Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione delibera su una richiesta di ammissione al pagamento del credito in favore del terzo titolare di una garanzia reale su un bene oggetto di confisca di prevenzione, può essere proposto ricorso per cassazione non solo per violazione di legge, ma anche per tutti i motivi previsti dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen., compresi quelli relativi alla motivazione del provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2015, n. 44784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44784 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
447 84 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI CONTI - Presidente - SENTENZA N. - Rel. Consigliere - 1585 Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 4121/2015 Dott. ANNA PETRUZZELLIS Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. avverso l'ordinanza n. 26/2014 TRIBUNALE di BARI, del 11/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. виденоGalavella, cer il rifetto си Udit i difensor Avv.; 4121/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11-14.11.14 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione in materia di prevenzione, ha rigettato il ricorso proposto dalla Banca Popolare di Bari scpa, volto ad essere ammessa al pagamento da parte dello Stato del credito complessivo di euro 107.392,63 al 31.3.13, oltre interessi di mora, per insoluto di contratto di mutuo sottoscritto da RO VI. Ciò, in ragione della persistente validità ed efficacia dell'ipoteca volontaria, rilasciata dal medesimo DAMO де VI DA, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bari il 14.10.02 per la complessiva somma di euro 232.000,00 e relativa ad immobile oggetto di provvedimento di confisca 135/05 MP, emesso il 16.3.05 dal medesimo Tribunale nei confronti di RO EO, fratello di VI (e all'epoca con il primo convivente), confisca divenuta definitiva il 21.4.09, con richieste subordinate. Il Tribunale dava atto dell'anteriorità dell'iscrizione di ipoteca rispetto al sequestro per finalità di prevenzione, ma escludeva la sussistenza del necessario incolpevole affidamento in ordine al carattere lecito dell'operazione intercorsa con RO VI. Spiegava che il resoconto stesso dell'istruttoria espletata dalla Banca dava atto, in particolare nella nota della direttrice della filiale competente, di un reddito dichiarato non in linea con l'effettiva capacità di reddito del richiedente, anche in relazione a precedente mutuo per l'acquisto di autovettura di consistente valore e al modesto reddito da pensione dei genitori, che pure avevano prestato fideiussione. In sostanza, per il Tribunale, non essendo stata prodottala delibera finale di concessione del mutuo, la condotta della Banca appariva contraddittoria rispetto ad un mutuo fondato su un'attestazione della responsabile della filiale di una generica buona capacità lavorativa e di buona moralità (p. 4 e 5).
2. Ricorre per cassazione la Banca interessata, enunciando due motivi: - violazione ed erronea applicazione degli artt. 52 d.lgs 159/01, 38 ss. d.lgs. 385/1993 (TULB), 1175 ss, 1375 c.c., 27 Cost. e vizi alternativi della motivazione. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe errato a qualificare i fratelli come conviventi (stante la custodia cautelare all'epoca di LO), a ritenere insufficiente il reddito da lecita cogestione di una pizzeria con altro fratello e a svalutare i dati relativi: alla inconsapevolezza della Banca sulla posizione di EO (estraneo al contratto) e sull'eventuale nesso di strumentalità con le sue attività, all'essersi l'inadempimento verificatosi solo nel giugno 2008 (a fronte qr 4121/15 RG 2 di mutuo stipulato nel 2002), alla presenza di soggetti contraenti e fideiussori diversi dal LO, all'assenza di alcun beneficio per la Banca, all'avere la stessa operato corretta istruttoria come comprovato dalla documentazione allegata ai due successivi atti di ricorso (il secondo riproposto in relazione all'intervenuta modifica normativa), alla sovrapposizione di concetti autonomi quali effettività e liceità dei redditi di RO VI (la non effettività secondo la ricorrente non incidendo sulla buona fede), all'irrilevanza della non prodotta delibera di definitiva approvazione del mutuo (che si sarebbe limitata a prendere atto delle conclusioni positive dell'istruttoria), all'adeguatezza dell'importo del mutuo rispetto al valore oggettivo dell'immobile, all'acquisizione di garanzie personali oltre a quella reale, all'irrilevanza dello scopo del mutuo secondo la disciplina bancaria, alla rilevanza ai fini della responsabilità personale (di rilievo costituzionale) dell'obiettiva assenza di 'importanti' anomalie in contesto in cui beneficiario era soggetto diverso da quello destinatario di misura patrimoniale;
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 d. lgs. 159/2001 come modificato dall'art. 1 comma 443 lett. B legge 27.12.13, in relazione agli artt. 27, 41.1, 42, 3 Cost.. 3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
3.1 Con atto pervenuto il 31.8.15 il ricorrente ha prodotto memoria difensiva di confutazione della requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale delibera quale giudice dell'esecuzione su una richiesta di ammissione al pagamento del credito in favore di terzo munito di garanzia reale sul bene confiscato, pur afferendo la materia delle misure di prevenzione, può essere proposto non solo per violazione di legge bensì anche per tutti i motivi considerati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e quindi anche per quello relativo ai vizi della motivazione considerati dalla lettera E. Infatti, l'art. 1, comma 200, ultima parte, legge n. 228 del 2012 prevede espressamente che "si applicano le disposizioni di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale". E l'art. 666, comma 6, prevede che contro l'ordinanza deliberata dal giudice dell'esecuzione le parti e i difensori possono proporre ricorso per cassazione, senza indicare alcuna limitazione con riferimento ai motivi proponibili rispetto a quelli previsti dalle varie lettere dell'art. 606. 1 Gr 4121/15 RG 3 Si tratta pertanto di rito che, pur prevedendo la competenza del tribunale della prevenzione in funzione di giudice dell'esecuzione, è del tutto autonomo rispetto a quello del procedimento di prevenzione in senso stretto (che espressamente prevede il diverso principio della ricorribilità per cassazione solo per violazione di legge: artt. 4 legge n. 1423 del 1956, art.
3-ter legge n. 575 del 1965 e art. 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011; Sez. Un. Sent. 33451 del 2014). Del resto, dal punto di vista sistematico la fisiologica tendenziale estraneità del terzo creditore alla originaria procedura di esecuzione e la mancanza della possibilità di un secondo apprezzamento giurisdizionale di merito ben giustifica la previsione che il terzo creditore possa usufruire dello strumento del ricorso per cassazione in tutta l'estensione che l'istituto permette. Sono pertanto ammissibili in rito anche le censure di vizi della motivazione dedotte con il motivo di ricorso.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende. In definitiva il Tribunale ha esplicitato uno specifico apprezzamento di merito, secondo il quale già dall'originaria istruttoria della banca (in particolare dell'agenzia di Altamura) era emerso che VI RO non aveva allo stato redditi certi idonei a fronteggiare la sicura ed efficace esecuzione del contratto di mutuo, in Er mentre i redditi dei genitori erano idonei a rendere la fideiussione dagli stessi prestata effettivamente utile allo scopo di garanzia cui era finalizzata. L'apprezzamento è sorretto da specifica motivazione, per sé non palesemente incongrua ai dati probatori riferiti, né palesemente irrazionale o contraddittoria. Le pur articolate deduzioni del ricorso si risolvono in censure non consentite in questa sede di legittimità, prospettando ragioni in fatto per giungere a diverso apprezzamento (emblematica in proposito la censura della assenza di 'importanti' anomalie).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23.9.2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Carlo Citterio Giovanni Conti شم لن GU DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 NOV 2015 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R Piera Esposito