Sentenza 5 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Maltrattamenti in famiglia, il reato prescinde dal numero di episodiRedazione Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 11 marzo 2026
La Cassazione chiarisce che il clima di sopraffazione generato dall'abuso di alcol integra il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. anche in presenza di pochi episodi eclatanti. Confermata la procedibilità d'ufficio per la violenza sessuale connessa (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 8652 del 5 marzo 2026). Con la sentenza n. 8652/2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha riaffermato confini rigorosi in tema di reati intra-familiari, rigettando il ricorso di un uomo condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della moglie. La pronuncia è di particolare interesse per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 8652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8652 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
08652-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
-Presidente -
In caso di diffusione del Pri provvedimento omers le generalhà e gillari del identificativi norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposte dalla legge
IL FUNZIONARIO CARIC Sent. n. 13M
Composta da
ST AN ZI NE -relatrice EL Di Stasi MA Beatrice Magro MA ST OS
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da
SENTENZA
UP- 17/09/2025
R.G.N.16775/2025
AN DU RL IS, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ZI NE;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che, riportandosi alla requisitoria già formulata ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall'avv. Fabio Sommovigo, difensore di fiducia del ricorrente, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha invocato l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 settembre 2024 la Corte di appello di Genova ha confermato quella con cui il Tribunale di Genova, il 29 giugno 2022, aveva ritenuto AN DU RL responsabile dei reati di cui agli artt. 572, comma 2, cod.pen, commesso il 1 maggio 2021 (capo 1), 609-bis e ter, n. 5, cod.pen., commesso nel gennaio 2013, esclusa l'aggravante di cui all'art. 609-ter, n. 5, cod.pen., (capo 2), 582 e 585 cod.pen., commesso il 9 agosto 2012 (capo 3), 582 e 585 cod.pen., commesso il 16 ottobre 2020 (capo 4), e, riconosciuti il vincolo della continuazione tra tutti i contestati reati e le attenuanti generiche, prevalenti sulla circostanza di cui all'art. 61 n.2 cod.pen., lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione, dando tuttavia atto della estinzione, per intervenuta prescrizione, del reato di lesioni personali -artt. 582 e 585 cod.pen., commesso il 9 agosto 2012- di cui al capo 3 di imputazione, come indicato nella motivazione della sentenza appellata ma non nel dispositivo della stessa.
2. AN ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo appello, affidato a cinque motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 572 cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Assume la difesa l'insussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, costitutivi del delitto di maltrattamenti. La sentenza impugnata, richiamando in parte qua quella del Tribunale, ha attestato il requisito dell'abitualità delle condotte maltrattanti durante i diciassette anni di relazione tra le parti;
tale affermazione sarebbe, tuttavia, viziata da 'travisamento della prova', così da parte del Tribunale come della Corte di appello, risultando altrimenti dalle dichiarazioni della parte offesa, che la difesa testualmente trascrive nel ricorso così come riportate in sentenza ("non è una vita proprio di calci e pugni tutti gli anni fino ad adesso. Ci sono stati quei cinque o sei episodi (in realtà cinque) ... vede 2007, 2012" e "tutto quello che c'è li sono praticamente i fatti che sono successi, sono stati cinque se non sbaglio dall'anno 2007 fino ad adesso"), dichiarazioni con le quali i giudici di merito avrebbero omesso di confrontarsi, arrivando a creare, di fatto, artificiosamente una sorta di "collante" tra i denunciati episodi, costituito da "condotte ingiuriose, svalutanti, tradimenti, minacce ingiustificate" in realtà disancorate da concrete basi probatorie (le ingiurie, secondo la parte offesa, sarebbero attribuibili ad alcune
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rare occasioni, e comunque coincidenti con le condotte violente e lo stato di obnubilamento da alcol;
i tradimenti non sarebbero mai stati dedotti dalla parte offesa;
le minacce, non serie e non preoccupanti, sarebbero state allegate dalla donna quale portato della propria personale percezione;
quanto ai rapporti sessuali 'imposti' ne risulterebbe uno soltanto). Epurate le condotte appena indicate dalla piattaforma probatoria concretamente fruibile, quelle accertate anche per via delle dichiarazioni confessorie dell'imputato- sarebbero inidonee ad integrare il reato contestato per carenza del requisito dell'abitualità; ci si troverebbe cioè, secondo prospettazione difensiva, al cospetto di "contegni vessatori numericamente modesti, occasionali, slegati e distanti nel tempo, nonché, in almeno due circostanze, di carattere reattivo rispetto a provocazioni poste in essere, per sua stessa ammissione, dalla persona offesa"; non emergerebbe un clima coniugale si alterato da rendere intollerabile la convivenza a fronte, comunque, di un sentimento di sincera condivisione familiare. Analogamente, sotto il profilo soggettivo, farebbe difetto il richiesto dolo generico, quale coscienza e volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza. E ci si troverebbe, secondo prospettazione della difesa, di fronte ad una evidente lacuna motivazionale al proposito: scarsità delle condotte, distanza temporale tra le stesse, loro frammentarietà ed occasionalità, sarebbero tali da escludere il dolo richiesto per integrare il delitto.
2.1.1. L'insussistenza del delitto di maltrattamenti riverbererebbe sul mutamento del regime di procedibilità del reato sub capo 2), di cui all'art. 609-bis cod.pen. che, in assenza di tempestiva querela della persona offesa, risulterebbe, nella specie, improcedibile.
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 609-bis cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame. Anche al proposito i giudici di merito avrebbero travisato la prova, questa volta in ordine alla individuazione del tempus commissi delicti e al thema probandum del dissenso della persona offesa. In ordine al momento consumativo del reato, individuato da contestazione nel gennaio 2013, nulla dicono i giudici di merito, laddove la parte offesa ha collocato l'episodio in un momento precedente, d'estate, e prima della gravidanza del secondogenito, nato ad [...] 2013, il che dovrebbe condurre a collocare l'episodio nell'estate del 2012.
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In ordine al dissenso della persona offesa la doppia conforme sentenza di condanna omette di confrontarsi con il contesto in cui l'azione, come ricostruita, si sarebbe svolta, con atteggiamento sicuramente aggressivo da parte del marito, laddove le frasi della moglie-parte offesa della contestata violenza: "mi son lasciata fare tutto quello che ha voluto" "per non farmi maltrattare, non farmi stringere le braccia che non mi rimangano i segni, ci stavo ... cosa potevo fare" "per me è stato brutto", farebbero insorgere dubbi sulla concreta percezione da parte dell'imputato della mancanza di consenso da parte della compagna, tenuto conto che si trattava di una relazione in cui c'era "tanto amore", a nulla rilevando il comportamento dell'odierno ricorrente della mattina seguente alla condotta descritta in imputazione, quando avrebbe implorato perdono per quanto accaduto, pur non serbandone ricordo.
2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 609-septies, comma 4, n. 4 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame. La connessione con altro delitto procedibile di ufficio richiede la verifica e prova del rapporto di connessione giuridicamente rilevante tra i due delitti ex art. 12 cod.proc.pen., indagine, nella specie, del tutto pretermessa nelle sentenze di merito. Nella specie, anzi, l'essere l'episodio di violenza in contestazione avulso dal quadro di sistematica sopraffazione della persona offesa, e frutto di un impulso momentaneo, avrebbe dovuto condurre alla negazione della relazione giuridica posta a base della norma, col risultato della improcedibilità del reato di violenza sessuale.
2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 572, comma 2 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame. I giudici di merito hanno attestato come i maltrattamenti si siano verificati nella medesima casa in cui vivevano i bambini e, in particolare, la loro presenza all'episodio verificatosi il 1 maggio 2021 (erroneamente indicato in sentenza come avvenuto l'8 maggio 2021), data in cui avrebbero udito cosa stava accadendo tra i genitori, circostanza acclarata anche mercè la testimonianza dello zio che ha riferito di avere, almeno in due occasioni, allontanato il nipote EW -il maggiore- dalle scene di violenza dell'imputato nei confronti della moglie. Anche in questo caso sarebbero incorsi in 'travisamento della prova'. La presenza dei minori risulta soltanto quanto all'episodio del 1 maggio 2021 (avvenuto nel
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locale bagno) quando i figli erano in casa, nella loro stanza, sicchè non risulterebbe chiaro cosa abbiano effettivamente percepito, avendo la stessa parte offesa dichiarato di non aver gridato proprio per non allarmare i figli;
e, in ogni caso, l'aver eventualmente assistito ad un solo episodio ancorchè violento non significa che abbiano percepito un clima di sopraffazione continuativo ed abbiano colto che la madre fosse sottoposta ad un clima vessatorio ed intimidatorio. Mancherebbero, dunque, secondo prospettazione difensiva, i presupposti per l'applicazione dell'aggravante.
2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge -art. 133 cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame. La motivazione resa dalla Corte di appello, integralmente adesiva a quella del Tribunale, non corrisponde a quanto risultante dall'istruttoria. L'aumento di pena a titolo di continuazione deve essere proporzionato alla reale entità e gravità dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio, quali frequenza delle condotte, contesto relazionale, intensità del dolo ed effettiva compromissione della dignità della persona offesa. Nel caso di specie sarebbe stata presa in considerazione, soltanto, la durata dei maltrattamenti, trascurando non solo di evidenziare come in diciassette anni di relazione siano stati individuati solo sporadici episodi concretamente addebitati, rispetto ai quali la pena irrogata risulterebbe eccessiva, ma, anche, quali siano state le cause scatenanti del contrasti.
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Il ricorso è infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è svolto in ordine alla denegata -dalla difesa- configurabilità del delitto di maltrattamenti per insussistenza del requisito dell'abitualità delle condotte.
1.1. Sempre in relazione al delitto di che trattasi, la difesa contesta, col quarto motivo di ricorso, la sussistenza della aggravante prevista al comma secondo.
1.1.1.Con riferimento a tale, ultima, censura, si rileva, preliminarmente, in quanto dirimente rispetto alla necessità di una discussione che si paleserebbe indubbiamente correlata allo sviluppo argomentativo del primo motivo, che la stessa è inammissibile, perché estranea ai proposti motivi di appello (relativi, come risulta dalla parte motiva della sentenza impugnata, non contestata in parte qua
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dalla difesa, alla assenza del requisito della abitualità delle condotte maltrattanti - cfr. pag. 7-, alla asserita incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della consumazione della violenza sessuale -cfr. pag. 8-, alla assenza di prova della sussistenza dei danni, patrimoniali e non, per i quali l'imputato è stato dal Tribunale condannato al pagamento di una provvisionale di euro ottomila).
1.1.2. Si osserva che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01).
1.2. Il primo motivo, invece ammissibile, è tuttavia infondato.
1.3. Rammenta il Collegio che la fattispecie di "maltrattamenti contro familiari o conviventi" configura un'ipotesi di reato abituale 'proprio', nel senso che, al di là della lettera della fattispecie incriminatrice ('chiunque'), può essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di 'autorità' o peculiare 'affidamento' nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dell'art. 572 cod.pen. (organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte), e, specularmente, può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate, dovendosi sul punto tener conto, peraltro, dell'espressa estensione ai conviventi operata dal Legislatore del 2012 (essenziale, dunque, il vincolo familiare, non si richiede, comunque, che il lo stesso si accompagni necessariamente ad un rapporto di convivenza o coabitazione;
dunque laddove l'agente perseveri nelle condotte integranti il reato di maltrattamenti dopo la cessazione della convivenza, senza alcuno lato cronologico, si verifica una protrazione dell'arco temporale di esplicazione del reato di cui all'art. 572 cod.pen.). La condotta incriminata è costituita da una serie di fatti, per lo più commissivi ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo;
il reato si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità. E, ad integrare l'abitualità della condotta, non è necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti
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vessatori, come sopra caratterizzati, ed "unificati", anche se per un limitato periodo di tempo. Deve trattarsi di comportamenti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo i quali non sempre, come anticipato, individualmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma, valutati nel loro complesso, integrano una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa;
la ratio dell'antigiuridicità penale quindi risiede nella reiterazione delle sofferenze fisiche o psichiche, protrattesi in un arco di tempo che può essere anche limitato, e nella persistenza dell'elemento intenzionale. Il reato, peraltro, non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente. Quanto all'elemento soggettivo del reato in disamina esso non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima;
si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole e per quanto possibile penosa l'esistenza del familiare;
non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria.
1.4. Ciò premesso in astratto, rammentato che il motivo di ricorso in esame riproduce le istanze difensive di cui all'atto di appello (l'imputato invocava l'assoluzione dal reato di maltrattamenti sostenendo la non abitualità delle condotte sub iudice perché gli episodi violenti sarebbero soltanto cinque -2007, 2012, 2013, 2020, 2021- e intervallati da lunghi periodi di tempo;
e, comunque, perché i pochi episodi specificamente richiamati avrebbero costituito manifestazioni di contingente aggressività), osserva il Collegio che la Corte di appello ai fini del rigetto del motivo propostole, ha, innanzi tutto, nel richiamare la sentenza del Tribunale: -compiutamente dato atto del contenuto della testimonianza della parte offesa relativamente a) alla nascita della relazione sentimentale e matrimoniale;
b) alle dinamiche relazionali interne alla coppia, con l'insorgenza dei primi problemi dopo la nascita del primo figlio, nel 2007, quando l'imputato cominciò a lavorare come dj, a bere in modo eccessivo e, specie nei fine settimana, a minacciarla, percuoterla e a manifestare possessività nei di lei confronti;
c) ai cinque episodi di particolare violenza (nel 2007, nel giugno 2012, tra la fine del 2012 e i primi mesi
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del 2013, nell'ottobre del 2020, in data 8 maggio 2021, tutti meglio specificati alle pagine 4-5 della sentenza impugnata); d) al menage familiare comunque caratterizzato, specie quando il marito era ubriaco, da percosse, insulti, pretese di rapporti sessuali cui lei sottostava per timore delle conseguenze di un eventuale diniego;
e) al ricorso alle cure dei sanitari in sole tre delle rappresentate occasioni di patita grave violenza -nel 2007, benché la donna non avesse riferito ai sanitari che il marito le aveva colpito violentemente il naso, il 9 agosto 2012, dopo le percosse che la persona offesa aveva ricevuto quando si era recata dal marito per chiedergli le chiavi di casa, il 15 ottobre 2020, in occasione delle percosse che la donna ricevette nel bagno dell'abitazione coniugale- non avendo richiesto, negli altri casi, gli ematomi procuratile riportati particolari cure mediche;
f) alla scelta di sporgere denuncia solo dopo l'ultimo episodio dell'8 maggio 2021, quando l'imputato odierno ricorrente la trascinò in bagno e la prese per il collo tentando di ucciderla (cfr. le pagine 4-6 della motivazione della sentenza impugnata); -compiutamente argomentato l'attendibilità della parola della parte offesa attese le connotazioni della ricostruzione dei fatti, dalla stessa svolta in modo preciso, dettagliato, coerente e senza mostrare animosità o intenti di rivalsa> ; - correttamente valutato al fine di cui sopra i riscontri, molteplici, ab estrinseco, documentali e testimoniali (cfr. le pagine 6-7 della motivazione della sentenza impugnata), ivi comprese le dichiarazioni, di sostanziale ammissione degli addebiti, da parte dell'imputato, il quale -ha argomentato la Corte- si è limitato a <<contestare un unico episodio e, quanto alla violenza sessuale riferita dalla donna, si è limitato a dire di "non ricordare" quanto accaduto, ammettendo però di essersi poi scusato con la moglie», al proposito rilevando che «[I]n definitiva, l'unico episodio messo in discussione è quello del 15.10.2020, rispetto al quale, per le ragioni anzidette, non vi è motivo per non credere alla versione fornita dalla parte offesa. La donna, oltretutto, in costanza di rapporto, ha sempre cercato di nascondere ai prossimi congiunti i maltrattamenti subiti, nella speranza che l'imputato mutasse il proprio atteggiamento»; -concluso che oltre agli episodi di violenza, cinque, più eclatanti, specificamente dedotti nella deposizione della persona offesa, la sentenza appellata aveva rilevato che la donna ha precisato che il marito, specie quando era ubriaco, la percuoteva, la insultava, pretendeva rapporti sessuali (pag 3 sentenza appellata)>, al proposito individuando quelle «frequenti condotte minacciose, ingiuriose, svalutanti e violente attuate dall'imputato nei confronti della persona offesa, rispetto alle quali i fatti richiamati dall'appellante costituiscono, insieme alle violenze sessuali, le manifestazioni più eclatanti dell'abituale prevaricazione dell'imputato nei confronti della moglie e che sostanziano l'abitualità necessaria e sufficiente ai fini della configurabilità della fattispecie per cui è stata pronunciata condanna in quanto
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integranti quel clima di abituale vessazione e sopraffazione nei confronti della persona offesa desumibile oltre che dalle prove raccolte [...] anche [...] dai motivi insignificanti e pretestuosi che hanno originato alcuni dei fatti violenti più sopra descritti».
1.5. Ne consegue che non corrisponde a quanto dedotto e ritenuto dalla Corte territoriale a proposito delle dichiarazioni della parte offesa la asserita limitatezza degli episodi di condotte maltrattanti, in quanto le espressioni riportate in ricorso (e presenti nel corpo motivazionale della sentenza impugnata) sono estrapolate dal contesto del racconto che rassegna, comunque, una lunga e perdurante loro reiterazione, a partire dal 2007, dopo la nascita del primo figlio della coppia e l'inizio del lavoro quale dj dell'imputato e l'assuefazione da parte dello stesso al bere in modo eccessivo, specie nei fine settimana, quando, ubriaco, rincasava dalla discoteca e insultava la moglie, la minacciava, la percuoteva, la trattava in modo possessivo (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); condotte episodicamente si gravi sotto il profilo della aggressività fisica da essere specificamente ricordate e descritte (si allude ai cinque cennati episodi, tre dei quali culminati nella necessità di cure mediche), ma, non esaustive del comportamento di sopraffazione, anzi, comunque, inanellantesi nella lunga teoria di soprusi verbali, comportamentali e anche fisici tenuti altrimenti, «specie quando [il marito n.d.r.] era ubriaco, la percuoteva, la insultava, pretendeva rapporti sessuali ai quali lei sottostava per il timore delle conseguenze di un eventuale diniego [...] (il che elide anche la lagnanza difensiva a proposito dell'unicità dell'episodio di violenza sessuale, e dimostra, invece, ad abundantiam l'assenza di mistificazione nella deposizione della parte offesa che ha scriminato il rapporto consumato con violenza in quanto in costanza di una suo manifesto dissenso dagli altri in relazione ai quali, solo per evitare conseguenze peggiori in temini di integrità fisica, ha consentito, pur in assenza di volontà propria), in tale contesto fattuale rinvenendo quelle <frequenti condotte minacciose, ingiuriose, svalutanti e violente attuate dall'imputato nei confronti della persona offesa, rispetto alle quali i fatti richiamati dall'appellante costituiscono, insieme alle violenze sessuali, le manifestazioni più eclatanti dell'abituale prevaricazione dell'imputato nei confronti della moglie»; manifestazioni che, lungi dal rappresentare episodico apice di violenza agita nei confronti della moglie, hanno caratterizzato l'intero menage coniugale quale <<regime di vita vessatorio, tramite condotte prevaricatrici, ingiuriose, fatte di tradimenti, minacce di immotivate percosse e vere e proprie lesioni certamente integranti gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti» (il richiamo è alla sentenza resa dal Tribunale) senza che a ciò ostassero l'intervallarsi di periodi di tranquillità (e/o la comunque rimasta non provata episodica reattività della donna), anche in considerazione della pretestuosità dei motivi da cui i discussi più
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significativi episodi violenti sarebbero scaturiti;
a nulla rilevando, specie in considerazione del lungo e duraturo rapporto coniugale, l'alternanza di periodi tranquilli a quelli, turbolenti, descritti (si rammenta che la durata complessiva dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, e che ove la convivenza si sia protratta per un periodo limitato, occorrerà che i maltrattamenti siano posti in essere in maniera continuativa e ravvicinata -Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022 Ud. (dep. 31/05/2022) Rv. 283271 - 01-, laddove, per converso, ove la consistenza dello iato temporale tra le condotte realizzate in danno delle medesime persone offese sia notevole, tanto non rileva certamente al fine di escludere l'abitualità del reato, potendo, al più, l'interruzione temporale valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione -Sez. 2, n. 11290 del 03/02/2023 Ud. (dep. 16/03/2023) Rv. 284454-01).
1.6. Non coglie nel segno, allora, la censura difensiva che, allegando travisamento della prova (nella specie la testimonianza della parte offesa), ritiene non risultanti dagli atti (e dunque non adeguatamente motivati) nella loro abitualità, le ingiurie, le condotte violente e prevaricatrici, le minacce di immotivate percosse, le lesioni concretamente inferte, i rapporti sessuali 'imposti' (asseritamente attribuibili ad alcune rare contingenti occasioni), perché tutti, come chiaramente risulta dalle motivazioni dei giudici di merito, risultano, invece, temporalmente coincidenti con lo stato di obnubilamento da alcol del ricorrente, realtà, costante, di ogni fine settimana dal 2007 in poi, come risultante non solo dalla parola della parte offesa, ma, anche, direttamente, dalle ammissioni dello stesso imputato.
1.6.1. Si rileva, al proposito, che la sentenza del Tribunale, non contestata dalla difesa nel suo assunto, al paragrafo 3), rubricato «Le dichiarazioni dell'imputato>, attesta che «L'imputato ha sostanzialmente ammesso gli addebiti, confermando altresì i problemi legati all'abuso di alcol, che spesso causavano le condotte violente descritte dalla parte offesa». Si osserva che l'avverbio, di tempo, adoperato, indica proprio la frequenza o la ripetizione di un'azione, significando che essa avviene spesse volte, ripetutamente. Da tale lemma argomentativo (premessa) deve partirsi per rilevare come la assunzione di alcol da parte dell'odierno ricorrente (dipendenza dedotta e confermata dal medesimo imputato) va ascritta, dal 2007 fino alla data della denuncia, per lunghi anni, ai fine settimana, e come ad essa è correlata la, contestuale, adozione di condotte violente nei confronti della parte offesa, come dalla stessa descritte (circostanza anch'essa introdotta nel compendio probatorio
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dall'imputato), da cui, abituale l'abuso di alcol, abituale, di conseguenza e logicamente, va ritenuta anche l'adozione della imputate condotte maltrattanti. Trattasi di ammissione di cui è stata affermata, e non messa in dubbio dall'odierno ricorrente, la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, dovendo respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto.
1.6.2. Ne consegue la infondatezza della doglianza circa la pretesa non abitualità della condotta maltrattante.
1.6.3. Come chiarito da questa Corte, in caso, come nella specie, di cd. «doppia conforme», peraltro, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto in quanto la difesa assume che entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.). La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace, tuttavia, alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, deo. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono
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inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o del canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni. Le deduzioni difensive in tema di travisamento, come dimostrato dalla puntuale esplicitazione delle risultanze probatorie, non colgono nel segno a proposito di tale, ultima, condizione, in quanto il sillogismo probatorio è logicamente inappuntabile e saldamente ancorato al dato disponibile.
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1.6.2. Con la descritta, duplice conforme motivazione di merito il motivo in discussione non si confronta, risultando, intanto inammissibile per genericità estrinseca (Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione <non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)).
1.7. Quanto, infine, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato si conferma il costante insegnamento di questa Corte che, al proposito, non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (così sin da Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012 Ud. (dep. 25/06/2012) Rv. 253042 - 01, che ha affermato come: [...] per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p. non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari
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finalità ne' il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale (Sez. 6, 3 luglio 1990, Soru); non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto;
essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni;
esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Sez. 6, 6 novembre 1991, Faranda); esso è, perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze (Sez. 5, 9 gennaio 1992, Giay). Si è insistito, più in particolare, sull'unitarietà del dolo, in modo da non confonderlo con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, tanto da negare che l'elemento psicologico debba scaturire da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto (l'espressione "quasi programmatica" viene perciò intesa obiter); vale a dire, non occorre che debba essere fin dall'inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi;
quel che la legge impone, infatti, è che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata ad un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato;
la conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive (Sez. 6, 17 ottobre 1994, Fiorillo;
Sez. 6, 14 luglio 2003, Miola;
Sez. 6, 11 dicembre 2003, Bonsignore). La valutazione di tale componente soggettiva di difficile connotazione esterna, è rimessa necessariamente al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale però, proprio per tale ragione, deve fornire del suo convincimento una motivazione priva di vizi logici e ancorata a dati di fatto che costituiscano chiara manifestazione della intima volizione dell'imputato (Sez. 6, 8 febbraio 1995, Santoro). Il movente, a sua volta, non esclude il dolo, alla cui nozione è estraneo, ma lo evidenzia,
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rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti lesivi (Sez. 6, 2 febbraio 1996, Tosi;
Sez. 6, 22 febbraio 1994, Pirozzi). O, ancora, che il reato di cui all'art. 572 c.p. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita;
i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (Sez. 6, 4 dicembre 2003, Camiscia). Anche se non pare inopportuno rilevare che (come ha osservato la parte più attenta della giurisprudenza di questa Corte, sulla base della silloge sopra riportata) il reato appare contrassegnato, di norma, da una progressione anche psicologica che prende sempre più maggiore consistenza fino a tradursi nell'intenzione di maltrattare. Non necessariamente, dunque, un programma ab inizio, ma la consapevolezza della lesione della personalità del soggetto passivo che, man mano, realizza la volontà prevaricatrice;
fermo restando che l'unità dell'elemento soggettivo è da intendersi, meglio, come entità che trascende i singoli atti ciascuno dei quali può anche non integrare un' ipotesi di reato;
così usando alla lettera l'espressione "maltrattare". [...]», e, in termini, Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014 Ud. (dep. 02/04/2014) Rv. 259677 -01).
1.7.1. La motivazione della sentenza impugnata, coerente alla piattaforma probatoria disponibile enuclea, con evidenza, la necessaria consapevolezza del ricorrente di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima, e, dunque, il richiesto dolo, generico.
1.7.2. Le argomentazioni svolte dunque, sono corrette in diritto. Da tanto la manifesta infondatezza del motivo in disamina, comunque inammissibile in quanto estraneo ai motivi di appello (confronta § 1.1.1. del Considerato in Diritto).
2. Con ulteriore motivo di ricorso, il secondo, l'imputato allega innanzi tutto travisamento della prova in ordine alla individuazione del tempus commissi delicti, da retrodatarsi, secondo prospettazione, all'estate del 2012. 2.1. Posto che la prospettazione è generica quanto alle dichiarazioni delle persone offesa -non allegate né specificamente indicate da cui la circostanza discenderebbe, e rilevato che una nascita nell'ottobre 2013 porta a datare l'epoca pregressa alla gravidanza, correttamente, al gennaio 2013, si ritiene, comunque, il difetto di interesse alla questione che, non specificato in ricorso, è stato rapportato in sede di discussione orale alla pretesa prescrizione del reato. Si osserva, infatti, che, punito ratione temporis, con la pena da 5 a 10 anni, il reato di cui all'art. 609-bis cod.pen. rientra tra quelli per cui l'art. 157, comma 6,
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cod. pen. prescrive il raddoppio del termine di prescrizione (<I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli [...] 609 bis, [-]), che maturerà, dunque, al 1 gennaio 2038. 2.2. Contesta la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale in ordine all'errore sul dissenso della donna ai rapporti sessuali, essendo evidente che le condizioni psico-fisiche al momento di commissione dei fatti avevano impedito la percezione che "l'atto sessuale non era voluto". La stessa drammatica sequenza della vicenda, come rappresentata in sentenza, rende difficile ipotizzare un errore sul consenso della donna al compimento del rapporto sessuale (così ricostruito dai giudici del merito: "I'imputato, rincasato all'alba, ubriaco, svegliò la moglie, la trascinò in bagno dove la donna urtò la testa contro la doccia e qui la costrinse ad avere rapporti anali e vaginali"). Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico;
ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa (Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016, Rv. 268186). Inoltre, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 47 cod. pen., ricade sull'imputato l'onere di provare che egli ha agito sull'erroneo presupposto dell'esistenza del consenso della vittima o, quanto meno, di allegare elementi utili che consentano una verifica di tale assunto difensivo (Sez. 3, Sentenza n. 52835 del 19/06/2018, Rv. 274417). Dall'insieme degli elementi rappresentati, invece, la Corte di appello ha correttamente ricavato un quadro di violenza e difetto di consenso, che ha determinato una aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità brutali e non rispettose dell'altrui dignità personale.
3. Quanto alla prova del rapporto di connessione giuridicamente rilevante tra i delitti di cui al capi a) e b), da cui la procedibilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 609-septies, comma 4, n. 4 cod,pen., preliminarmente rilevato che il motivo non risulta tra quelli ritualmente posti alla attenzione della Corte di appello, il che lo rende tardivo (cfr. § 1.1.1. del Considerato in Diritto), si osserva, comunque, che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale, la connessione di cui all'art. 609-septies, comma quarto, n. 4), cod. pen., non è limitata alle ipotesi contemplate dall'art. 12 cod.
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proc. pen, ma comprende anche la connessione meramente investigativa prevista dall'art. 371, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24547 del 09/05/2024 Ud. (dep. 20/06/2024) Rv. 286676-01), nella specie sussistente, in relazione a reato per cui è stata pronunciata condanna.
4. Infondato è, anche, il quinto motivo di ricorso. Al netto della sua genericità intrinseca, che lo rende inammissibile, e della inammissibilità per tardività, non rientrando tra quelli posti all'esame dell Corte di appello (cfr. 1.1.1.), il motivo è inammissibile anche perché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: *pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).
5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella sua integralità, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025
La Cons. est. ZI NE
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Il Presidente Presidente ST AN
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Si dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti e della dignità degli interessati- sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Il Presidente ST AN
Deposita in Cancelleria
Oggi,
5 KAR. 2026
IL FUNZIONARENZIARIO AN tank
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