Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 34
CASS
Sentenza 29 gennaio 2001

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Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente cod. proc. civ. che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 R.D. n. 1775 del 1933 alla disciplina del cod. processuale del 1865 non deve intendersi come ricettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo; ne consegue che deve ritenersi applicabile al ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore la disciplina desumibile dagli artt. 333, 370 e 371 cod. proc. civ., onde, per il principio di unicità del processo di impugnazione relativo ad una medesima sentenza, le parti alle quali sia stata notificata la prima impugnazione, ove intendano a loro volta impugnare, devono farlo in via incidentale entro il termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto dagli artt. 370 e 371 citati, indipendentemente dai termini (abbreviato o annuale) in astratto operativi.

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente cod. proc. civ. che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 R.D. n. 1775 del 1933 alla disciplina del cod. processuale del 1865 non deve intendersi come ricettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo; ne consegue che deve ritenersi applicabile al ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore la disciplina desumibile dagli artt. 333, 370 e 371 cod. proc. civ., onde, per il principio di unicità del processo di impugnazione relativo ad una medesima sentenza, le parti alle quali sia stata notificata la prima impugnazione, ove intendano a loro volta impugnare, devono farlo in via incidentale entro il termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto dagli artt. 370 e 371 citati, indipendentemente dai termini (abbreviato o annuale) in astratto operativi.

Commentario1

  • 1Pseudonotizia di reato contestata: non avocazione ma trasmissione al GIP (Cass. 49485/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020

    Soltanto al publico ministero compete l'identificazione, tra le informazioni e le comunicazioni che gli pervengono, della notizia di reato e, quindi, a contrario, della pseudonotizia, per la cui archiviazione non deve perciò intervenire il giudice delle indagini preliminari. Per evitare comunque l'esclusione erronea di notizie di reato tramite l'iscrizione al registro delle pseudonotizie, il giudice, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto al registro delle pseudo notizie, non può rimettere gli atti al PM dichiarando non luogo a provvedere, bensì procede all'esame e, se ve ne sono i presupposti, anche all'archiviazione di un fascicolo rubricato a mod. 45. Quando il querelante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 34
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34
Data del deposito : 29 gennaio 2001

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