Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 34206
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Sentenza 19 marzo 2015

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dovendo applicare le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace in luogo di quelle detentive contemplate dal cod. pen. ed irrogate dal giudice di primo grado, infligge una pena pecuniaria determinata nei limiti edittali di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000 senza operare alcun raffronto di tipo proporzionale con quella applicata in prima cura, né rispettare i criteri di ragguaglio fissati dall'art. 135 cod. pen., trattandosi di sanzione di diversa e minore afflittività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza del giudice di rinvio che aveva applicato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 52, comma secondo, lett. b), D.Lgs. n. 274 del 2000 in misura prossima al triplo del minimo edittale, sebbene il primo giudice avesse irrogato la pena della reclusione in misura pari al minimo edittale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 34206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34206
    Data del deposito : 19 marzo 2015

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