Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11290
CASS
Sentenza 16 marzo 2023

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In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la consistenza dello iato temporale tra le condotte realizzate in danno delle medesime persone offese non rileva al fine di escludere l'abitualità del reato, ma l'interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione che aveva erroneamente ravvisato due delitti di cui all'art. 572 cod. pen., anche se commessi in danno delle stesse persone offese in un arco temporale pressochè continuativo, ed aveva altresì escluso la continuazione tra detti episodi e una serie di condotte, giudicate in separato giudizio, tenute dall'imputato in danno dei medesimi congiunti negli anni immediatamente precedenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11290
Data del deposito : 16 marzo 2023

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