Sentenza 10 ottobre 2002
Massime • 1
Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l'altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all'impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2400 del 27https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Contratto per persona da nominareAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 luglio 2021
Il contratto per persona da nominare – indice: La riserva di nomina Rappresentanza e condizione Legittimazione e capacità La dichiarazione di nomina A titolo oneroso Gli effetti del contratto Ambito di applicazione Nel preliminare Aspetti fiscali La trascrizione Per conto di chi spetta Cessione del contratto A favore del terzo Il contratto per persona da nominare si ha quando un contraente, chiamato stipulans, si riserva di nominare successivamente un terzo, chiamato electus, che diventerà il titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto fin dall'origine ovvero ex tunc. Le norme che dettano la disciplina sul contratto per persona da nominare sono gli articoli 1401, 1402, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2002, n. 14460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14460 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. GI MACIOCE - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR BA Ved. PINTA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOACCHINO PIPITONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI ME GI IO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, N. 8 presso l'avvocato ABRIGNANI IGNAZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GANDOLFO ERNESTO e MILAZZO MICHELE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricarrente -
contro
DI AO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1019/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 20/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto 17.2.1994 ME GI UL convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala BA LO e chiese che fosse disposto il trasferimento in suo favore o in favore di persona da nominare indicata all'udienza del 6.7.1994 in IN DO di un terreno di 309,60 mq. con fabbricato, in Mazara del Vallo, giusta preliminare del 14.3.1991, con cui il convenuto si era impegnato a trasferirglielo al prezzo di L. 300.000.000, versato pressoché totalmente, tranne che per L. 10.000.000, che avrebbero dovuto essere corrisposte all'atto del definitivo;
chiese inoltre la condanna del BA al pagamento della penale in L. 100.000.000. Il BA rimase contumace, mentre nel corso del giudizio sopravvenne in data 22.12.1994 il fallimento del ME ed il suo curatore si costituì per contestare la validità e l'efficacia della dichiarazione di nomina predetta, in quanto pregiudizievole per i creditori e perché il trasferimento coattivo fosse dichiarato in favore del ME.
Nel giudizio intervenne nella udienza collegiale del 4.12.1995 IN DO, che insistette per il trasferimento dell'immobile in suo favore.
Il tribunale con sentenza 5.2.1996 accolse la domanda del curatore, trasferì al ME l'immobile e condannò il BA a pagare L. 90.000.000, quale differenza tra la penale ed il saldo dovuto dal ME.
La sentenza fu impugnata da TO TO, moglie ed erede di IN DO, nei confronti del BA e del curatore del fallimento, che fu l'unico a costituirsi.
La Corte di Appello di Palermo con sentenza 20.11.1999, rilevato che l'intervento del IN in primo grado - giudicato principale - era stato effettuato all'udienza di discussione dinanzi al Collegio ed era pertanto inammissibile, così come aveva deciso il primo giudice, ha dichiarato, per l'effetto, inammissibile l'appello della TO, ritenendo che la inammissibilità aveva assorbito la questione della integrità del contraddittorio, derivata dalla nullità della citazione in appello del BA, il cui atto era stato a lui notificato dopo la udienza di prima comparizione. Propone ricorso per cassazione con tre motivi TO TO, cui resiste con controricorso la curatela fallimentare. Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 164 1^ e 2^ comma c.p.c.. Assume che, una volta ravvisata una causa di nullità della citazione nei confronti di BA LO, la corte di merito avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione così come previsto dalla norme richiamate.
Con il 2^ motivo la denunzia di violazione di legge è riferita agli artt. 102, 331, 291, 359 c.p.c., deducendosi che, essendo stato il giudizio di appello correttamente instaurato nei confronti di una parte - la curatela fallimentare - il giudice avrebbe dovuto disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre, cui l'atto non era stato ritualmente notificato. Tale omissione aveva prodotto la nullità del giudizio di appello.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 105, 111, 268, 344 c.p.c.. Rileva che l'intervento di IN DO era avvenuto in forza di successione a titolo particolare nel diritto controverso, sicché egli era parte e non terzo;
conseguentemente aveva un autonomo diritto di impugnazione, da esercitarsi anche senza che avesse partecipato al precedente grado. Essa ricorrente, subentrata al IN, aveva pertanto derivato quel diritto, a prescindere dalla tardività o meno dell'intervento del suo dante causa, esso spettando anche senza che ci fosse stato il suo ingresso nel giudizio.
Del ricorso è preliminare l'esame del terzo motivo, avendo la sentenza impugnata ritenuto assorbite le questioni - che sono poi state oggetto degli altri motivi di censura - dalla inammissibilità dell'appello, perché proposto da soggetto che, in quanto terzo - volontariamente intervenuto nel giudizio, non quale avente causa dell'acquirente ME GI UL - avrebbe dovuto proporre il suo intervento prima e non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La censura è fondata.
Il contratto per persona da nominare, nel quale va sussunta la fattispecie in esame, ove non dia vita ad un contratto con effetti tra i diretti contraenti originari, per avere una delle parti compiuto la nomina del terzo in base alla riserva a suo tempo fatta, dà luogo ad un contratto con effetti diretti tra l'altro contraente ed il soggetto designato, nel cui nome si considera concluso, in riferimento allo schema di portata più generale dell'istituto della rappresentanza (Cass. 5777/1983), La riserva di nomina del terzo determina, infatti, una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto a soggetto alternativo nel quale, a seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo subentra e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, con la conseguenza per cui deve essere considerato fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito con lo stipulante (Cass. 8410/1998; 3115/1995; 6050/1995; 6885/1994).
Ne consegue che, alla stregua della prospettazione come compiuta con l'atto di citazione, titolare del diritto controverso non poteva non essere considerato IN DO, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni fatte valere dalla curatela del fallimento di ME GI, sopravvenuto alla nomina, dirette a contestare la efficacia della electio amici, perché pregiudizievole agli interessi dei creditori;
e per l'effetto restava egli legittimato alla impugnazione, quanto all'intervento in appello, ai sensi dell'art. 344 C.P. C.. Analoga legittimazione, a seguito del decesso del IN, va riconosciuta alla di lui moglie ed unica erede - circostanze non controverse - TO TO, sicché erronea e contraddittoria è la sentenza impugnata laddove, pur affermando che la dichiarazione di nomina ha l'effetto di fare acquisire all'eletto ex tunc la qualità di soggetto negoziale, qualifica il IN come terzo interveniente principale, tenuto al rispetto del termine previsto dall'art. 268 c.p.c. e non più abilitato alla impugnazione, una volta che il suo intervento sia risultato tardivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo, la quale dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui nella ipotesi di contratto per persona da nominare la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti tra l'altro contraente e il soggetto designato, al quale fa acquisire ex tunc la qualifica di soggetto negoziale, come tale abilitato alla impugnazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti il primo ed il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo altra Sezione, anche per le spese di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2002