CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21085 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IE NE;
udito il Procuratore generale aggiunto, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile;
udito il difensore della parte civile ON RO, Avv. Salvatore Bottiglieri, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito il difensore dell’imputato, avv. Andrea Vernazza, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Genova, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Seconda Penale Sent. Sez. 2 Num. 21085 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 Sezione di questa Corte del 29 ottobre 2024, assolveva dal delitto di cui all’art. 485 cod. pen. CE MA e dichiarava estinto per prescrizione il delitto di cui all’art. 646 cod. pen., confermando le statuizioni civili a favore della parte civile RO ON. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita, dichiarato estinto per prescrizione, ma con conferma delle statuizioni civili. Il ricorrente espone che la Corte di appello avrebbe omesso di verificare, sotto il profilo sostanziale, la sussistenza di un effettivo lucro illecito in suo favore e di un correlativo danno patrimoniale ingiusto in capo alla persona offesa. In particolare, deduce che la scelta del carrozziere e del consulente tecnico sarebbe stata effettuata autonomamente dalla parte civile, prima del suo intervento professionale, e che egli si sarebbe limitato a prendere atto di tali scelte, senza ingerirsi nella gestione dei relativi rapporti economici. Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’incasso degli assegni circolari, quali strumenti equiparabili al contante, non avrebbe impedito la percezione delle somme spettanti all’avente diritto e che l’unico importo direttamente conseguito sarebbe stato quello relativo al proprio compenso professionale, corrisposto a seguito di transazione con la compagnia assicuratrice, con il consenso e la consapevolezza della persona offesa. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico di reato, ovvero, in subordine, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova;
chiede, altresì, che venga dichiarata la carenza di legittimazione della parte civile, assumendo l’avvenuta integrale percezione del risarcimento del danno derivante dal sinistro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il delitto di appropriazione indebita, dichiarato estinto per prescrizione, e per avere confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, assumendo l’inesistenza degli elementi costitutivi dell’appropriazione indebita e, in particolare, del profitto ingiusto e del danno patrimoniale. 3 2.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito. Ne consegue che la declaratoria di prescrizione non preclude la conferma delle statuizioni civili, ove il giudice di merito abbia svolto un accertamento incidentale completo del fatto costituente reato, idoneo a fondare la responsabilità civile dell’imputato (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [...], Rv. 244273 – 01). 2.2. Quanto al delitto di appropriazione indebita, il cui accertamento ha costituito oggetto della valutazione della Corte di appello, ai fini della conferma delle statuizioni civili a favore della persona offesa, con affermazione costantemente ribadita, questa Corte ha chiarito che il “denaro”, espressamente indicato dall’art. 646 cod. pen., può costituire oggetto di appropriazione indebita, poiché, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò si verifica, in particolare, nei casi di consegna con vincolo di destinazione o con obbligo di custodia, nei quali il possessore non è autorizzato a disporne liberamente;
sicché ogni utilizzazione incompatibile con tale vincolo integra il reato di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, [...], Rv. 282351 - 01; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, [...], Rv. 274889 – 01; Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, [...], Rv. 274257-01; Sez. 2, n. 23347 del 03/05/2016, Danielis, Rv. 267086-01). 2.3. La Corte di appello, individuando la consumazione del delitto di appropriazione indebita nell’interversione del possesso delle somme portate dall’assegno circolare intestato alla parte civile, attuata in violazione della specifica destinazione di scopo delle somme stesse, ha correttamente applicato i princìpi di diritto costantemente affermati da questa Corte. In tale prospettiva, ha valorizzato unitariamente sia la gestione dell’operazione risarcitoria - essedo stato accertato, anche tramite perizia grafologica, la natura apocrifa del mandato difensivo e l’ignoranza della parte civile della causa civile intentata in suo nome - sia le modalità di incasso e destinazione delle somme, indebitamente attribuite a terzi, essendo stato l’assegno circolare intestato alla persona offesa consegnato al carrozziere e da questi incassato con firma falsificata. 4 Tali circostanze hanno giustificato, per i giudici di merito, l’affermazione del concorso con il terzo e della sussistenza del dolo specifico finalizzato all’ingiusto profitto, evidenziando una gestione della provvista in assenza di valido mandato e in violazione della sua destinazione, idonea a integrare l’appropriazione indebita. A fronte di tale articolato percorso motivazionale, il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze fattuali, insistendo sulla legittimità delle modalità di pagamento adottate e sull’asserita mancanza di un effettivo depauperamento patrimoniale della parte civile, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. 3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile RO ON, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RO ON che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IE NE AN CA
udita la relazione svolta dal consigliere IE NE;
udito il Procuratore generale aggiunto, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile;
udito il difensore della parte civile ON RO, Avv. Salvatore Bottiglieri, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito il difensore dell’imputato, avv. Andrea Vernazza, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Genova, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Seconda Penale Sent. Sez. 2 Num. 21085 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 28/04/2026 2 Sezione di questa Corte del 29 ottobre 2024, assolveva dal delitto di cui all’art. 485 cod. pen. CE MA e dichiarava estinto per prescrizione il delitto di cui all’art. 646 cod. pen., confermando le statuizioni civili a favore della parte civile RO ON. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita, dichiarato estinto per prescrizione, ma con conferma delle statuizioni civili. Il ricorrente espone che la Corte di appello avrebbe omesso di verificare, sotto il profilo sostanziale, la sussistenza di un effettivo lucro illecito in suo favore e di un correlativo danno patrimoniale ingiusto in capo alla persona offesa. In particolare, deduce che la scelta del carrozziere e del consulente tecnico sarebbe stata effettuata autonomamente dalla parte civile, prima del suo intervento professionale, e che egli si sarebbe limitato a prendere atto di tali scelte, senza ingerirsi nella gestione dei relativi rapporti economici. Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’incasso degli assegni circolari, quali strumenti equiparabili al contante, non avrebbe impedito la percezione delle somme spettanti all’avente diritto e che l’unico importo direttamente conseguito sarebbe stato quello relativo al proprio compenso professionale, corrisposto a seguito di transazione con la compagnia assicuratrice, con il consenso e la consapevolezza della persona offesa. Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico di reato, ovvero, in subordine, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova;
chiede, altresì, che venga dichiarata la carenza di legittimazione della parte civile, assumendo l’avvenuta integrale percezione del risarcimento del danno derivante dal sinistro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il delitto di appropriazione indebita, dichiarato estinto per prescrizione, e per avere confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, assumendo l’inesistenza degli elementi costitutivi dell’appropriazione indebita e, in particolare, del profitto ingiusto e del danno patrimoniale. 3 2.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito. Ne consegue che la declaratoria di prescrizione non preclude la conferma delle statuizioni civili, ove il giudice di merito abbia svolto un accertamento incidentale completo del fatto costituente reato, idoneo a fondare la responsabilità civile dell’imputato (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [...], Rv. 244273 – 01). 2.2. Quanto al delitto di appropriazione indebita, il cui accertamento ha costituito oggetto della valutazione della Corte di appello, ai fini della conferma delle statuizioni civili a favore della persona offesa, con affermazione costantemente ribadita, questa Corte ha chiarito che il “denaro”, espressamente indicato dall’art. 646 cod. pen., può costituire oggetto di appropriazione indebita, poiché, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò si verifica, in particolare, nei casi di consegna con vincolo di destinazione o con obbligo di custodia, nei quali il possessore non è autorizzato a disporne liberamente;
sicché ogni utilizzazione incompatibile con tale vincolo integra il reato di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, [...], Rv. 282351 - 01; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, [...], Rv. 274889 – 01; Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, [...], Rv. 274257-01; Sez. 2, n. 23347 del 03/05/2016, Danielis, Rv. 267086-01). 2.3. La Corte di appello, individuando la consumazione del delitto di appropriazione indebita nell’interversione del possesso delle somme portate dall’assegno circolare intestato alla parte civile, attuata in violazione della specifica destinazione di scopo delle somme stesse, ha correttamente applicato i princìpi di diritto costantemente affermati da questa Corte. In tale prospettiva, ha valorizzato unitariamente sia la gestione dell’operazione risarcitoria - essedo stato accertato, anche tramite perizia grafologica, la natura apocrifa del mandato difensivo e l’ignoranza della parte civile della causa civile intentata in suo nome - sia le modalità di incasso e destinazione delle somme, indebitamente attribuite a terzi, essendo stato l’assegno circolare intestato alla persona offesa consegnato al carrozziere e da questi incassato con firma falsificata. 4 Tali circostanze hanno giustificato, per i giudici di merito, l’affermazione del concorso con il terzo e della sussistenza del dolo specifico finalizzato all’ingiusto profitto, evidenziando una gestione della provvista in assenza di valido mandato e in violazione della sua destinazione, idonea a integrare l’appropriazione indebita. A fronte di tale articolato percorso motivazionale, il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze fattuali, insistendo sulla legittimità delle modalità di pagamento adottate e sull’asserita mancanza di un effettivo depauperamento patrimoniale della parte civile, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. 3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile RO ON, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RO ON che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IE NE AN CA