Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10250
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario. Ne consegue che, qualora la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni nella quale si provveda alla nomina del liquidatore giudiziale intervenga dopo che l'imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza "inutiliter data"; tale adempimento non è tuttavia necessario nella particolare ipotesi in cui la sentenza di omologazione nomini liquidatore dei beni non un nuovo soggetto, ma il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10250
    Data del deposito : 26 luglio 2001

    Testo completo