Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dovendo applicare le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace in luogo di quelle detentive contemplate dal cod. pen. ed irrogate dal giudice di primo grado, infligge una pena pecuniaria determinata nei limiti edittali di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000 senza operare alcun raffronto di tipo proporzionale con quella applicata in prima cura, né rispettare i criteri di ragguaglio fissati dall'art. 135 cod. pen., trattandosi di sanzione di diversa e minore afflittività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza del giudice di rinvio che aveva applicato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 52, comma secondo, lett. b), D.Lgs. n. 274 del 2000 in misura prossima al triplo del minimo edittale, sebbene il primo giudice avesse irrogato la pena della reclusione in misura pari al minimo edittale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 34206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34206 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/03/2015
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 285
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 17180/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL LU N. IL 28/02/1983;
avverso la sentenza n. 14/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 22/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. LOMBARDO MAURO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 22 ottobre 2013 la Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando su rinvio dalla Corte di Cassazione, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Enna del 12 gennaio 2010 e sostituiva nei confronti dell'imputato LA AN la pena della reclusione inflittagli in precedenza con quella della multa di Euro 1.500,00, confermando nel resto l'impugnata sentenza, che ne aveva affermato la responsabilità in ordine al delitto di lesioni personali.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza della legge penale ed omessa motivazione in relazione alla commisurazione della pena, pari al triplo del minimo edittale, in assenza della specificazione delle ragioni della decisione, mentre con la sentenza di primo grado gli era stata inflitta la pena detentiva minima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1. Il ricorrente denuncia l'errore giuridico nel quale è incorsa la Corte di Appello per avergli inflitto una pena pecuniaria determinata in ammontare superiore al minimo edittale senza averne illustrato le ragioni giustificative.
1.1 Va premesso che tale statuizione è stata adottata a seguito del parziale annullamento con rinvio della precedente decisione, resa dal giudice d'appello, da parte della sentenza rescindente della Corte di Cassazione che aveva accolto lo specifico motivo di gravame proposto dallo stesso ricorrente per ottenere l'applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2, lett. b). Tale norma prevede che "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da L. un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi".
1.2 Appare preliminare la constatazione del fatto che nella sentenza di primo grado l'LA era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, pari quindi alla misura minima edittale;
per contro, operata nel giudizio di rinvio, in adesione alle indicazioni della pronuncia di parziale annullamento, l'individuazione della diversa pena dell'ammenda, questa gli è stata inflitta in misura pari a circa il triplo del minimo edittale possibile. Al riguardo la sentenza qui impugnata è pervenuta a tale esito decisorio sul rilievo della congruità del trattamento punitivo inflitto, valutato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; pertanto, deve ritenersi che, seppur nell'estrema sintesi della sua formulazione, la motivazione contenga il corretto riferimento al parametro normativo applicato e dia conto del giudizio di adeguatezza al fatto della sanzione in concreto determinata in luogo di quella detentiva, frutto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito (Cass..
Nè può dirsi che si versi in un caso di pena illegale e di erronea applicazione del disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52: quella comminata costituisce sanzione compresa tra egli estremi edittali e si colloca circa a metà tra di essi, mentre anche la denuncia di violazione degli indici di commisurazione dettati dall'art. 133 cod. pen. è solo genericamente formulata, non essendo stato specificato quale di essi sarebbe stato trasgredito e per quali ragioni.
2. S'impone piuttosto la verifica circa la possibile violazione del principio che vieta la "reformatio in peius" nei gradi d'impugnazione, che deve ritenersi devoluta, anche non chiaramente dedotta, dal ricorso laddove si è appunto lamentato il mancato adeguamento al criterio già adottato nei gradi precedenti di attestare la pena alla soglia minima possibile.
2.1 È noto che tale disposizione, per il caso in cui l'appello sia proposto dal solo imputato, senz'alcuna iniziativa in tal senso da parte del P.M., ne' in via principale, ne' incidentale, vieta al giudice di secondo grado d'irrogare una pena più grave per specie o quantità, di applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, di prosciogliere l'imputato con formula di minor favore e di revocare benefici accordati nel grado inferiore, mentre gli consente di assegnare al fatto una qualificazione giuridica più grave, sempre che non si violino i limiti della competenza per materia del giudice di primo grado. Il successivo comma 4 della stessa norma specifica il medesimo principio, stabilendo che, se sia accolto l'appello dell'imputato con eliminazione di circostanze o di reati concorrenti, pur se unificati tra loro per continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere "corrispondentemente" diminuita. Per effetto di tali disposizioni il giudice di appello, - già comunque vincolato al rispetto del principio parzialmente devolutivo, effetto di quel tipo di gravame ed imposto dall'art. 597 cod. proc. pen., comma 1, secondo il quale prende cognizione del procedimento soltanto quanto ai punti della decisione impugnata cui ineriscono i motivi proposti -, resta soggetto ad ulteriore contenimento dei suoi poteri decisori, che la disposizione differenzia in relazione alla parte che propone l'impugnazione, salvo poi con una previsione finale introdurre un elenco di istituti applicabili anche d'ufficio, quindi in assenza di una richiesta della parte impugnante.
La giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (n. 17050 dell'11/4/2006, Maddaloni, rv. 233729; n. 16208 del 27/03/2014, C, rv. 258652), intervenuta a dirimere vivaci contrasti emersi nel panorama delle soluzioni offerte dalle singole sezioni, ha operato più interventi interpretativi della disposizione in esame, rilevando come il principio che vieta la "reformatio in peius" sia finalizzato a garantire tutela al diritto di difesa ed effettività all'obbligo di osservanza del "devolutum" da parte del giudice, cui è inibito dall'ordinamento aggravare la posizione dell'imputato in conseguenza della sua attività impugnatoria a fronte dell'inerzia acquiescente del pubblico ministero. Quando proposto dall'imputato, l'atto di gravame sollecita una diversa considerazione della materia da decidere per conseguirne un risultato favorevole, sicché l'ordinamento impedisce che, sulla base della sua esclusiva iniziativa, il processo possa concludersi con esiti più gravosi non richiesti e non supportati da una domanda del titolare del corrispondente interesse. L'operatività del divieto postula dunque un raffronto con una precedente decisione al fine di stabilire se le statuizioni successivamente adottate siano o meno più gravose per l'imputato, quando sia l'unico impugnante.
Seppur inserita nel corpo delle disposizioni dettate per l'appello e quindi sotto il profilo sistematico all'apparenza valevole soltanto per tale impugnazione, alla disposizione dell'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, si è assegnato il valore di principio generale, -
riferibile a ciascuna impugnazione se compatibile con la sua struttura e non contraddetta da altre specifiche regole, e, come tale, anche al giudizio di rinvio, pure se contrassegnato da una pluralità di pronunce successive -, dipendente dall'annullamento di una sentenza di secondo grado, operato in sede di legittimità per vizio di motivazione o per il riscontro di vizi inficianti la validità di atti non propulsivi, a seguito di ricorso del solo imputato. Il giudizio di rinvio non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma una fase che si ricollega alla sentenza di annullamento, che vi da ingresso in ragione della rilevata sussistenza di vizi della sentenza di appello, non emendabili direttamente dalla Corte di Cassazione, cui è inibito effettuare nuove valutazioni di merito o rinnovare atti nulli, compito che quindi viene attribuito ad altro giudice di merito, cui l'ordinamento assegna gli stessi poteri cognitivi propri del giudice di appello, come prescritto dall'art. 627 cod. proc. pen.. 2.2 Tali principi, d'indiscussa validità, non si ritiene siano riferibili alla fattispecie in esame perché il giudice di rinvio non ha tecnicamente operato la conversione della pena detentiva già irrogata con statuizione annullata in altra comportante un obbligo di tipo pecuniario, ma ha applicato una delle tre possibili sanzioni previste dall'ordinamento per i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola reclusione o il solo arresto, scegliendola dunque tra pena pecuniaria, permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità. Come deducibile dalla formulazione testuale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 e dai lavori preparatori, il giudice può opzionare una delle tre pene che sono tutte considerate principali ed applicabili in via diretta senza che tale operazione vada condotta in base ad un preciso criterio di ragguaglio e che sussista alcun vincolo al rispetto del rapporto di proporzione con la pena detentiva irrogabile, rispetto alla quale il carattere della corrispondenza è previsto soltanto per la specie della pena e non per la sua quantità. In altri termini, la pena pecuniaria non costituisce sanzione applicabile in via sostitutiva o alternativa a quella detentiva, intesa come principale, essendo essa stessa principale, diversamente da quanto previsto dalla Legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, art. 53 il quale non soltanto attribuisce al giudice la facoltà di sostituzione della pena della reclusione o dell'arresto con multa o ammenda, ma regola anche i criteri aritmetici di ragguaglio, consentendo al decidente di stabilire il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, da comprendersi comunque tra i due estremi della somma di cui all'art. 135 cod. pen. e di dieci volte tale ammontare.
Soltanto nel diverso caso di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 55 per l'ipotesi in cui la multa o l'ammenda irrogata sia rimasta ineseguita per insolvibilità del condannato, allora potrà operare la conversione in lavoro sostitutivo da svolgersi per il periodo da uno a sei mesi, secondo il criterio fisso e prestabilito per cui ciascun giorno di lavoro equivale ad Euro 12,00 di pena pecuniaria, mentre se il lavoro sostitutivo non venga richiesto dall'interessato o l'attività cui è ammesso non venga prestata la sanzione relativa si converte nella permanenza domiciliare in ragione di un giorno ogni 25 Euro di pena pecuniaria.
2.3 Nel caso di specie i giudici di rinvio hanno ritenuto di dover punire il ricorrente con l'imposizione dell'obbligo del pagamento di una somma di denaro in luogo di un periodo di restrizione della libertà personale, scegliendo quindi sanzione di diversa e ben minore afflittività senza che sussista la possibilità di operare il raffronto fra la misura dell'una rispetto all'altra. Deve dunque escludersi che nella sentenza impugnata sia ravvisabile la violazione del divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. e deve essere affermato il seguente principio di diritto per cui "il giudice, qualora sia chiamato nei gradi diversi dal primo ad applicare in concreto le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, è libero di irrogare la sanzione pecuniaria di tipo corrispondente a quella detentiva e di determinarne in via autonoma l'ammontare senza dover rispettare il vincolo, dipendente dall'irrogazione nel grado precedente di pena detentiva attestata sul minimo edittale".
Per tali considerazioni il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2015