Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 9507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9507 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
Testo completo
09507-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativt, a norma de!! art. 52 digs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da:
MONICA BONI PAOLA MASI GAETANO DI GIURO MARIA GRECA ZONCU EVA TOSCANI
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG LI (CUI 078SJBK) nato il [...]
1015/2026 Sent. n. sez. 105 2026 CC - 11/03/2026 R.G.N. 3734/2026
avverso il decreto del 06/02/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
sentite le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI II P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
up
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con provvedimento in data 5 febbraio 2026 ha convalidato con decreto la proroga del trattenimento di HA IL, straniero richiedente protezione internazionale. Il provvedimento di proroga del trattenimento era stato notificato allo straniero e trasmesso alla Corte il 4 febbraio 2026, pertanto la Corte ha rilevato il rispetto dei termini di cui all'art. 14 commi 3 e 4 d.lgs. 286/98. La Corte ha dato atto che la commissione territoriale aveva respinto la domanda di asilo per manifesta infondatezza;
avverso detta decisione lo straniero ha proposto impugnazione avanti al Tribunale di Palermo che ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Tale provvedimento era stato adottato non in ragione della ritenuta fondatezza delle ragioni della domanda bensì del fatto che, non essendo la Cina inserita nella lista dei paesi sicuri, la proposizione del ricorso comporta una decisione automatica sulla efficacia della decisione.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero a mezzo del difensore, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 6 d.lgs. 142/2015 e art. 14 d.lgs. 286/98. Il provvedimento di proroga è stato emesso non già il 4 febbraio 2026, bensi il 4 gennaio 2026 e la richiesta di convalida del trattenimento è stata trasmessa alla Corte oltre il termine di quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
3. Il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato non ha dato congrua risposta alla tempestiva eccezione sollevata nel corso dell'udienza di convalida della proroga del trattenimento in data 6 febbraio 2026, Il precedente di questa Corte, infatti, citato nella motivazione a proposito delle eccepita tardività è inconferente, poiché riguarda la convalida del trattenimento disposto ex art. 6 d.lgs. 142/2015 nei confronti del medesimo cittadino straniero e non già la proroga di detto trattenimento che è il provvedimento impugnato davanti a questa Corte con l'odierno ricorso: è del tutto evidente che le questioni affrontate con tale decisione sono assolutamente estranee al thema decidendum.
2
2. Questa Corte deve rilevare come dagli atti non sia possibile affermare che la data apposta al decreto di proroga del trattenimento emesso dal Questore della Provincia di Trapani indicata nel 4 gennaio 2026 sia frutto di un errore materiale, non potendosi rinvenire elementi in atti che indichino con certezza che il decreto venne emesso il 4 febbraio 2026, anziché il 4 gennaio;
in tal senso non si è pronunciata la Corte di appello, né è in altro modo stata rilevata l'erroneità della data indicata. Dunque, in assenza di dati documentali contrari, l'unico dato certo che emerge dagli atti è che il decreto di proroga del Questore venne emesso il 4 gennaio 2026 e venne trasmesso alla Corte di appello di Palermo il 4 febbraio 226, ben oltre le quarantotto ore indicate dall'art. 6 comma 5 d.lgs. 142/215. La citata norma dispone, infatti che il provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto ed è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione alla Corte di appello. Sul punto si richiama un principio espresso da questa Corte che qui si intende ribadire, secondo cui è illegittima la proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) disposta oltre il termine. di quarantotto ore dalla richiesta del questore, dovendo in tal caso cessare gli effetti in quanto misura di privazione della libertà personale adottabile in presenza delle condizioni di legge e coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 13 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di proroga poiché l'udienza di convalida, fissata nelle quarantotto ore dalla richiesta, era stata posticipata oltre il detto termine per mancata notificazione del provvedimento di fissazione al difensore). (Cass. Sez. 10/10/2019, n. 27939, Rv. 655650 - 01) In motivazione la Corte osserva che «E' invero convinzione che questa Corte ha maturato, sul filo della considerazione che il provvedimento di trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente adottabile in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata e che come tale gode della garanzia costituzionale dell'art. 13 Cost. (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 6064), che «il provvedimento di proroga del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) di uno straniero richiedente asilo o protezione internazionale deve essere disposto, a pena di nullità, nel termine di quarantotto ore dalla richiesta del questore, imponendo gli strumenti internazionali e comunitari (oltre che la legge nazionale) che il giudice, nel termine menzionato, debba motivare in ordine alla necessità di tale eccezionale misura limitativa della libertà personale, anziché di quelle alternative previste dalla legge, in rapporto alla
h
delibazione della richiesta di protezione internazionale» (Cass., Sez. VI-I, 8/02/2017, n. 3298). Né tale considerazione è superata a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, come emerge anche da Corte Cost. n. 96/2025 che ha affermato che deve innanzi tutto ribadirsi che la misura del trattenimento degli stranieri presso il CPR, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta una situazione di assoggettamento fisico all'altrui potere che pertiene alla libertà personale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato più volte che la misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di assoggettamento fisico all'altrui potere». Tale condizione è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale» (sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001). Il trattenimento dello straniero, dunque, in quanto misura incidente sulla libertà personale, non può essere adottato al di fuori delle garanzie dell'art. 13 Cost., essendo da ricondurre alle altr[e] restrizion[i] della libertà personale», di cui pure si fa menzione nel secondo comma di tale articolo. Tale essendo la scansione temporale rigida e predeterminata dall'art 6 d.lgs. 142/20115 e impingendo tale provvedimento la libertà personale, il mancato rispetto del medesimo non può che comportare la perdita di efficacia del decreto di proroga del trattenimento del Questore.
3. Per le suesposte ragioni il decreto deve annullato senza rinvio, mandando all'autorità amministrativa per i provvedimenti conseguenti. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Manda all'autorità amministrativa competente per i provvedimenti conseguenti. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso l'11 marzo 2026
Il Consigliere estensore Maria Greca Zoncu Mesuesh
Il Presidente Monica Bont
3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi 11 MAR 2026
Roma,
L'Assistente IU OR DE NG