Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6684 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL1 6 6 8 4 1 LA CORTE SUPREMA DI C SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 1455/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.14978 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere Rep. CAPITANIO - Rel. Consigliere- Dott. Natale Ud.23/02/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente 139 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ACCORSI LIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2001 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO 898 AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 117/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 12/03/97 R.G.N. 20382/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27 aprile 1990 Lidia Accorsi, premettendo di essere titolare di pensione cat. SO e di avere ricevuto in data 18 richiesta di restituzione maggio 1985 dall'INPS 6.047.965 per le somme che della somma di lire acquisito per non avere l'Istituto non aveva operato le trattenute ai sensi della legge n. 843 del 1978 in relazione al periodo in cui essa era alle dipendenze della USL dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1982; premettendo, altresì, che essa non era responsabile nei confronti dell'INPS di alcun comportamento doloso, avendo dichiarato al medesimo tutti gli importi di retribuzione percepiti alle dipendenze della USL e che, ciò nonostante, l'Istituto aveva respinto in sede amministrativa i ricorsi da essa proposti e che essa, al fine di evitare sanzioni amministrative, aveva eseguito il pagamento richiesto sia pure con riserva di ripeterlo;
ciò premesso, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Modena l'INPS chiedendo che venisse dichiarata l'irrepetibilità della somma di lire 6.047.965 già versata all'istituto e che il medesimo venisse condannato alla restituzione della detta somma illegittimamente riscossa, oltre gli 3 interessi legali. Con sentenza in data 2 aprile / 30 giugno 1992 il Pretore adito rigettava la domanda dell'assicurata. Con sentenza in data 4 marzo /12 marzo 1998 il Tribunale di Modena riformava la sentenza pretorile appellata dall'Accorsi condannando 1'INPS alla (11 restituzione in favore della predetta somma di lire 7.897.825, dopo aver dichiarato irripetibile la somma di lire 12.735.985, relativa alle quote fisse di di perequazione automatica sulla pensione reversibilità, richiesta dall'Istituto con domanda riconvenzionale. Il Tribunale osservava che la mera omissione di un obbligo normativo non costituisce, in difetto di ulteriori elementi di riscontro, elemento sintomatico di contegno doloso che, nella specie, era smentito dalla corretta indicazione dei dati richiesti dall'INPS nel questionario datata 16 gennaio 1984. La Accorsi, infatti, aveva indicato la data di collocamento a riposo dall'attività di servizio presso la USL. Tale indicazione, in mancanza di uno specifico riferito alla indicazione dellaquestionario (1) aggiungasi dopo "predletta" : "della " Matale Capitenis previdenziale, percezione di altro trattamento Tribunale, doveva ritenersi, secondo il ragionevolmente sufficiente a consentire all'Istituto di conoscere i dati che esso, comunque, ad peraltro, non avevano richiesto e, escludere la configurabilità del dolo da parte dell'assicurata. L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'assicurata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo l'Istituto denunzia violazione dell'art. 1 commi 260 e segg. della legge n. 662 del 1996 deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare non ripetibile le somme pagate dall'assicurata in applicazione della disposizione secondo cui non si fa luogo al recupero nei confronti dei soggetti che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche, qualora siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000 ovvero si fa luogo a recupero nei limiti di un quarto se i detti soggetti siano percettori di un reddito di importo superiore a lire 16.000.000. 5 Con il controricorso l'assicurata eccepisce che la denunziata violazione non era stata oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di merito e che risulta, pertanto, preclusa dal giudicato interno. La sollevata eccezione è infondata, mentre risulta fondato il proposto ricorso. La prospettata applicabilità della legge n. 662 del 1996 costituisce una questione di ius superveniens, in quanto tale rilevabile d'ufficio dal giudice e, perciò, non preclusa dall'art. 329 c.p.c.. Sopravvenuta la legge 23 dicembre 1996 n. 662, il cui articolo 1 dal comma 260 al comma 264 dadisciplina in via transitoria la ripetizione, parte degli istituti di previdenza obbligatoria nei degli assicurati, delle quote diconfronti trattamenti pensionistici da essi non percepiti dolosamente (come nella fattispecie in esame, essendo stata esclusa l'ipotesi del dolo con statuizione non impugnata dall'INPS e, perciò, ormai coperta dal giudicato interno ai sensi dell'art 329 secondo comma c.p.c.) con modalità che richiedono alcuni accertamenti di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito (tra i 6 quali quello dell'avvenuta percezione da parte dell'assicurato di un reddito imponibile irpef per l'anno 1995 non superiore о superiore a lire 16.000.000 con la rispettiva conseguenza dell'integrale irripetibilità o della ripetibilità 3/751/9916 nei limiti dei tre quarti dell'intero ammontare SHOTAHO delle somme indebitamente percepite) i Tribunale non poteva pervenire alla conclusione (pag. 3 rigo 15 della sentenza impugnata) secondo cui, anche 662, nella vigenza dell'art. 1 della legge n. l'insussistenza del dolo comportasse senz'altro, senza necessità di ulteriori accertamenti, l'irripetibilità delle somme indebitamente dellepercepite о il diritto alla restituzione somme versate all'Istituto. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna. % Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001. 7 | Presidentes Marius Savinjan i Il Cons. estensors: Matale Capitanis IL COLLABORATORE DI CANCREAM Depositata in Cancelleria Oggi, 15 MAG. 2001 IL COLLABORATORE I DI CANCELLERIA D E T , R O O C L L 3 0 A 1 O 3 S B S . 5 I T A . T R D , N A ' A A L S T 3 L S E 7 E P - O S D P 8 I - I M 1 N S I 1 G N A O E E D S A G I E D T A G E N E , O E L O T S R T E I T A R S L I I L G D E E D O R ET