentita l'opposizione da parte di chi non sia notiziato per non averlo chiesto comporta che debba logicamente escludersi la perentorietà del termine per opporsi, considerato che non sarebbe identificabile un termine iniziale in questo caso, sia perché sarebbe illogico che chi ha formulato la richiesta ex art. 408, co. 3, sia vincolato ad un termine e chi non l'abbia fetta possa proporre opposizione senza esser vincolato ad alcun termine (sia pure senz'alcuna garanzia che nelle more il g.i.p. non abbia provveduto).
Deve dunque ritenersi che l'udienza è stata fissata dal g.i.p. a seguito di opposizione e non sua sponte. La questione in astratto non è di poco momento, in quanto -a seconda della genesi- dell'udienza l'avviso va dato alle sole persone offese opponenti (410, co. 3) o a tutte: precisamente, se l'udienza non è fissata a seguito di opposizione l'avviso è dovuto a tutte le persone offese, altrimenti solo a quelle che hanno proposto l'opposizione (410, co. 3), ed il problema qui si pone perché non c'è legittimazione sostitutiva dei genitori, bensì concorrente ai sensi dell'art. 120 c.p. richiamato dall'art. 90, co. 2, c.p.p., e dunque il problema è quello di vedere se permanga la legittimazione dei genitori o sia diventata esclusiva la legittimazione diretta del minore. Se si è verificata quest'ipotesi, l'avviso -dovendo ritenersi che vi sia stata opposizione-andava dato solo a chi ha proposto opposizione, e dunque ai genitori, che avevano agito in virtù dell'autonoma legittimazione e non quali rappresentanti del figlio. Ma la loro legittimazione, essendo divenuto il figlio maggiorenne, ormai non esiste più ed è confluita in quella del figlio, al quale quindi andava dato l'avviso. Non appare congruente al caso la sentenza 4.10.1995, n. 10851, Caprino, RV 203090, relativa alla parte civile, siccome poggiante su principi diversi, e riguardante la permanenza della costituzione di chi è divenuto parte processuale di un giudizio civile innestato in un processo penale, di tal che la costituzione non vien meno, e non potendo operare, per la famulatività del giudizio civile rispetto a quello penale, che non può segnare il passo per effetto di quella (si veda la realizzazione del principio nell'art. 23 disp. att.), l'istituto civilistico dell'interruzione del processo, gli effetti si estendono al subentrante.
Ciò può affermarsi in quanto in relazione alla persona offesa (che, tranne che nel giudizio innanzi al giudice di pace, è soggetto e non parte processuale, e che -per quanto destinataria di poteri finalizzati alla costituzione di parte civile- svolge una funzione non civilistica, ma di supporto al titolare dell'azione penale) non si deve far riferimento alla legitimatio ad processum civilistica, regolata dagli artt. 75 ss. c.p.c. e ripresa integralmente dall'art. 77, co. 1 e 2, c.p.p., ma alla speciale capacità processuale prevista per l'esercizio del diritto di querela, in conformità del resto al fatto che il diritto di querela compete proprio alla persona offesa dal reato, di tal che non è applicabile, in difetto di espressa previsione, il principio civilistico di genesi giurisprudenziale dell'ultraattività della rappresentanza, secondo cui il raggiungimento della maggiore età, per incidere processualmente, va comunicato alla controparte (da ultimo Cass. 15.9.1998, in Foro it. 1999, 1^, 583), trattandosi di regola speciale inestensibile ad una parte del rapporto civilistico nel processo penale. Ne consegue che l'omesso avviso dell'udienza al legittimato comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al g.i.p. presso il Tribunale di Locri.
Restano assorbite le ulteriori doglianze.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al g.i.p., presso il Tribunale di Locri.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004