Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 2
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente cod. proc. civ. che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 R.D. n. 1775 del 1933 alla disciplina del cod. processuale del 1865 non deve intendersi come ricettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo; ne consegue che deve ritenersi applicabile al ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore la disciplina desumibile dagli artt. 333, 370 e 371 cod. proc. civ., onde, per il principio di unicità del processo di impugnazione relativo ad una medesima sentenza, le parti alle quali sia stata notificata la prima impugnazione, ove intendano a loro volta impugnare, devono farlo in via incidentale entro il termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto dagli artt. 370 e 371 citati, indipendentemente dai termini (abbreviato o annuale) in astratto operativi.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente cod. proc. civ. che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 R.D. n. 1775 del 1933 alla disciplina del cod. processuale del 1865 non deve intendersi come ricettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo; ne consegue che deve ritenersi applicabile al ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore la disciplina desumibile dagli artt. 333, 370 e 371 cod. proc. civ., onde, per il principio di unicità del processo di impugnazione relativo ad una medesima sentenza, le parti alle quali sia stata notificata la prima impugnazione, ove intendano a loro volta impugnare, devono farlo in via incidentale entro il termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto dagli artt. 370 e 371 citati, indipendentemente dai termini (abbreviato o annuale) in astratto operativi.
Commentario • 1
- 1. Pseudonotizia di reato contestata: non avocazione ma trasmissione al GIP (Cass. 49485/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020
Soltanto al publico ministero compete l'identificazione, tra le informazioni e le comunicazioni che gli pervengono, della notizia di reato e, quindi, a contrario, della pseudonotizia, per la cui archiviazione non deve perciò intervenire il giudice delle indagini preliminari. Per evitare comunque l'esclusione erronea di notizie di reato tramite l'iscrizione al registro delle pseudonotizie, il giudice, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto al registro delle pseudo notizie, non può rimettere gli atti al PM dichiarando non luogo a provvedere, bensì procede all'esame e, se ve ne sono i presupposti, anche all'archiviazione di un fascicolo rubricato a mod. 45. Quando il querelante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
O 2 L 9 L 6 O B ° n E E 1 8 N 9 O I PI 1 Z A SU e R r T E b S PR3 MA DI CASSAZION'S. U.W4D) T I R m G e E U c R i H d A C D i 1 E s SEZIONI UNITE CIVILI e T U ( N g E g S e E L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto JUSI CIVICI - LIQUIDAZIONE CONCILIAZIONE Primo Presidente Dott. Andrea VELA Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione - Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente e Relatore R.G.N. 7655/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere- Cron. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. Ud. 01/12/00 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Rilasciata copia legale FOBIA al Sig. per diritti MAR 2001 ORD INANZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: LUPI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UFFICIO COPIE VELLETRI 35, presso lo studio dell'avvocato CASALE Richiesta popia esecutiva dal Sig. OB MA, che la rappresenta e difende, giusta delega a per diritti L. il 9 MAR 2001 margine del ricorso;
IL CANCELLIERE ricorrente -
contro
PE RC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE 2000 MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO 160 OB, che lo rappresenta e difende unitamente 1 all'avvocato DONATO DE LUCA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO, REGIONE LAZIO;
- intimati -
avverso la decisione n. 259/98 del Consiglio di Stato di ROMA, emessa il 17/10/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. VI, con decisione n. 259 del 1998, ha accolto l'appello proposto da AR LI e, in riforma della sentenza emessa dal TAR del Lazio, ha annullato le deliberazioni del Consiglio comunale di Arcinazzo Romano, il verbale di conciliazione stipulato avanti all'assessore agli usi civici e le deliberazioni della Giunta della Regione Lazio;
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considerato che
avverso la decisione del Consi- glio di Stato la s.r.l. PI ha proposto ricorso per cassazione deducendo difetto di giurisdizione, per es- sersi il TAR e il Consiglio di Stato pronunciati nei confronti di un soggetto (la società ricorrente) al quale la delibera consiliare non si riferiva, nonché varie violazioni di legge;
- considerato che AR LI nel resistere con controricorso insiste per l'inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.; - considerato che il sindacato delle sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero al- l'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori in iudicando ° in procedendo, i quali, esorbitando dai confini di quell'astratta valutazione di sussi- stenza degli indici definitori della materia, inve- stono l'accertamento della fondatezza o meno della do- manda, ossia il merito della controversia (ex plurimis: Cass. 24 febbraio 1997, n. 1671; Cass. 9 agosto 1996, n. 7339; Cass. 14 giugno 1995, n. 6688); 3 4
considerato che
, nella specie, con i motivi di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione e cioè pretesi errores in procedendo o in iudicando;
considerato che
tali censure si esauriscono nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- ministrativa e non toccano il tema del riparto dei com- piti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, secondo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; considerato che la domanda di condanna per re- sponsabilità aggravata proposta dalla parte controri- corrente deve essere accolta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso con la consapevolezza ° con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua infonda- tezza o inammissibilità;
considerato che
tale ignoranza è ravvisabile nella specie in esame in cui la ricorrente ha proposto con il ricorso per cassazione motivi non attinenti alla giurisdizione;
considerato che
ai fini della quantificazione del danno è sufficiente il richiamo al principio giuri- sprudenziale secondo il quale la condanna per responsa- bilità aggravata non postula che la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato 4 5 dal ricorso sulla decisione della causa, tenendo pre- sente che questa Corte, la quale ha facoltà di desumere detto danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sè per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario neppure compensata, sul piano stretta- mente economico, dal rimborso delle spese e degli ono- rari del procedimento stesso, liquidabili secondo ta- riffe che non concernono il rapporto fra parte e clien- te (Cass. 15 dicembre 1989 n. 712 (ord.) e successive conformi); considerato che, pertanto, il ricorso va dichia- rato inammissibile ed il ricorrente va condannato a ri- sarcire il danno ex art. 96 c.p.c. a favore della parte controricorrente, liquidato, equitativamente in £ 5.000.000 ; nonchè a rimborsare alla stessa le spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente il danno ex art. 96 c.p.c., liquidato in £ 5.000.000; nonchè a rim- borsare alla stessa le spese di questa fase di giudi- ₤.. 16.0.000 H zio, liquidate in £. oltre a £ 5 6 3.000.000, a titolo di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 1 dicembre 2000. Il Presidente AnduaVeli 1 Collaboratore di Cancelleri Depositato in Cancelleria сей Roma 17 GEN. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Д аш ESENTE DA REGISTRAZIONE E. BOLLO egge dicembre 1981 n° 692 (us) Civic!)