Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
In tema di inquadramento delle imprese a fini previdenziali nella disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989, costituisce attività industriale, in riferimento agli artt. 2195, comma primo, cod. civ. e 4 della legge n. 44 del 1973, anche quella consistente (fermi restando i requisiti di professionalità, economicità e organizzazione) nella produzione di un servizio avente come oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'elaborazione di dati non materiali e, quindi, in particolare, quella espletata da una società esercente attività di consulenza e organizzazione aziendale, nonché di formazione e selezione del personale in favore di altre imprese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6345 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
4. Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
5. Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società consortile a responsabilità limitata C.I.A.C., già Consorzio Interaziendale Altocanevesano per la Formazione Professionale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Pierluigi da Palestrina 63 presso lo studio dell'avvocato Mario Contaldi che, unitamente all'avvocato Gianni Maria Saracco, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Fabio Fonzo, Antonino Sgroi e Paolo Marchini;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ivrea del 30 settembre 1998, depositata il 2 ottobre successivo, numero 15/98, r.g. 118/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 marzo 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Romano Ricci, per delega dell'avvocato Contaldi, e Fabrizio Correra, per delega dell'avvocato Sgroi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Guidi Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con provvedimento in data 8 marzo 1995, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dispose il trasferimento del Consorzio Interaziendale Altocanevesano per la Formazione Professionale - operante nella attività scolastica della formazione professionale per i relativi corsi assegnati dalla Regione Piemonte e nell'altra, collaterale, di consulenza in materia di organizzazione e formazione aziendale dal settore del commercio, nel quale era inquadrato, a quello dell'industria. Non avendo sortito esito favorevole il ricorso amministrativo, il Consorzio convenne in giudizio l'ente previdenziale avanti il pretore di Ivrea chiedendo che venisse dichiarato il proprio diritto a mantenere l'inquadramento dei propri dipendenti, con eccezione dell'unico addetto alla attività secondaria, nel ramo del commercio o, in via subordinata, in quello delle attività "varie" e la condanna dell'ente stesso alla restituzione delle maggiori somme versate.
Il pretore respinse la domanda con pronuncia del 6 ottobre 1997. L'appello proposto dalla società C.I.A.C., succeduta al Consorzio, è stato respinto con la sentenza indicata in epigrafe, rilevandosi dal tribunale che avendo avuto inizio la attività del Consorzio nell'anno 1969, non potevano ritenersi applicabili i criteri dettati dall'articolo 49 della legge numero 88 del 1989, conservando validità quelli precedentemente vigenti, derivandone la correttezza del provvedimento di inquadramento in considerazione, sia dello svolgimento anche della attività di consulenza, intrapresa nell'anno 1987, sia di quella di formazione professionale, da considerarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, alla stregua di attività di produzione di servizi. Nè, ha aggiunto il tribunale, il provvedimento stesso era censurabile avanti il giudice ordinario per le dedotte violazioni della legge numero 241 del 1990 con riferimento all'omesso avviso dell'inizio del procedimento, che, del resto, non era dovuto. In ogni caso, non essendo conseguite, dalla presunta illegittimità, lesioni di diritti soggettivi, il provvedimento non poteva essere disapplicato.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società con ricorso sostenuto da un motivo. L'ente intimato si è costituito con sola procura.
Motivi della decisione:
La società ricorrente - denunciando violazione degli articoli 9 della legge 9 marzo 1989 numero 88, 7 e 3 di quella 7 agosto 1990 numero 241, 3 della Costituzione - deduce:
1) non è condivisibile l'interpretazione adottata dal giudice di merito della disposizione dell'articolo 49 della legge numero 88 con riferimento alle aziende destinatarie della stessa a seconda dell'inizio della attività svolta, contrastando essa con le stesse istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con una circolare emanata in data 20 giugno 1989, derivandone che, anche ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, la attività principale esercitata dal Consorzio, di formazione professionale - essendo assolutamente marginale quella collaterale di consulenza - rientrava tra quelle commerciali o nelle altre comprese tra le "varie", come del resto riconosciuto dal Consiglio di amministrazione dell'ente che, con provvedimento del 13 ottobre 1998, pur respingendo il ricorso amministrativo, aveva deliberato il trasferimento della società al ramo terziario a partire dal 10 gennaio 1997, in applicazione del comma 215 dell'articolo 2 della legge numero 662 del 1996;
2) il provvedimento dell'ente era illegittimo con riferimento sia all'omesso avviso dell'inizio del procedimento, sia alla mancanza di motivazione, sicché si imponeva la sua disapplicazione;
3) in subordine, deve essere dichiarato il diritto della società all'inquadramento nel settore "attività varie" con decorrenza 11 maggio 1987, previa eventuale disapplicazione delle circolari dell'Istituto del 26 maggio 1984 e del 12 luglio 1994, con la condanna dello stesso alla restituzioni dei maggiori contributi riscossi.
La prima censura è infondata.
E invero deve rilevarsi che la non applicabilità dei criteri della classificazione delle imprese, dettati dal comma 1 della legge numero 88 del 1989, a quelle in esercizio prima della entrata in vigore della legge stessa, si ricava inequivocabilmente dalla formulazione del secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo che - sancendo la validità degli inquadramenti già in atto - evidentemente consentiva all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di modificare, con riferimento a queste imprese, le classificazioni adottate, se erronee per mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 2195 del codice civile o per il caso di intervenute variazioni nelle attività da esse esercitate.
Tanto premesso, è da osservare che corretto appare l'inquadramento del Consorzio prima, e della società succedutagli poi, nel settore industria alla luce della disposizione codicistica sopra citata, e ciò in forza dei principi che questa corte ha già avuto modo di fissare e che il Collegio condivide, essendosi infatti affermato che:
- costituisce attività industriale, in riferimento agli articoli 2195, primo comma, del codice civile e dell'articolo 3 della legge numero 44 del 1973, anche quella consistente (fermi i requisiti di professionalità, economicità e organizzazione) nella produzione di un servizio avente come oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'elaborazione di dati non materiali e, quindi, in particolare, quella espletata da una società esercente attività di consulenza e organizzazione aziendale, nonché di formazione e selezione del personale in favore di altre imprese (Cass., 6 maggio 1995, n. 4932);
- in tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 numero 88, il cui articolo 49 ha introdotto una nuova disciplina della materia, le attività ausiliarie di quelle industriali, di cui all'articolo 2195 - primo comma, numero 5 - del codice civile, richiamato dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1973 numero 44, sono tutte quelle che direttamente o indirettamente, agevolano l'attività delle imprese industriali e che rispetto a queste hanno una funzione complementare, senza che sia necessario un concreto collegamento tra l'ente o l'impresa ausiliaria e la singola impresa industriale, giacché l'ausiliarietà va giudicata in astratto, conseguendone che l'attività di un istituto per l'istruzione professionale deve essere considerata attività ausiliaria di quella industriale di riferimento diretta alla produzione, atteso che l'addestramento professionale dei lavoratori agevola obiettivamente, anche se indirettamente, le imprese industriali, facilitando l'assunzione dei lavoratori addestrati e contribuendo così all'incremento dell'attività svolta dalle imprese (Cass., 28 luglio 1995, n. 8259). Nè può valere che, nella specie, l'ente previdenziale ebbe poi a classificare l'impresa ricorrente tra quelle del ramo terziario, essendo ciò avvenuto in applicazione del comma 215 dell'articolo 2 della legge numero 662 del 1996, per avere questo abrogato, ma solo con decorrenza dal lo gennaio 1997, la disciplina prevista dal citato secondo periodo del comma dell'articolo 49 della legge numero 88 del 1989 e disposto la nuova classificazione dei datori di lavoro, a partire da quella data, esclusivamente sulla base dei criteri stabiliti da tale articolo.
Nel rigetto di questa prima censura restano assorbite le richieste di statuizione nel merito - già peraltro di per sè inammissibili in questa sede - avanzate in via subordinata.
Inammissibile è anche il secondo profilo di censura, non contenendo la stessa alcuna critica nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, dedicata alla non necessità, nella specie, dell'avviso di inizio del procedimento amministrativo, mentre quella attinente alla presunta mancanza di motivazione del provvedimento è inficiata da genericità risolvendosi in una mera asserzione. Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna della società proponente al rimborso, in favore dell'ente previdenziale resistente, alle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società consortile a responsabilità limitata C.I.A.C. a rimborsare all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale le spese del giudizio che liquida in lire 20.000, oltre lire tre milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001