Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario. Ne consegue che, qualora la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni nella quale si provveda alla nomina del liquidatore giudiziale intervenga dopo che l'imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza "inutiliter data"; tale adempimento non è tuttavia necessario nella particolare ipotesi in cui la sentenza di omologazione nomini liquidatore dei beni non un nuovo soggetto, ma il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10250 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. IO AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO VACCARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FEDIT - FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI SOC. COOP. a r.l., e LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE dei BENI ceduti dalla FEDIT FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, già elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE HERNANDEZ, e da ultimo in ROMA PIAZZALE CLODIO N. 14 presso lo Studio dell'Avvocato ANTONIO VALLEBONA che li rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MASSIMO MANARA di ROMA del 2.11.2000, rep. N. 67375;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 5573/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/03/99 R.G.N. 21066/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito gli Avvocati VACCARELLLA e FABBRI;
udito l'Avvocato VALLEBONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma depositato il 21 maggio 1992, OV ED conveniva in giudizio la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari. Soc. Coop. a.r.l. ammessa al concordato preventivo, alle cui dipendenze aveva lavorato a far tempo dal 16 ottobre 1974, e chiedeva fosse accertato il suo diritto alla qualifica di dirigente con decorrenza dal 20 gennaio 1986 e che la convenuta fosse condannata a pagargli le conseguenti differenze retributive pari a lire 776.128.111, o al diverso importo accertato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi la Federazione convenuta, il Pretore, con sentenza depositata il 27 settembre 1995, dichiarava il diritto del ricorrente alla rivendicata qualifica con la chiesta decorrenza e, ritenuta la parziale prescrizione del diritto alle conseguenti differenze retributive, quale eccepita dalla convenuta, condannava quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo dedotto, della somma di lire 353.523.342, oltre accessori.
Avverso tale sentenza proponeva appello il ED, con ricorso depositato il 17 maggio 1996, censurando la decisione pretorile sul punto della prescrizione e reiterando domande non accolte dal primo giudice;
nel relativo procedimento si costituiva la ZI in persona del commissario governativo pro tempore, ed interveniva, proponendo appello incidentale, la "liquidazione giudiziale" dei beni ceduti dalla ZI in concordato preventivo chiedendo declaratoria di nullità della sentenza pretorile per non essere stata essa liquidazione parte del giudizio di primo grado, con rimessione della causa al pretore.
Proponeva altresì separato appello la "ZI in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale", deducendo parimenti la nullità della pronuncia di primo grado per la sua mancata citazione in giudizio e, nel merito o la reiezione del ricorso avversario;
l'appellato ED si costituiva chiedendo il rigetto di tale gravame.
Riuniti i due procedimenti d'appello, il Tribunale con sentenza del 24 marzo 1999 ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, rimettendo le parti innanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. Osserva il giudice del gravame, facendo riferimento a decisioni della Corte di Cassazione, che poiché il ED aveva chiesto in giudizio non già il mero accertamento del credito, bensì la condanna della società in concordato preventivo al pagamento di una determinata somma a titolo di differenze retributive oltre al risarcimento del danno, ed aveva quindi proposto una domanda destinata a riflettersi direttamente sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato ed incidente così sulla posizione degli altri creditori, non poteva prescindersi dalla partecipazione al giudizio del liquidatore giudiziale, litisconsorte necessario quale soggetto tenuto all'adempimento e rappresentante della massa agli effetti del concorso e del rispetto della regola della "par condicio creditorum". Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il ED svolgendo due motivi di censura, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resistono con separati controricorsi la ZI Soc. Coop. a r.l. in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore OV Marocco, e la liquidazione giudiziale dei beni ceduti dalla ZI in persona del Liquidatore avv. Antonio Caiafa, che ha parimenti depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ED denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c. nonché omesso esame di punti decisivi della controversia e vizi di motivazione (ex artt. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.). Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che in primo grado fosse stato violato il principio del contraddittorio sull'erroneo assunto che nella specie liquidatore giudiziale, quale litisconsorte necessario del debitore evocato in giudizio, non era stato a sua volta convenuto in giudizio. Osserva a riguardo che la sentenza di omologazione del concordato, del 5 ottobre 1992, aveva affidato alla stessa debitrice ZI, e per essa al suo rappresentante pro tempore, il compito di liquidare i beni ceduti, e ciò per ragioni di convenienza potendo così conseguire una forte riduzione degli oneri relativi;
che questa situazione si era protratta sino al 2 dicembre 1995 allorquando il Tribunale di Roma aveva emesso decreto nominando liquidatore giudiziale persona diversa dal rappresentante della Federazione, e cioè il Prof. Antonino Cataudella;
che il ricorso di primo grado era stato nella specie proposto, il 21 maggio 1992, prima ancora della sentenza di omologazione del concordato, e che nelle more del giudizio pretorile neppure erano intervenute situazioni modificative della realtà processuale, atteso che la stessa sentenza di primo grado era stata depositata, il 27 settembre 1995, anteriormente al decreto del 2 dicembre 1995 con il quale era stato nominato un distinto liquidatore giudiziale. Il ricorrente in base a tanto afferma che il giudizio pretorile era proseguito nei confronti di soggetto che cumulava in sè, anche le funzioni del liquidatore, e si era svolto pertanto con la partecipazione di entrambi gli organi della procedura, che aveva avuto inizio il 5 ottobre 1992. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. ed omesso esame di punti decisivi della controversia (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), il ricorrente ribadisce ed evidenzia che in primo grado il giudizio si era svolto nei confronti sia del commissario governativo che del liquidatore, e che tali organi della procedura, una volta differenziati soggettivamente dopo la sentenza di primo grado, avevano acquistato la qualità di parti nel giudizio d'appello. Censura l'impugnata sentenza per avere considerato come soggetti distinti ed autonomi due organi del medesimo soggetto, impersonati in primo grado nella stessa persona fisica.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati e meritano accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Giova anzitutto ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di intervenuta ammissione del creditore al concordato preventivo con cessione dei beni (ex art. 160 secondo comma n. 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267), se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque diretta ad ottenere una pronuncia idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato - quale è l'ipotesi ricorrente nella specie in relazione alla domanda di condanna proposta contro la società ZI (in concordato preventivo con cessione dei beni) dal ricorrente ED -, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni (nominato ex art. 182 cit. R.D.) quale contraddittore necessario. Ed infatti il liquidatore giudiziale, nel concordato con cessione dei beni, è mandatario e rappresentante dei creditori (v. Cass. 23 agosto 1991 n. 9073; e non, come pure precisato in dottrina, vero e proprio organo della procedura concordataria, quali sono ritenuti il tribunale, il giudice delegato, il commissario giudiziale e l'assemblea dei creditori) che, come tale, è legittimato a stare in giudizio in tutte le controversie che abbiano per oggetto il realizzo dell'attivo o la ripartizione delle somme in favore dei creditori:
pertanto, allorquando si controverta sulla natura concorsuale o prededucibile di un credito, si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario tra il soggetto debitore e la persona del liquidatore della "cessio bonorum" in ragione, appunto, della interferenza della domanda di condanna, od analoga, sulle posizioni degli altri creditori nonché sulle operazioni di liquidazione e sugli adempimenti connessi (Cass. 29 aprile 1999 n. 4301; v. altresì Cass. 15 gennaio 1997 n. 363, 6 aprile 1995 n. 4033, 30 ottobre 1991 n. 11542, 29 settembre 1993 n. 9758, 1 marzo 1988 n. 2136, Sez. Un. 28 maggio 1987 n. 4779). Ciò posto in termini generali, va peraltro rilevato che la fattispecie in esame è caratterizzata da una duplice peculiarità. In primo luogo la sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni emessa dal Tribunale di Roma, sezione fallimentare, in data 5 ottobre 1992 (ex art. 181 cit. R.D.), e che provvedeva alla nomina del liquidatore dei beni ceduti (ex art. 182 cit. R.D.), è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado (promosso dal ED con ricorso del maggio 1992 e conclusosi con sentenza pretorile del settembre 1995): e quindi, all'atto della introduzione del giudizio, il contraddittorio veniva correttamente instaurato con la notificazione del ricorso introduttivo alla convenuta debitrice ZI in persona del commissario governativo (nominato ex art. 2543 c.c.), suo legale rappresentante pro tempore. In relazione ad un'ipotesi del genere può ancora osservarsi - sempre in via generale - che ove nel corso del giudizio intervenga la nomina e quindi la costituzione di un soggetto prima non esistente, il quale debba partecipare al giudizio in quanto litisconsorte necessario (così come, appunto, si verifica nel caso della sentenza di omologazione che nomini come liquidatori, ex cit. art. 182, una o più persone distinte dal rappresentante della società in concordato, e che venga pronunciata allorquando detta società sia già stata in precedenza convenuta in giudizio da un creditore con domanda di condanna), la situazione di litisconsorzio necessario, anche se successiva e sopravvenuta alla instaurazione del giudizio, impone egualmente che il contraddittorio sia esteso a questo soggetto, non potendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario, pur successivo e sopravvenuto, che comunque, alla pari di quello originario, renda indispensabile la integrazione del contraddittorio in modo da evitare che la sentenza venga "inutiliter data".
Peraltro nel caso di specie sussiste l'ulteriore peculiarità costituita dal fatto che la citata sentenza di omologazione nominava liquidatore dei beni ceduti non un soggetto distinto e diverso dalla società debitrice, bensì nominava liquidatore proprio la debitrice società ZI in persona del commissario governativo, suo rappresentante legale pro tempore.
Al proposito va rilevato che nella motivazione di tale sentenza il tribunale fallimentare poneva in evidenza la particolarità di tale situazione e, con riferimento alla prospettata ipotesi di una vendita in massa dei beni, argomentava sulla "funzione di liquidatore attribuita alla società debitrice".
In tal modo infatti il debitore veniva ad "espletare la funzione liquidatoria" senza compenso, con una forte riduzione degli oneri costituiti dai relativi compensi, riduzione molto sensibile stante, nel caso di specie, l'eccezionale valore dei beni ceduti (v. citata sent. Trib. Fallim. Roma 5 ottobre 1992, paragrafo "I" n. 1 e 3). Soltanto successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, il Tribunale fallimentare ebbe a nominare, con decreto del 2 dicembre 1995, quale liquidatore giudiziale un soggetto diverso dalla società debitrice, nella persona del Prof. Antonino Cataudella, il quale intervenne in giudizio, come soggetto autonomo e distinto dal debitore, nella fase d'appello.
In considerazione, dunque, della particolare modalità della liquidazione prescelta dal Tribunale fallimentare nel periodo di pendenza del giudizio di primo grado promosso dal ED, va posto in evidenza che, con la sentenza di omologazione che nominava il liquidatore, non veniva in essere un nuovo soggetto, distinto e diverso da quelli già presenti e protagonisti del procedimento di concordato - quale deve intendersi sia, di regola, il liquidatore oggetto della previsione del citato art. 182, identificabile con singole e determinate persone ("uno o più liquidatori") aventi la sostanziale qualità di mandatari dei creditori, e ben differenziati dagli organi della procedura come pure dallo stesso debitore, e del resto portatori di interessi normalmente confliggenti con l'interesse di quest'ultimo -, ma venivano attribuite alla debitrice società ZI, già convenuta in giudizio dall'attuale ricorrente, anche la qualità e la "funzione" di liquidatore dei beni ceduti con i relativi corrispondenti "compiti" (come testualmente specificato dal Tribunale fallimentare). E quindi la detta società, già parte del giudizio promosso contro di essa dal ED in veste di creditore, continuava ad essere la medesima parte, ovviamente anche nella nuova qualità e nella funzione di liquidatore dei beni da vendere in massa.
La unicità del soggetto, che veniva a cumulare alla originaria qualità di debitore anche qualità e funzioni di liquidatore, rendeva nel contempo ultronea e superflua una nuova notificazione e allo stesso, del medesimo ricorso introduttivo del giudizio ne' quindi rendeva necessaria una integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, dal momento che, per quanto disposto dalla sentenza di omologazione, si verteva - come s'è detto - non già in un'ipotesi di duplicità di soggetti ciascuno con veste e funzioni diverse, bensì nel caso di un unico soggetto che rivestiva due qualità, e che era formalmente edotto sia della domanda giudiziale proposta dal ED sia della attribuitagli funzione di liquidatore, e nei cui confronti il contraddittorio era dunque già correttamente instaurato senza necessità di alcuna integrazione e con possibilità di ampia difesa sotto tutti i profili.
Per quanto sin qui detto, l'impugnata sentenza, non attenutasi ai principi sopra enunciati ed incorsa quindi nei denunziati vizi, deve, in accoglimento del ricorso, essere cassata.
La causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame uniformandosi ai principi sopra enunciati e tenendo conto dei rilievi prima svolti, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 ult. co. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001