Sentenza 16 marzo 2023
Massime • 1
In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la consistenza dello iato temporale tra le condotte realizzate in danno delle medesime persone offese non rileva al fine di escludere l'abitualità del reato, ma l'interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione che aveva erroneamente ravvisato due delitti di cui all'art. 572 cod. pen., anche se commessi in danno delle stesse persone offese in un arco temporale pressochè continuativo, ed aveva altresì escluso la continuazione tra detti episodi e una serie di condotte, giudicate in separato giudizio, tenute dall'imputato in danno dei medesimi congiunti negli anni immediatamente precedenti).
Commentari • 2
- 1. La linea di confine tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori aggravati dalla relazione affettivaAdmin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 10 marzo 2025
- 2. Art. 572 c.p. “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”: commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 11 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11290 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
)crsu.i d'uf-fiCio o a richies:a CA parte posto dal sul ricorso proposto da: S.J. SENTENZA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11 marzo 2022 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva condannato S.J. alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per i delitti di estorsione continuata, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle recidiva specifica infraquinquennale e applicata la disciplina della continuazione fra i reati. • 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11290 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/02/2023 2. Fla proposto ricorso S.J. , a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento tipizzante del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e alle disposizioni in materia di reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.). Il ricorrente ha censurato la valutazione della Corte territoriale circa la esclusione della unicità strutturale dei due reati di maltrattamenti di cui qui si tratta e di quello oggetto di un precedente processo definitosi con sentenza di applicazione della pena emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino il 27 aprile 2017 ovvero, in via subordinata, circa il mancato riconoscimento della disciplina della continuazione fra i diversi reati. La sentenza impugnata non ha ben considerato l'esito della perizia disposta dalla stessa Corte con la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, alla luce della quale è stato confermato che tutti i fatti ascritti all'imputato integrarono una unica e prolungata condotta di maltrattamenti o, quantomeno, erano avvinti dalla medesimezza del disegno criminoso. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata ha ricordato la natura abituale del reato previsto dall'art. 572 cod. perì., caratterizzato dalla presenza di una «unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile 1...], un sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale» (così Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162 nonché Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275033). 2 Va altresì ribadito che il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale sia finalizzata, fin dalla rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali alla vittima, essendo invece sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già avvenuta in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima stessa (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, D., Rv. 279326; Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274371; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D'A., Rv. 259677). Inoltre, affinché sia integrato il delitto previsto dall'art. 572 cod. pen., non è necessario che gli atti vessatori vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando neppure, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (dr., ad es., Sez. 3, n. 10378 del 08/01/2020, M., non mass. sul punto nonché Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L, Rv. 272452). Alla luce di questo ultimo principio, in conformità ad altre pronunce risalenti nel tempo (Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, C., Rv. 201148; Sez. 6, n. 2359 del 09/12/1969, dep. 1970, F., Rv. 113944), si è osservato che, laddove «la pluralità dei fatti, idonea ad integrare la struttura del reato di maltrattamenti, si esaurisca per poi manifestarsi di nuovo, la consistenza dello iato temporale intercorrente tra le due serie di condotte non ha rilievo al fine di escludere, di ciascuna, la prescritta abitualità. L'interruzione può valere, al più, infatti, ove risulti notevolmente dilatata nel tempo, a far ritenere, delle distinte serie, la natura di due autonomi reati di maltrattamenti in famiglia, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione nella sussistenza del medesimo disegno criminoso» (così Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200). 3. Nel caso di specie, ad esito del presente processo, nel quale sono confluiti due procedimenti originariamente autonomi, i giudici di merito, per quanto qui rileva, hanno ritenuto S.J. colpevole di due distinti delitti di maltrattamenti in famiglia, commessi entrambi in danno della madre e della sorella, il primo dal gennaio 2018 al 21 ottobre 2019 (giorno dell'arresto in flagranza di reato), il secondo dall'agosto del 2020 al 12 ottobre 2020 (quando fu eseguita una nuova ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere). Nel precedente processo, definitosi con sentenza di patteggia mento, il reato di cui all'art. 572 cod. pen., commesso in danno dei medesimi congiunti, 3 era stato contestato al ricorrente per fatti commessi dal 5 novembre 2014 (giorno nel quale egli era diventato maggiorenne) sino al 27 aprile 2017, data in cui fu pronunciata la sentenza. L'imputato, dunque, è stato condannato per fatti commessi nell'arco di quasi sei anni (dal 5 novembre 2014 al 12 ottobre 2020), fatta eccezione per brevi intervalli di tempo: dall'aprile 2017 al gennaio 2018 e dal 21 ottobre 2019 all'agosto 2020, periodo questo ultimo durante il quale, fino al 26 marzo 2020, si trovava detenuto in carcere. Va evidenziato che tutti e tre i reati, distintamente considerati dai giudici di merito, furono commessi in danno delle medesime persone offese (madre e sorella) nonché - come si evince dalla motivazione e, ancor prima, dai capi d'accusa - con modalità analoghe e in larga parte sovrapponibili e con il medesimo scopo di ottenere la consegna di denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Inoltre, la perizia disposta dalla Corte di appello ex art. 603 cod. proc. pen. ha escluso che al momento dei fatti contestati l'imputato fosse del tutto o anche solo parzialmente incapace d'intendere e di volere;
tuttavia, il perito ha accertato che egli è affetto da un disturbo da uso di cocaina e cannabis, da porsi in nesso eziologico con le condotte contestate, escludendo una "discontinuità dal punto di vista comportamentale fra i fatti precedenti e i fatti" di cui qui si tratta. 4. Alla luce dei ricordati principi di diritto e della situazione di fatto esaminata dai giudici di merito, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata non sia logica, coerente e completa, non avendo compiutamente espresso le ragioni per le quali nel caso di specie non sarebbe ravvisabile, nelle condotte contestate nel precedente processo e in quelle oggetto del presente giudizio, un unico reato di maltrattamenti ovvero un reato continuato, in presenza di un medesimo disegno criminoso. Pur trattandosi di reati satellite, rispetto al più grave delitto di estorsione, l'interesse del ricorrente discende evidentemente dalla possibilità di ottenere un solo aumento di pena per un unico reato di maltrattamenti ovvero l'applicazione della disciplina della continuazione anche rispetto al delitto giudicato nel precedente processo. Il giudice di rinvio, dunque, dovrà nuovamente valutare e motivare in ordine al punto in questione e, nel caso giungesse a una decisione diversa rispetto a quella assunta nella sentenza qui annullata, dovrà rideterminare la pena in ordine ai reati (o al reato) di maltrattamenti in famiglia. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati di cui all'art. 572 c.p. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 3 febbraio 2023.