Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2002, n. 14460
CASS
Sentenza 10 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l'altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all'impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.

Commentari2

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 2400 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 2Contratto per persona da nominare
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 luglio 2021

    Il contratto per persona da nominare – indice: La riserva di nomina Rappresentanza e condizione Legittimazione e capacità La dichiarazione di nomina A titolo oneroso Gli effetti del contratto Ambito di applicazione Nel preliminare Aspetti fiscali La trascrizione Per conto di chi spetta Cessione del contratto A favore del terzo Il contratto per persona da nominare si ha quando un contraente, chiamato stipulans, si riserva di nominare successivamente un terzo, chiamato electus, che diventerà il titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto fin dall'origine ovvero ex tunc. Le norme che dettano la disciplina sul contratto per persona da nominare sono gli articoli 1401, 1402, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2002, n. 14460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14460
Data del deposito : 10 ottobre 2002

Testo completo