Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7689 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
7689 /0 1 IN NONE DEL POPOLO TALAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Esecuzione SPECIFICA SEZIONE SECONDA CIVILE DELL' OBBLIGO DI CON Cludere UN Contrat Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TO DI VENDITA Dott. NT IANNOTTA - Presidente R.G.N. 5003/99 17717 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron. - .2831 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere- Rep. Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 23/02/01 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA CORTE SUEDE DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio domiciliato in ROMA GAUDIOSI MICHELE, elettivamente dal Sig. IL SOLE 24 ORE VIA ADDA 105, presso lo STUDIO CHIAROMONTE, difeso per diritti L. 6000 7 GIU 2001 T dall'avvocato MAFFEY FELICE, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CANCELLERIA TORSIELLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA, che lo difende unitamente all'avvocato ROMAGNOLI EMILIO, giusta DF488287 delega in atti;
2001 controricorrente 343 avverso la sentenza n. 274/98 della Corte d'Appello di -1- Am CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. ROMAGNOLI SALERNO, depositata il 11/06/98; per diritti | 28000+10 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 9 OTT. 2001 it IL CANCELLIERENCEYLIERE udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
uditi gli Avvocati ROMAGNOLI Emilio e LOIACONO DIRITTI DIN ROMAGNOLI Maria Teresa, difensori del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DIRITTI Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERIA 1000 AN935336 0,52 CANCELLERIA AN935341 CANCELLERIA AY689439 AU365603 AY689444 OF452336 -2- Mi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato l'11 agosto 1989 HE GA citò HE SI davanti al Tribu- nale di Salerno, esponendo che 1'8 giugno 1984 era stato concluso tra loro un contratto prelimi- nare, con cui si erano obbligati rispettivamente casa colonica in agroa vendere e a comprare una di Valva, danneggiata dal terremoto del 1980, per il prezzo di lire 17.427.000, pari al 25% del contributo statale concesso per la ricostruzione;
che questo era stato successivamente elevato da lire 69.708.000 a lire 164.682.700, ma il promit- tente acquirente si rifiutava di versare la corrispondente differenza. Chiese quindi che fosse pronunciata la risoluzione del contratto, per inadempimento del convenuto, o che quest'ul- timo, in subordine, fosse condannato al pagamento dell'ulteriore somma dovuta. Di tali domande il SI contestò la fondatezza, sostenendo di aver corrisposto all'attore tutto ciò che gli spettava in base al contratto, sicché chiese, in via riconvenzionale, che fosse disposto il tra- sferimento della proprietà del bene, in applica- zione dell'art. 2932 c.c. Con sentenza del 14 novembre 1994 il Tribuna- 5003/1999 3 Mmm. le respinse le domande sia dell'una sia dell'al- tra parte, rilevando che il prezzo era stato pagato nella misura dovuta, ma che il fabbricato, come ricostruito dal SI, era difforme aldalle previsioni del contratto preliminare, quale pertanto non poteva essere data esecuzione in forma specifica. Impugnata in via principale da NT Tor- siello e incidentalmente da HE GA, la decisione è stata riformata dalla Corte di appel- lo di Salerno, che con sentenza dell'11 giugno 1998, in accoglimento della domanda riconvenzio- nale proposta in primo grado dal convenuto, gli ha trasferito la proprietà dell'immobile in questione, ritenendo: non possono essere prese in considerazione le domande nuove, inammissibilmen- te proposte per la prima volta in appello dal GA (dirette a ottenere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, о per un inadempimento diverso da quello fatto valere inizialmente) e dal SI (per far dichiarare la già avvenuta trasmissione della proprietà del bene, in base al contratto dell'8 giugno 1984); pur se le parti avevano assunto a parametro del prezzo il contributo di ricostru- 5003/1999 4 Ди zione, nella misura concessa, non 10 avevano ancorato a tale importo, dato che avevano previ- sto soltanto l'ipotesi di una eventuale revoca del beneficio (stabilendo che i loro reciproci obblighi sarebbero venuti meno), ma non anche quella di un aumento (effettivamente verificata- si, grazie a una legge successiva, destinata a vantaggio di chi, come il SI, avesse la qualifica di coltivatore diretto); l'immobile, ricostruito inizialmente secondo il progetto originario e poi in conformità con una variante richiesta dopo l'aumento del contributo, non è sostanzialmente diverso dalle previsioni del stata soltantocontratto preliminare, essendo modificata la destinazione di alcuni locali, fermi restando i volumi e le superfici;
per l'ipotesi che siano stati realizzati corpi di fabbrica ulteriori, su un adiacente fondo del GA, che non aveva formato oggetto della promessa di vendita, egli dispone delle appro- priate forme di tutela;
alla maggiorazione del contributo fa riscontro l'incremento delle spese affrontate dal SI per il ripristino del fabbricato. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per 5003/1999 5 Mm. cassazione HE GA, in base a undici motivi, poi illustrati anche con memoria. NT SI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso HE Gau- diosi, lamentando «violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 184 e 345 c.p.c. pregresso in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», si duole del mancato esame nel merito, da parte del giudice di secondo grado, delle sue domande di risoluzione del contratto preliminare, per eccessiva onerosi- tà sopravvenuta e per inadempimenti del promit- tente acquirente, diversi da quello dedotti inizialmente: domande che erroneamente, secondo il ricorrente, sono state reputate inammissibili perché proposte per la prima volta in appello, mentre in realtà erano state già formulate in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale, al quale non avevano potuto essere sottoposte in precedenza, poiché solo nel corso del giudizio il convenuto aveva riconosciuto che dopo la stipula dell'atto di compromesso furono apportate modifiche al progetto di ricostruzione del fabbricato, per cui il contributo fu aumenta- to di circa 100 milioni>>> che «l'ingrandimento e 5003/1999 6 fu dovuto alla costruzione di depositi e stalle». La censura non è fondata. Risulta dagli atti di causa- che questa Cor- te può direttamente esaminare, stante la natura del vizio denunciato che nell'udienza di rimes- sione della causa al collegio, nel giudizio di primo grado, l'attore «riportandosi all'atto introduttivo e tutto quanto contrario impugnando, tenuto conto delle ammissioni fatte in udienza dal convenuto SI con l'interrogatorio formale deferitogli», concluse «per l'accoglimen- to della domanda e, per l'effetto sia dichiarata risoluta la promessa di vendita di cui all'atto introduttivo;
in via subordinata perché il conve- nuto sia condannato a corrispondere all'attore dell'intero definitivol'intera quota parte contributo da lui ricevuto per le ricostruzioni del fabbricato esistente nel fondo "Pezzilli" di Valva nella misura indicata in citazione;
in via ancora gradata e di estrema subordinata, e salvo gravame, perché il convenuto sia condannato al pagamento del prezzo integrale e cioè all'ulte- riore integrazione del contributo nella misura di L. 100 milioni riconosciuta dal SI nel- senz'altro formale». Si deve l'interrogatorio 5003/1999 7 Mm. escludere che il GA, mediante la vaga menzione delle "ammissioni" del convenuto, del resto invocate con specifico riferimento alle domande subordinate, abbia fatto valere come ulteriori ragioni di risoluzione del contratto preliminare quell'eccessiva onerosità sopravvenu- e quell'inadempimento ulteriore (rispetto al ta mancato pagamento del prezzo, nella misura "va- riabile" che sosteneva essere stata pattuita), che a suo dire sono ravvisabili nell'avere il promittente acquirente richiesto e ottenuto una sovvenzione maggiore, nonché ampliato l'immobile in questione. Si tratta, evidentemente, di causae petendi radicalmente diverse, che avrebbero richiesto una chiara e precisa esplicitazione. D'altra parte, appunto a causa di tale totale diversità, non è pertinente il richiamo del ricorrente all'art. 184 c.p.c., che nel testo all'epoca vigente consentiva bensì di "modifica- re" le domande già proposte, ma non di formularne caso di accettazione del di "nuove", salvo il che tuttavia doveva essere contraddittorio, espressa, senza potersi quindi desumere dal mero silenzio osservato seduta stante, come nella specie, dal convenuto (cfr., da ultimo, Cass. 10 5003/1999 M marzo 2000 n. 8509; 15 maggio 2000 n. 6238). Strettamente collegati al primo motivo di ri- corso sono il settimo e quella parte del terzo che comunque, per ragioni di priorità logico- - giuridica, debbono essere esaminati con preceden- za rispetto agli altri con cui HE GA lamenta che la Corte di appello, incorrendo in violazione dell'art. 345 c.p.c., motivazione contraddittoria in relazione all'art. carente e 360 nn. 3 e 5 c.p.c.», ha considerato preclusa la questione dell'inadempimento del SI, consistito nell'aver fatto «scomparire sia l'og- getto (non più progetto Sena ma progetto Massi) sia il riferimento al prezzo, pari, per espressa ammissione delle parti e della stessa Corte di merito, al 25% di un contributo che non c'è più»: questione che comunque era stata sollevata in secondo grado e avrebbe dovuto essere affrontata sotto il profilo di una eccezione, esente dal divieto di ius novorum, idonea a paralizzare la pretesa dell'altra parte, di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare. Neppure questa doglianza può essere accolta. La risoluzione di un contratto salvo che operi "di soltanto diritto", sicché Occorra 5003/1999 9 Mi accertare che si è verificata consegue a una pronuncia del giudice di carattere costitutivo, la quale presuppone che la relativa domanda sia stata ritualmente e tempestivamente proposta. In mancanza, la prospettazione, in via di semplice "eccezione", di circostanze che in ipotesi po- trebbero comportare la risoluzione, non vale a impedire l'accoglimento della domanda dell'altra parte, intesa ad ottenere l'esecuzione del con- tratto, il quale permane efficace e vincolante. Sono quindi inconferenti le diffuse argomen- esposte nel contesto dei vari altritazioni - - che attengono al merito delle motivi di ricorso suddette domande ○ eccezioni di risoluzione, e con le quali si sostiene che NT SI si sarebbe reso inadempiente agli obblighi assunti, chiedendo e percependo un maggior contributo per ricostruzione dell'immobile e ampliandolo la rispetto al progetto originario (senza che comun- que vengano spiegate le ragioni per cui il con- tratto preliminare 10 impedisse) e che da ciò sarebbe derivato un rilevante squilibrio nel sinallagma (senza che comunque vengano spiegate le ragioni per cui la posizione del GA avrebbe subito un aggravio, in seguito al fatto 5003/1999 10 Mi che il promittente acquirente aveva costruito una "villa" in luogo dell'inizialmente progettata "modesta casa colonica", utilizzando l'ulteriore sovvenzione attribuitagli in base a una legge successiva al contratto, grazie alla qualità, che a lui solo competeva, di coltivatore diretto). Effettivamente pertinenti alle ragioni poste a base della sentenza impugnata, invece, sono le censure che HE GA le rivolge, sul punto della ritenuta sostanziale identità (repu- insussistente dal giudice di primo grado)tata tra l'immobile che aveva formato oggetto del contratto preliminare e quello di cui è stato promittentepronunciato il trasferimento al acquirente: censure articolate in ognuno dei motivi di ricorso, variamente denuncianti, per lo più, violazione degli art. 2932 e 1362 SS. C.C., oltre che, passim, degli art. 2733 C.C., 112, 115, 116 c.p.c., nonché vizi della motivazione. Depurate dalle argomentazioni che vi sono riferibili alle questioni che il frammiste, giudice a quo non ha affrontato, perché riguar- danti sia gli inadempimenti ulteriori in cui NT SI sarebbe incorso, sia la soprav- venuta alterazione del bilanciamento tra gli 5003/1999 11 interessi delle parti, con conseguente necessità, secondo il ricorrente, di considerare il contrat- to senz'altro "annullato" o "risolto", oppure di ricondurlo "a equità" - le doglianze in conside- razione si risolvono in sostanza nell'affermazio- ne che la Corte di appello: ha trascurato risul- tanze decisive, emerse anche dalla "confessione" resa in primo grado dal convenuto, come l'avvenu- to annullamento della concessione del contributo iniziale e la sua sostituzione con uno nuovo, la denuncia all'UTE dell'ampliamento dell'immobile, la sua destinazione anche catastale a civile abitazione;
ha per contro attribuito rilevanza a elementi che non erano stati fatti valere dal SI, il quale si era limitato a sostenere che la ricostruzione era avvenuta secondo il progetto iniziale;
ha alluso a indeterminate "circostanze" al momento della sentenza, che consentirebbero l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, nonostante l'alterazione dell'immobile attuata dal promittente acquirente. Anche queste censure vanno disattese. Senza affatto contestare, in diritto, l'esat- tezza del principio secondo cui non si può dare 5003/1999 12 Mm luogo, ex art. 2932 c.c., al trasferimento di un bene, se diverso da come le parti avevano concordato nel concludere il preliminare, il giudice di secondo grado ha escluso, in fatto, che ricorressero nella specie i presupposti per la sua applicazione. eSi verte dunque nel campo di valutazioni apprezzamenti eminentemente di merito, insindaca- bili in questa sede, se non sotto il profilo dell'inesistenza, dell'insufficienza e della contraddittorietà della motivazione. Ma da simili vizi la sentenza impugnata è del tutto esente. La Corte di appello, infatti, come le competeva, ha individuato, nell'ambito delle prove comunque acquisite in causa, quelle idonee a fondare il suo convincimento e ha altresì dato conto delle ragioni della decisione, in maniera esauriente e coerente, osservando in particolare: che il GA si era «obbligato a trasferire il cespi- te "nello stato in cui verrà a trovarsi al momen- to della stipula dell'atto pubblico", dando cioè per scontata la trasformazione dell'immobile» (e a questo già di per sé decisivo rilievo nulla è stato obiettato nel ricorso, salva la perentoria affermazione, secondo cui si e non argomentata 13 5003/1999 M i : tratta di una "clausola di stile"); che si doveva comunque «escludere che le modifiche apportate al progetto iniziale incidessero sulla struttura e sull'identità del bene promesso in vendita»>, dato che esse avevano riguardato la destinazione di alcuni locali, ma «nessuna variazione nel numero dei piani, nessun aumento di superficie, nessun incremento di volumi della preesistente casa colonica sussiste tra il progetto originario e il progetto definitivo»>; che neppure i corpi di fabbrica "annessi", realizzati dal SI, rendono l'immobile difforme sostanzialmente da quello previsto all'atto del preliminare»; che il promittente acquirente, mediante il maggior contributo conseguito, ha certamente ottenuto dei miglioramenti, che però, tenuto conto delle i principi di buonacircostanze e osservati impediscono l'applicazione dell'art. fede», non dato che «non incidono sulla identità 2932 c.c., del bene promesso in vendita». Appare dunque evidente che la motivazione, sul punto, esiste, è sufficiente, non è contrad- dittoria. Tanto verificato, si esaurisce il compito di questa Corte, che non può addentrarsi oltre, negli accertamenti di fatto e nelle valu- 5003/1999 14 M tazioni di merito che il ricorrente pretende di demandarle, mediante l'esposizione di argomenta- zioni contrastanti con quelle svolte dal giudice a quo. Un'ulteriore censura, infine, viene rivolta dal ricorrente alla sentenza impugnata con il quinto motivo di ricorso, nel cui ambito si sostiene che la pronuncia di trasferimento in favore del SI è «monca ed incerta», sicché tra l'altro ne è impossibile la trascrizione, in quanto non è stato precisato se comprenda anche gli "annessi" che il convenuto, nel suo interro- gatorio formale, aveva riconosciuto di aver edificato in più, rispetto alla costruzione originaria, sostenendo peraltro di averlo fatto in limitrofi suoi appezzamenti di terreno. Neppure questa doglianza è fondata. Con la sentenza di appello è stato trasmesso in proprietà ad NT SI, nello stato in cui si trova≫ e senza alcuna esclusione, il fabbricato rurale sito in contrada Pezzilli del Comune di Valva, già riportato in catasto alla partita n. 2028 in testa a GA HE, fol 7, particella 26», compresi quindi gli "accesso- ri", che non occorreva specificamente menzionare, 5003/1999 15 Mm insistenti su quel mappale, che sono stati rite- nuti di entità tale, così come i "miglioramenti", da non alterare apprezzabilmente l'identità del bene oggetto delle reciproche obbligazioni di vendita e di acquisto assunte dalle parti. Quanto poi alle altre eventuali costruzioni, che fossero state realizzate in particelle adiacenti, appar- tenenti al SI o al GA, correttamente la Corte di appello si è astenuta dal compiere il del quale il ricorrenterelativo accertamento di materia lamenta la mancanza trattandosi estranea a quella in contesa. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, conseguente condanna del ricorrente al rim- con borso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ri- corrente a rimborsare al resistente le spese liquidate in lire del giudizio di cassazione, 359800 ' oltre a lire 3.500.000 per onorari. Roma, 23 febbraio 2001 Мати вжийний 5003/1999 16 % IL CANCELLIERE C1 Paolo Talaricoрастопа т с DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma ZGIU 2001 IL CANCELLIERE C1 Lelezco 20T 250.000) 456T. 80000 TOT. 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 1 AGO. 2001 Registrato in dof Satie 4 al n. 38247 versate £. 330.000 (ire TRECENTO TRENTAMILA) p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia CI FILIPPO) Responsabile Servizio Aiti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia DI FILIPPO) E L E L