Sentenza 30 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11700 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOL1 1700/ 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA MI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - R.G.N. 25554/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere 146/01 Consigliere Cron.25575 Dott. Pietro CUOCO Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere Ud. 21/02/03 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RA, LO TURCO CARMELA, elettivamente NT . . . . . domiciliate in ROMA VLE DELLE PROVINCIE 2 INT 17, presso lo studio dell'avvocato MAURA GARCEA, e difese dall'avvocato CARLO MAZZU' rappresentate giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ASM - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA DI TAORMINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. POERIO 56, ............. ....... 2003 presso 10 studio dell'avvocato AGATA CECILIA AMATO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLO AMATO, 1152 -1- FRANCESCO AMATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2° ricorso n° 01/01/0146 proposto da: NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COGLITORE 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GALILEI www. SAN LIO, rappresentata e difesa MAGNANO DI dall'avvocato VITO BELLIA, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A POERIO 56, presso lo studio dell'avvocato AGATA CECILIA AMATO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLO' AMATO, FRANCESCO AMATO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 634/99 del Tribunale di avversO MESSINA, depositata il 17/12/99 R.G.N. 859/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 25554/2000 e 146/2001 r.g.n. ud. 21 febbraio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 12 novembre 17 dicembre 1999, ha rigettato, previa riunione dei procedimenti, gli appelli di Lo CO AR, OG AN, TI TI MA e TU NA, confermando le sentenze del Pretore di Taormina, che aveva giudicato infondate le domande proposte nei confronti dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina per l'accertamento che i rapporti di lavoro a termine costituiti con l'azienda - per un periodo iniziale di 60 giorni (dal 3 maggio 1995 al 1 luglio 1995), poi prorogati per tre volte consecutive con scadenza finale al 29 settembre 1995 - si erano trasformati in rapporti a tempo indeterminato (a partire da tale ultima data) per effetto di tali proroghe del termine originario, proroghe disposte in violazione delle disposizioni della legge n. 230/1962, e per ottenere la reintegrazione nei rispettivi posti di lavoro, con le conseguenze economiche previste dall'art. 18 legge n. 300 del 1970. Il Tribunale ha ritenuto che la legge n. 230/1962, malgrado il disposto dell'art. 5 d.l. n. 702 del 1978, conv. in 1. n. 3 del 1979, fosse applicabile all'azienda municipalizzata in forza delle disposizioni dell'art. 7, lett. a), dell'accordo collettivo nazionale 11 aprile 1995, mana violazione delle sue prescrizioni non potesse comportare l'instaurazione di un rapporto a tempo inceterminato, superando la regola inderogabile dell'assunzione mediante procedure concorsuali prevista dall'ordinamento della finanza locale;
pertanto, la sola norma di tutela dei lavoratori andava individuata nell'art. 2126 c.c., che equipara il rapporto nullo a quello valido per tutta la durata dell'esecuzione delle prestazioni. 25554/2000 e 146/2001 r.g.n. ud. 21 febbraio 2003 Per la cassazione della sentenza ricorrono le lavoratrici ad eccezione della TI (la Lo CO e La TU con un ricorso con tre motivi;
la OG con un ricorso con due motivi). Resiste con controricorso l'azienda. La ricorrente Lo CO e la società resistente hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto da Lo CO AR e TU NA è articolato in tre motivi.
1.1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, degli art. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regione Sicilia n. 48 del 1991, dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e 31 marzo 1998, n. 80. Si deduce che, contraddittoriamente, il Tribunale aveva ritenuto 'applicabilità della legge n. 230 del 1962 ed accertato in fatto che la violazione delle sue disposizioni avrebbe comportato la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo poi tale conseguenza sulla base di normative pubblicistiche in tema di assunzione, inapplicabili ad un'impresa, ancorché pubblica, interamente assoggettata al diritto privato, soprattutto a seguito della trasformazione da azienda municipalizzata in azienda speciale, ed omettendo altresì di considerare che le leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato sono divenute ormai applicabili anche al lavoro svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
1.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, come modificato dall'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'art. 8 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, dell'art. 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270. 4 Si sostiene che la contrattazione collettiva del settore era abilitata, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 270 del 1988, a derogare le norme di legge senza incontrare alcun limite ed in effetti il Tribunale aveva accertato che i contratti a termine erano stati disciplinati dal contratto collettivo con il richiamo della normativa vigente per i lavoratori privati.
1.3. Il terzo motivo, infine, denuncia vizio di motivazione per avere il Tribunale prima affermato la natura privatistica del rapporto di lavoro e l'applicabilità delle fonti negoziali collettive e poi fondato la decisione sulle regole in tema di assunzione vigenti per i dipendenti pubblici.
2. Il ricorso di OG AN è affidato invece a due unici motivi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n.230 del 1962, del 7 ccnl 11 aprile 1995, dell'art. 7 legge 12 luglio 1988 n.270, dell'art. 18 legge n.300 del 1970, degli artt. 22 e 23 della legge reg. Sicilia n.142 del 1990, dell'art. 5 d.l. n.702 del 1978, degli artt. 1, 12 e 15 delle disposizioni preliminari al cod. civ.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della decisione. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c.,quanto al regolamento delle spese di giudizio.
3. I due ricorsi possono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza.
4. La Corte, esaminati unitariamente i tre motivi del ricorso della Lo CO e della TU ed il primo motivo della OG perché concernenti una questione unitaria, li giudica infondati (al pari di altri precedenti ricorsi nei confronti della stessa resistente, che ponevano le medesime questioni: cfr. la sentenza in corso di pubblicazione su ric. n. 25555/2000, ud. 13.2.2003). La statuizione del Tribunale è conforme al diritto, ancorché la motivazione necessiti di correzioni ed integrazioni (art. 384, comma secondo, c.p.c.), e ciò rende privi di qualsiasi rilevanza i difetti di motivazione denunciati. 5 4.1. L'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. 10 novembre 1978, n. 702 (disposizioni in materia di finanza locale, convertito, con modifiche, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3) - nel dettare disposizioni limitative delle assunzioni nel settore pubblico allargato degli enti locali, sancendo l'obbligo del concorso stabilisce che l'assunzione di personale - straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive “aziende", può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e, sanziona, inoltre, con la nullità dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo.
4.2. La giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che l'indicata fonte legislativa contiene una disciplina (il cui vigore è stato confermato dall'art. 8 del successivo d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito con legge 7 luglio 1980, n. 299) che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli enti predetti, esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962 (sul contratto a tempo determinato), con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesti un concorso o una prova pubblica selettiva, salva restando, peraltro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126 c.c. alle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Né tale disciplina speciale è stato anche precisato viola alcun precetto costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dagli enti pubblici suddetti (economici e non), rispetto a quelli assunti da privati e tutelati dalla legge n. 230 del 1962, in quanto il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirata alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, poiché le esigenze di risanamento della finanza locale concorrono con il principio di imparzialità, attuato mediante l'obbligo di assumere il personale a mezzo di 6 pubblico concorso (Cass. 3 dicembre 1988, n. 6566; 1° giugno 1988, n. 3724; 26 febbraio 1988, n.2059; 20 maggio 1986, n. 3350; 2 febbraio 1985, n. 696). Il richiamato orientamento della giurisprudenza della Corte è stato di recente confermato proprio in relazione a rapporto di lavoro a termine instaurato con l'azienda resistente (Cass., 16 settembre 2002, n. 13528).
4.3. Va aggiunto che tale normativa non può ritenersi incompatibile con la nuova disciplina delle aziende municipalizzate di cui all'art. 23 della 1. n. 142 del 1990 (ora trasfusa negli art. 112 ss. d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), poiché la trasformazione da azienda autonoma municipale ad azienda speciale, se comporta una maggiore autonomia rispetto all'ente locale (con il conferimento della personalità giuridica, che consente di configurare l'azienda come ente pubblico economico), non ha prodotto modificazioni sul piano della natura dei rapporti di lavoro (che erano già di diritto privato nell'ambito delle aziende municipalizzate), né su quello della natura del soggetto, che è rimasto ad ogni effetto un imprenditore pubblico, come tale compreso nel cd. settore pubblico allargato. Ne discende che le aziende speciali restano sicuramente comprese nel novero dei soggetti cui è applicabile la normativa in questione, non potendosi certo sostenere che siano uscite dal sistema delle aziende e consorzi degli enti locali, nella permanenza inalterata della sussistenza di interessi pubblici qualificati rispetto alle loro attività, che legittima la sottoposizione a regole particolari.
4.4. La stessa giurisprudenza sopra richiamata ha anche avuto modo di precisare che le clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del cit. d.l. n. 702 del 1978, devono ritenersi affette da nullità per violazione di norma imperativa (Cass., 17 dicembre 1999, n. 14262). Nessuna consistenza, infatti, ha la tesi fondata sulla cd. "delegificazione” attuata dall'art. 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270 a favore della contrattazione collettiva, per la ragione, assorbente di ogni altra, che la legge in questione regola il rapporto di lavoro degli addetti al servizio di trasporto pubblico in quanto tale, 7 prescindendo dalla natura del datore di lavoro, sicché, per il suo carattere generale, non può in alcun modo incidere su discipline speciali dettate in funzione della natura pubblica dell'imprenditore (principio specificamente affermato, tra le altre, da Cass. 19 dicembre 2000, n. 15909).
4.5. Vi è, infine, da osservare che nessun argomento utile per la tesi del ricorrente può rivenirsi nella riforma del lavoro pubblico attuato con le norme oggi contenute nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): i rapporti di lavoro alle dipendenze di imprese pubbliche sono rapporti di diritto privato comune, sottratti all'ambito di applicazione della normativa da ultimo richiamata (circoscritta alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1 del decreto), ma va comunque ricordato come operi per i dipendenti pubblici "privatizzati" la regola secondo la quale è esclusa la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminati nel caso di violazione della legge n. 230 del 1962 (art. 36, comma 2, del decreto). Per i dipendenti delle aziende degli enti locali, dunque, vige un principio analogo a quello dettato per i dipendenti pubblici, e si è già detto che non si può dubitare della legittimità costituzionale di una simile estensione della disciplina speciale a rapporti di lavoro di diritto privato, stante le peculiarità che caratterizzano le imprese pubbliche degli enti locali.
5. Inammissibile è poi il secondo motivo del ricorso della ricorrente OG, riguardante le spese processuali, in quanto assolutamente generico.
6. Alla soccombenza consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
8 Riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi;
condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 35.00 oltre euro 1.000 (mille) per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Vuiceurs Trezza село сою CELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 30106. 2003 IL CANCELLIERE моги 9